Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34428 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e,i1 ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
dato atto che il ricorso è stato trattato, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n 13.7 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, senza l’intervento delle parti che hanno concluso per iscritto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 16 novembre 2023, emessa in sede di giudizio di rinvio, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 29/11/2018 che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di furto aggravato alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 104,00 di
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multa. Il giudizio di rinvio era stato disposto annullando una precedente sentenza della Corte di appello che non aveva esaminato la richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena.
Il giudice del rinvio ha ritenuto corretto il diniego del beneficio perché COGNOME, oltre che con la condotta oggetto del giudizio, aveva commesso ulteriori delitti contro il patrimonio, una prima volta nel 1998, riportand condanna a pena pecuniaria, e un’altra volta nel 2012 per un fatto per il quale è stata poi disposta la messa alla prova con esito positivo; aveva anche commesso un reato di incendio colposo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato lamentando vizio di motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena e all’inosservanza dell’art. 163 cod. pen.
La sentenza non si era confrontata con i plurimi elementi positivi e favorevoli al COGNOME e non aveva tenuto conto che l’unico precedente specifico risaliva a 12 anni prima ed era di minima gravità, mentre il reato per il quale il processo si era risolto con la messa alla prova doveva considerarsi estinto e l’unico altro precedente riguardava condotta colposa.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore dell’imputato ha depositato note scritte nelle quali ha insistito nella richiesta di annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
La giurisprudenza più recente ha affermato che «in tema di sospensione condizionale della pena, anche dopo l’introduzione dell’art. 115bis cod. proc. pen., teso a rafforzare la presunzione di ínnocenza in favore dell’indagato e dell’imputato, il giudice può fondare il giudizio prognostico di cui all’art. 164 comma primo, cod. pen. sulla capacità a delinquere dell’imputato desunta anche dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen., afferendo i medesimi, indipendentemente dall’essersi tradotti in una condanna definitiva, alla condotta e alla vita del reo, antecedenti al reato» (Sez. 7, n. 30345 del 07/06/2023, Rv. 285098-01). Cíò in quanto «il giudice può tener conto dei precedenti di polizia dell’imputato, purchè dalla valutazione degli stessi possano trarsi concreti elementi fattuali che giustifichino una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulteriore recidiva» (Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092-01).
Tale orientamento ha dato continuità a quello precedente all’entrata in vigore dell’art. 115bis cod. proc. pen., che si era posto il problema della valutazione degli elementi emergenti dal vissuto dell’imputato, non confluiti in sentenze di accertamento della responsabilità penale, e aveva affermato che «il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati» deve essere fondato sulla «capacità a delinquere dell’imputato desunta anche da precedenti giudiziari non definitivi, senza che ciò contrasti con la presunzione di innocenza dell’imputato sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai fini previsti dall’art. 133, comma secondo, cod. pen.» (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296-01).
E «la prognosi non favorevole alla concessione della sospensione condizionale della pena può fondarsi anche sui precedenti di polizia, poiché nessuna disposizione ne stabilisce l’inutilizzabilità, ed anzi l’art. 9, legge 1 april 1981, n. 121, prevede espressamente la possibilità di accesso dell’autorità giudiziaria ad essi “ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale”» (Sez. 5, n. 9106 del 21/09/2019, dep. 2020, Rv. 278685).
2.1 II ricorrente ritiene illegittima la motivazione del rigetto della richiesta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena perché non si confronta con i seguenti elementi favorevoli all’imputato: egli ha fruito una sola volta del beneficio; a far tempo dalla commissione dell’incendio, per il quale è stato condannato e che viene richiamato dalla Corte di appello per ritenerlo immeritevole del nuovo beneficio, egli non ne ha commesso altri (il fatto sarebbe peraltro colposo e risalente al 2002); il danno provocato con il reato di furto aggravato oggetto della sentenza oggi impugnata è di esigua entità come si ricava dalla somma sottratta (euro 90); il comportamento tenuto dopo la commissione del reato è stato di fattiva collaborazione con gli inquirenti per l’individuazione del concorrente.
La Corte di appello non si sarebbe nemmeno confrontata con la reale valenza dei tre episodi precedenti per i quali il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale; la prima condanna riportata dal certificato penale riguarda una condotta di 12 anni prima, di entità talmente lieve da essere stata punita con la sola pena pecuniaria; il secondo episodio di furto richiamato dalla Corte di appello è stato commesso non nella stessa epoca di quello per cui si procede ma nel 2012, cioè due anni dopo, e non poteva essere valutato a carico dell’imputato perché il reato si è estinto per positivo esito della messa alla prova; il terzo episodio, l’incendio, era di natura colposa e la Corte di appello non spiega perché sarebbe da considerare un fatto non modesto.
2.2 Alla luce dei criteri direttivi sopra riportati le doglianze del ricorre risultano infondate. Il giudice di cognizione poteva legittimamente utilizzare i precedenti, sui quali ha argomentato la sua prognosi sfavorevole, ritenendo sussistente il concreto rischio di reiterazioni di reati della medesima specie.
Con congrua motivazione ha evidenziato che COGNOME ha commesso più condotte di reato contro il patrimonio distribuite nel tempo, tutte valutabili, i compresa quella che ha dato adito al procedimento penale poi definito con il positivo esito della messa alla prova. Ha tenuto conto dell’epoca in cui ciascuno di questi fatti è stato commesso, riportandone la data, e si è quindi confrontato sia con il dato temporale sia con le conseguenze sanzionatorie che le sentenze di condanna hanno determinato. Ha comunque plausibilmente affermato che la ripetizione di essi anche a distanza di tempo non poteva consentire di affermare che la condanna per il reato commesso nel 2010 (comunque aggravato e quindi grave a prescindere dalla somma di denaro sottratta) potesse avere già da sola efficacia dissuasiva e quindi la pena inflitta potesse essere sospesa.
L’aggiungersi a tali comportamenti anche di una condotta di incendio colposo concorreva a creare un quadro di vissuto, incompatibile con il giudizio di affidabilità richiesto dall’art. 163 cod. pen.
Tanto più che, come oramai costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicar quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari.» (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206-02).
Il ricorso deve essere quindi respinto con ogni conseguente statuizione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 19 giugno 2024 Il Co igliere estensore