Sospensione Condizionale Pena: Quando la Revoca è Legittima?
La sospensione condizionale della pena rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, offrendo al condannato una possibilità di riscatto e di evitare il carcere. Tuttavia, questo beneficio non è incondizionato. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione (n. 4147/2024) ci ricorda che il mancato rispetto degli obblighi imposti, come il risarcimento del danno, può portare alla sua revoca, specialmente se il condannato non fornisce prove concrete della sua impossibilità ad adempiere.
I Fatti del Caso: Un Beneficio Condizionato
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore nel 2015, divenuta definitiva nel 2022. All’imputato era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, a patto che versasse una somma di 200 euro a titolo di risarcimento a una cooperativa. 
Nonostante il lungo tempo trascorso, il pagamento non veniva effettuato. Di conseguenza, il Giudice dell’esecuzione, riscontrando l’inadempimento, revocava il beneficio, rendendo nuovamente esecutiva la pena originaria.
Il Ricorso e la Tesi Difensiva
Contro l’ordinanza di revoca, il condannato proponeva ricorso in Cassazione. La difesa si basava su un unico motivo: la presunta impossibilità economica di far fronte al pagamento. Si sosteneva, in pratica, che la revoca fosse ingiusta perché l’inadempimento non derivava da una volontà colpevole, ma da una reale e oggettiva difficoltà finanziaria. 
La Valutazione del Giudice dell’Esecuzione
Il Giudice dell’esecuzione aveva già esaminato e respinto questa argomentazione. Nel suo provvedimento, aveva evidenziato come la difesa non avesse fornito alcun elemento concreto a sostegno della pretesa impossibilità di adempiere, che si era protratta per ben cinque anni. Anzi, risultava che lo stesso condannato avesse reso dichiarazioni alle forze dell’ordine che contraddicevano uno stato di totale indigenza.
Le Motivazioni della Cassazione sulla sospensione condizionale della pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del giudice di merito. Gli Ermellini hanno chiarito un principio fondamentale: chi invoca l’impossibilità di adempiere a un obbligo su cui si fonda la sospensione condizionale della pena ha l’onere di provarla in modo rigoroso. 
Il ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo di questioni già vagliate e correttamente decise in sede di esecuzione. La Cassazione ha sottolineato che non basta affermare di essere in difficoltà economiche; è necessario fornire allegazioni specifiche e prove concrete che dimostrino tale stato. Nel caso di specie, la difesa non solo non ha fornito queste prove, ma la sua tesi era smentita dalle stesse dichiarazioni del suo assistito.
La Corte ha quindi ribadito che la valutazione del giudice dell’esecuzione era immune da vizi logici o giuridici, avendo correttamente bilanciato i diritti del condannato con la necessità di garantire il rispetto delle condizioni imposte con la sentenza di condanna.
Conclusioni: L’Onere della Prova è del Condannato
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la sospensione condizionale della pena è un beneficio subordinato a una condotta responsabile del condannato. Se viene imposto un obbligo risarcitorio, l’onere di dimostrare l’eventuale, oggettiva e incolpevole impossibilità di adempiervi ricade interamente su di lui. 
In assenza di una prova concreta e specifica, il giudice dell’esecuzione è legittimato a revocare il beneficio. La decisione finale ha comportato, oltre alla conferma della revoca, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza del ricorso.
 
Quando può essere revocata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione può essere revocata se il condannato non adempie a uno degli obblighi cui essa è subordinata, come il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, entro i termini stabiliti.
A chi spetta dimostrare l’impossibilità di pagare il risarcimento per evitare la revoca?
Secondo la Corte, spetta al condannato l’onere di fornire prove concrete e specifiche che dimostrino la sua impossibilità di adempiere all’obbligo risarcitorio. Generiche affermazioni di difficoltà economica non sono sufficienti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4147 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4147  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/10/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Nocera inferiore in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata a NOME concesso con la sentenza del Tribunale di Nocera inferiore del 25 settembre 2015, divenuta irrevocabile in data 29 luglio 2022, per inosservanza dell’obbligo risarcitorio (del versamento della somma di euro duecento al liquidatore della RAGIONE_SOCIALE) cui era stata subordinata la concessione della sospensione condizionale.
Considerato che il motivo unico dedotto (erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 165 e 168 cod. pen., 666, comma 5, cod. proc. peri.) è inammissibile in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di questioni già vagliate dal Giudice dell’esecuzione quanto alla dedotta impossibilità di adempimento avendo, anzi, il provvedimento censurato dato conto della carenza di allegazioni circa l’impossibilità di adempimento, protrattasi per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, essendo, anzi, stata dedotta dalla difesa tecnica, all’attualità, una carenza di reddito contraddetta dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri dallo stesso condannato.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente