Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 33950 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 33950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di quella città, co la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro mil di multa, esclusa la recidiva contestata, per il reato di cui all’art. 73 comma 5, d 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio, gr. 48,870 di hashish nel vano porta ogg dell’auto a bordo della quale viaggiava e gr. 1,560 di hashish nel ripostiglio della p abitazione, in uno con materiale atto al confezionamento (bilancino di precisione e ritag cellophane).
Il primo giudice aveva ricostruito i fatti alla stregua delle prove acquisite, sostanzia costituite dal verbale di arresto, nel quale si dava atto dei rinvenimenti della sostanza e deg della consulenza tossicologica, dai quali era risultato che dal quantitativo complessivame sequestrato potevano trarsi 505 dosi medie.
In sede di gravame, l’appellante aveva sostenuto la tesi del consumo personale da parte dell’imputato, siccome assuntore abituale di hashish, nonché la disponibilità della prov economica, allegando contratto di lavoro.
La Corte del gravame ha ritenuto, di contro, le modalità del rinvenimento; in uno con detenzione degli strumenti atti al confezionamento della sostanza in dosi smerciabili e la quan della droga in sequestra i circostanze incompatibili con la prospettazione difensiva. Inoltre, q giudice ha valorizzato il quantitativo di sostanza, di gran lunga superiore al fabbi giornaliero, in termini travalicanti il limite che segna la soglia di pericolo di accumul richiamando il fatto che la droga era stata acquistata su una piazza di spaccio, elementi unitamente agli strumenti atti al confezionamento, sono stati ritenuti indicativi di un inse dell’imputato nei canali di spaccio, tenuto anche conto della insussistenza di provv economiche, coerenti con l’acquisto di una simile scorta (peraltro, di sostanza di pe deperibile), egli avendo, per sua stessa ammissione, appena iniziato a lavorare.
I 9iudici d’appello, poi, hanno ritenuto insussistenti elementi positivi per riconosc vu-ri z ,14/r/ circostanzevOneritfie, in difetto di segni di ravvedimento e per la dimostrata perico (desunta daliiiminìitit armamentario detenuto e dal facile reperimento di un considere quantitativo); quanto alla sospensione condizionale e alla conversione della pena in lavor pubblica utilità formulando una prognosi negativa e ritenendo l’imputato non meritevole 4 4 suddetti benefici, sia per aver già beneficiato del perdono giudiziale, -e alla stregu elementi valutati per il diniego delle generiche, tali da non consentire a una pena sostitut svolgere la funzione rieducativa, non essendo emersa alcuna rielaborazione critica della condotta
La difesa ha proposto ricorso, formulando cinque motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione della legge processuale, per omessa notifica de citazione a giudizio d’appello nei confronti dell’imputato, tale da configurare una nullità della sentenza. In particolare, ha affermato che, alla prima udienza del 20/06/2024, fis nell’ambito del procedimento con le forme del rito cartolare, era stato disposto un “inutile”
per mancato rispetto del termine a difesa, viceversa rispettato; che anche l’udienza di rinvi 25/09/2024 era stata rinviata per eccepita, omessa notifica dell’avviso all’imputato (la no essendo stata effettuata a domicilio diverso da quello eletto); che la notifica all’imputato e effettuata a mani di una persona qualificatasi “madre convivente”, in data 08/10/2024, che n era stata identificata e non aveva sottoscritto alcunché; che, successivamente, non era st effettuata altra notifica, con conseguente ignoranza della data del rinvio.
Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla valutazione del prove e delle doglianze veicolate con il gravame, sia in relazione alla tesi del consumo person della droga, assumendo l’errata/infondata/incompleta valutazione delle prove a discarico, sia mancanza di somme occultate e di una contabilità dello spaccio.
Con il terzo, ha dedotto analoghi vizi, quanto al diniego delle generiche: i giudici d’a avrebbero operato una valutazione frazionata delle questioni, contestandosi che l’imputa sarebbe inserito nel mercato dello spaccio, avendo avuto la disponibilità di un armamentari minimo.
Con il quarto, ha dedotto i vizi di cui all’art. 606 lett. e/c cod. proc. pen. quanto a del beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che il diniego in primo gr non era stato assolutamente giustificato, il che determinerebbe ipso facto una nullità del provvedimento appellato e che, comunque, la motivazione nel suo complesso sarebbe inesistente, oltre che erronea in diritto, l’art. 164 cod. pen. richiamando la valutazione complessiva circostanze indicate nell’art. 133 stesso codice, laddove i giudici avrebbero valorizzato s mancanza di ravvedimento, senza nulla aggiungere sulla minima offensività del fatto, l’età d prevenuto, la sua condizione di assuntore abituale e le sue condizioni familiari e perso contestando gli elementi valorizzati in sentenza (mancanza di ravvedimento, modalità dell condotta, assenza di attività lavorativa stabile).
Infine, con il quinto motivo, ha dedotto analoghi vizi (art. 606 lett. e/c cod. proc anche con riferimento al diniego della sostituzione della pena con i lavori di pubblica u osservando che la decisione è stata assunta sulla scorta degli stessi elementi valutati per neg il beneficio della sospensione condizionale, a fronte della minima entità della pena individuata
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME, ha rassegn conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che generico.
La difesa non ha contestato la regolarità della prima notifica del decreto di citazio appello per la prima udienza del 20/06/2024, nelle forme del rito cartolare, addiri censurando il disposto rinvio per insussistenza della rilevata violazione del termine a di nonostante dal verbale dell’udienza di rinvio del 25/09/2024 si evinca che era stato lo st difensore di fiducia che ha presentato ricorso a rilevare che la prima notifica non rispettava termine. E, sul punto, va richiamata la giurisprudenza inerente alle irregolarità delle not
successive a citazione regolarmente effettuata, essendosi affermato che, in tema di impugnazioni ove all’imputato sia stato regolarmente notificato il decreto di citazione per il giudizio d ma non sia stato, per esempio, osservato il termine dilatorio per comparire di cui all’art comma 3, cod. proc. pen., nessuna nullità si verifica ove il giudice rinvii preliminarm processo ad altra udienza, concedendo per intero un nuovo termine di venti giorni, senza disporr la notificazione dell’ordinanza di rinvio all’imputato assente, in quanto l’avviso ora successiva udienza al difensore vale come comunicazione all’interessato, spettando al primo l rappresentanza del proprio assistito (Sez. 5, n. 17218 del 19/03/2025, S., Rv. 288043 – 01; Se 2, n. 33481 del 18/06/2019, L., Rv. 277633 – 01; n. 193 del 21/11/2019, dep. 2020, COGNOME Fabbio Rv. 277816 – 01; Sez. 4, n. 9041 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278641 – 01).
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Intanto, va operata una premessa di ordine generale: la sentenza censurata è conforme a quella appellata, nel senso ritenuto in giurisprudenza (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01, in cui si è precisato, proprio ai fini del controllo di legittimità motivazione, che ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella s struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti rich quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prov conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente/ costituendo un unico complessivo corpo decisionale; Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01 Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615 – 01; Sez. 6, n. 5224 de 02/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278611 – 01, in cui si è affermato, proprio in tema integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, che il giu dell’appello può motivare per relazione se l’impugnazione si limita a riproporre questioni di f di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta cri generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di moti sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie). Di tutto ciò avrebbe dovuto tener conto nel formulare le critiche alla valutazione del materiale probatorio talché, sotto tale specifico profilo, il motivo difetta anche di specificità (Sez. U, n. 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01, tale essendo l’impugnazione allorché no risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere d specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Sotto altro profilo, poi, va comunque ribadita l’estraneità, al vaglio di legittimi aspetti del giudizio che si sostanzino nella valutazione e nell’apprezzamento del significato elementi probatori che attengono interamente al merito e non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla lo dimostrativa. Pertanto, deve riaffermarsi la inammissibilità di censure sostanzialmente intes
sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio e la impossibilità per il giudice di le procedere alla rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugn essendogli altresì preclusa l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzion valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una m capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6 n. 472 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01; n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01; n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01).
Nella specie, la difesa si è limitata a contestare la valutazione degli elementi f emersi dall’istruttoria (siccome “fotografati” dal verbale di arresto dell’uomo nella f detenzione della droga sequestrata), proponendo una tesi difensiva incentrata sulla presunt destinazione di tutta la sostanza al consumo personale, prospettazione ritenuta non credibile giudici del merito con una spiegazione che non evidenzia alcuno dei vizi motivazionali deducibil questa sede, invero, neppure adeguatamente argomentati dalla difesa.
4. Anche i restanti motivi sono manifestamente infondati e, in parte, neppure specifici.
Quanto al diniego delle generiche, i giudici del gravame, contrariamente a quanto asserito genericamente in ricorso, lo hanno giustificato valorizzando elementi riconducibili parametri di legge, avendo la difesa omesso di considerare che la loro applicazione non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità d soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva i diniego di esse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De NOME, Rv. 281590 – 01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01, in cui si è precisato, di conseguenza, che esso può essere legittimamente motivato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62 bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pe effetto della quale, ai fini della concessione di esse, non è più sufficiente il solo st incensuratezza dell’imputato). Inoltre, va ricordato che la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione (tra le altre, sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, De Co Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 2, n. 17347 del 26/1/2021, Angelini, Rv. 281217). Indicazione nella specie esistente e insindacabile in questa sede siccome afferente ad apprezzamento discrezionale adeguatamente giustificato.
Quanto, poi, alla sospensione condizionale della pena e alla sostituzione di essa con il lavoro di pubblica utilità, oltre a rilevarsi la genericità delle censure, con le quali il ricor evocato alcuni dei vizi di cui all’art. 606, cod. proc. pen. (vizio della motivazione e/o viola di legge processuale), in termini alternativi e senza alcuna puntualizzazione al riguardo, in og caso va rilevato che non ricorre (né, invero, è stata adeguatamente prospettata) alcuna violazione di legge processuale, laddove, poi, la valutazione condotta dai giudici di merito ancora una volta, allineata ai principi affermati in sede di legittimità.
La Co rt e territoriale ha dato conto delle ragioni che l’hanno indotta a negare beneficio invocato, rinviando alla personalità dell’imputato, ma soprattutto alle modalità de condotta, senza che tale ragionamento denunci una manifesta illogicità, anche a fronte della ridotta dosimetria della pena, trattandosi, intanto, di giudizi del tutto diversi (principio volte affermato dalla giurisprudenza, per esempio, con riferimento al rapporto tra le attenuant generiche e la dosimetria della pena, come in Sez. 4, n. 36532 del 15/09/2021, M., Rv. 281888 – 01 e Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, S., Rv. 272022 – 01). Ma, in maniera ancor più pertinente, questa Corte di legittimità ha già precisato, proprio in tema di concessione d beneficio della sospensione condizionale della pena, che non sussiste un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato, mentre seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura, sebbene un vizio di contraddittorietà della motivazione possa configurarsi nell’ipotesi in cui il g applichi il minimo edittale della pena, con riferimento alla gravità del fatto, e contestualme neghi la sospensione condizionale della pena sempre in ragione della gravità dei fatti (sez. 2 n. 35185 del 21/9/2020, Cangiano, Rv. 280458). Ciò che, nella specie, non è avvenuto, avendo la Corte motivato il diniego del beneficio anche alla stregua del diverso parametro della personalità dell’imputato, ricondotto anche al suo ritenuto inserimento nel mercato dell spaccio, desunto da elementi in fatto, in questa sede non censurabili.
Quanto, infine, alla sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, va considerata anche l’alternatività del beneficio rispetto a quello di cui sopra. Si è già chi infatti, che l’istanza di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, in quanto in della volontà dell’imputato di eseguire la pena, comporta l’implicita rinuncia alla richies concessione della sospensione condizionale della pena, con conseguente preclusione della formulazione, in sede di gravame, di doglianze riguardanti il difetto di motivazione circa il diniego del beneficio, attesa l’incompatibilità tra i due istituti (Sez. 3, n. 2223 del 24/09 C., Rv. 287394 – 01; Sez. 4, n. 36783 del 09/12/2020, COGNOME, Rv. 280086 – 01, con riferimento alla speciale ipotesi di cui all’art. 186, comma 9-bis codice strada; Sez. 4, n. 30856 del 16/06/2022, COGNOME, Rv. 283456 – 01, sempre in ipotesi di cui all’art. 186, comma 9-bis codice strada).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 16 settembre 2025.
La Consigliera est.
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