Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15823 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15823 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 06/03/2025
R.G.N. 1450/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LATINA il 07/06/1991 avverso l’ordinanza del 20/09/2024 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha revocato la non menzione della condanna concessa ad NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Latina del 11/02/2010, divenuta irrevocabile il 15/05/2010, nonchØ la sospensione condizionale della pena accordata, per fatti commessi il 29/12/2010, con la sentenza della Corte di appello di Roma del 26/04/2023, passata in giudicato il 30/01/2024, di condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro trecentoquaranta di multa.
La richiesta originaria del Pubblico ministero era volta alla revoca dei benefici ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen, per essere sopravvenuti motivi ostativi alla concessione del beneficio, a causa del superamento del tetto dei due anni.
La decisione Ł stata assunta in applicazione dell’art. 168 comma 4 cod. pen., per avere il condannato già fruito del beneficio in parola in due distinte occasioni (sentenze nn. 1 e 2 del certificato del casellario). La Corte territoriale ha evidenziato l’irrilevanza del fatto che entrambe le sospensioni condizionali siano state revocate, per il configurarsi della violazione dell’art. 164 cod. pen., che consente eccezionalmente la reiterazione per la seconda volta del beneficio, essendo invece sufficiente che le stesse siano state concesse.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo un motivo unico, a mezzo del quale vengono denunciati vizi ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., per erronea o mancata applicazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. e per difetto di
motivazione, per essere la stessa apparente, manifestamente illogica e contraddittoria.
Il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto revocare il beneficio in applicazione dell’art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen., come richiesto dal Pubblico ministero, non essendovi alcuna pena sospesa da cumulare, in vista del superamento del tetto dei due anni di reclusione stabiliti dagli artt. 168 comma 1 n. 1 e 163 cod. pen.; le sospensioni condizionali della pena, concesse con le sentenze di cui ai punti nn. 1 e 2 del certificato del casellario, infatti, erano state revocate in precedenza. La conclusione cui Ł pervenuta la Corte distrettuale Ł comunque errata, in quanto non sussiste violazione dei limiti stabiliti dall’ultimo comma dell’art. 164 cod. pen., in ragione del fatto che la sospensione condizionale della pena, oggetto di disamina, Ł l’unica applicata al ricorrente, essendo state le altre revocate.
Il ricorrente, infine, non ha commesso alcun reato, sin dal tempo della irrevocabilità della sentenza di condanna che ha concesso il beneficio, per cui non sussiste neppure la causa di revoca di cui all’art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
2. Questa Corte ha già chiarito come – stante la natura eccezionale della disposizione normativa che consente di accordare, per la seconda volta, il beneficio della sospensione condizionale – non sia consentita, a norma dell’art. 164 comma 4 cod. pen., una ulteriore pronuncia di favore in tal senso; non può riconnettersi alcun effetto favorevole, sul punto, alla mancata effettiva fruizione del beneficio stesso, in dipendenza della revoca disposta ai sensi dell’art. 674 cod. proc. pen. La disposizione di cui al quarto comma dell’art. 164 cod. pen. – la quale eccezionalmente consente la reiterazione per la seconda volta della sospensione condizionale della pena – ha dunque riguardo alla ‘concessione’ di tale beneficio, correlata alla positiva prognosi di astensione dalla commissione di ulteriori reati; tale norma non attiene, al contrario, all’effettivo godimento del suddetto trattamento di favore, per cui deve escludersi la possibilità che usufruisca ulteriormente della sospensione condizionale della pena, il soggetto al quale sia stata revocata quella precedentemente accordata per la seconda volta.
Occorre ricordare, poi, il carattere meramente dichiarativo della pronunzia adottata dal giudice dell’esecuzione, stante la operatività ope legis della revoca di cui all’art. 168 primo comma cod. pen., legata alla perpetrazione – entro i termini stabiliti – di un nuovo reato, cui Ł risolutivamente correlata la sospensione del rapporto punitivo ed alla quale non può certo conseguire la fruizione di un nuovo beneficio. Tale principio di diritto – risalente ma mai rivisitato e al quale questo Collegio intende dare continuità – Ł stato espresso da Sez. 2, n 1296 del 16/10/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209919 – 01, nella cui parte motiva Ł dato leggere quanto segue: ‘PoichØ il momento precettivo della norma, che limita a non piø di due volte il beneficio, ha riguardo alla “concessione” e non allo effettivo godimento del trattamento di favore, correlato alla positiva prognosi di astensione da ulteriori reati, infondata Ł da ritenersi la pretesa di poter fluire di un nuovo beneficio qualora si intervenuta revoca in executivis’.
La decisione assunta dalla Corte territoriale, in conclusione, Ł coerente con il vigente assetto normativo e conforme all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex
lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME