Sospensione Condizionale della Pena: Il Ruolo Decisivo del Giudizio Prognostico
La concessione della sospensione condizionale della pena non è un automatismo, ma il risultato di un’attenta valutazione da parte del giudice. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: le modalità con cui un reato viene commesso possono essere un indicatore chiave per negare questo beneficio, anche in presenza di circostanze attenuanti. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato per furto aggravato in concorso, commesso a Milano. La Corte d’Appello, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena, confermava il diniego del beneficio della sospensione condizionale. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, lamentando proprio la mancata concessione di tale beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte d’Appello era pienamente legittima e correttamente motivata. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Giudizio Prognostico e la Sospensione Condizionale della Pena
Il punto centrale della decisione ruota attorno al concetto di giudizio prognostico. Per concedere la sospensione condizionale, il giudice deve formulare una previsione favorevole sulla futura condotta del reo, ritenendo che si asterrà dal commettere ulteriori reati. In questo caso, la Corte territoriale ha basato la sua prognosi negativa su elementi concreti emersi dal processo.
La Cassazione ha evidenziato come le modalità di realizzazione del delitto fossero un indice inequivocabile di una probabile reiterazione criminosa. Il furto non era stato un gesto estemporaneo, ma il risultato di uno schema organizzato, con una precisa ripartizione dei compiti tra i complici. Questo, secondo i giudici, denotava una “consumata abilità” nel perpetrare reati di quella tipologia.
Il ragionamento della Corte, tutt’altro che illogico, si allinea con la giurisprudenza consolidata. La valutazione non si è fermata alla sola gravità del fatto, ma ha analizzato il come è stato commesso, traendone conclusioni sulla personalità e sulla pericolosità sociale dell’imputato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la professionalità e l’organizzazione nel commettere un reato sono fattori che pesano significativamente nella valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena. Non basta l’assenza di precedenti penali o la concessione di attenuanti per ottenere automaticamente il beneficio. Il giudice ha il dovere di compiere un’analisi approfondita e proiettata al futuro, e le modalità dell’azione criminosa rappresentano una fonte di prova cruciale per tale valutazione. Questa decisione rafforza il principio secondo cui il beneficio deve essere riservato a chi dimostra di meritare fiducia per il futuro, e non a chi manifesta una consolidata attitudine al crimine.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena all’imputato?
La sospensione è stata negata perché il giudice ha formulato un giudizio prognostico negativo, ritenendo probabile che l’imputato avrebbe commesso altri reati in futuro, basandosi sulle modalità organizzate del crimine commesso.
Quali elementi specifici hanno portato a questa valutazione negativa?
Gli elementi decisivi sono state le modalità di esecuzione del reato, che evidenziavano uno schema organizzato basato sulla ripartizione dei compiti tra i complici e una “consumata abilità” nel delinquere, considerati indici di una probabile futura reiterazione criminosa.
Il ricorso in Cassazione ha avuto successo?
No, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo generico e manifestamente infondato. Ha confermato che il ragionamento della corte di merito era logico, adeguatamente motivato e conforme ai principi giurisprudenziali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30238 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30238 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 20 febbraio 2024, che ha parzialmente riformato la condanna inflittagl per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 4 e 5 cod. pen., concedendogli le circosta attenuati generiche e rideterminando la pena (fatto commesso in Milano 1’8 maggio 2023);
che l’impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che censura il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena in favore dell’imputato, è generico e manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale, attendendosi ai criteri interpretativi elaborati dalla giurisprude legittimità in materia (da ultimo, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092; Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685), ha indicato con adeguatezza le ragioni del suo giudizio prognostico in ordine alla ricaduta nel reato del ricorrendo, valorizzando in maniera tutt’altro illogica, quali indici di probabile reiterazione criminosa, le modalità di realizzazione del d improntate ad uno schema organizzato basato sulla ripartizione dei compiti tra i complici ed espressive di consumata abilità nel perpetrare delitti di quella tipologia (vedasi pag. 4 de sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024