Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18386 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18386 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SCHERZINGHEN (SVIZZERA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE d’APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza in relazione al primo motivo con rinvio;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Messina ha rilormato, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, la sentenza del Tribunale di Patti che aveva manda assolto l’imputato dalla accusa di danneggiamento continuato in relazione a plurimi episodi d danneggiamento della vettura della ex fidanzata. La Corte d’appello aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a favore della parte c costituita in relazione agli episodi avvenuti il 27 ed il 30 settembre 2020.
Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell’imputato deduce:
violazione di norme penali e vizi motivazionali (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in rel alla mancata formulazione di una motivazione rafforzata ed in relazione alla mancata rinnovazione della prova testimoniale con conseguente violazione di norme e parametri convenzionali EDU e costituzionali;
violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in ordi mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla eccessività della pena, e alla motivazione della sanzione del reato in continuazione;
violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in ord mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento della sentenza in relazione al primo motivo con rinvio. Con lo stesso mezz l’AVV_NOTAIO per la parte civile ha presentato memoria conclusionale con cui chiede l conferma della sentenza d’appello e la rifusione delle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati meni:re il terzo motivo meri accoglimento, con annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio.
Quanto al primo motivo, che involge la nota problematica dell’overtuming in appello della sentenza assolutoria, con condanna dell’imputato in secondo grado, le deduzioni difensive di violazione di legge (per la mancata rinnovazione dell’istruttoria) e di vizio di motivazione ( mancata pronuncia ‘rafforzata’) sono manifestamente infondate alla luce dell’esame del caso concreto.
Necessità di rinnovo del dibattimento e dell’acquisizione della prova orale non vi era, luce del fatto che le conclusioni alle quali perviene il giudice di secondo grado non contest la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, che viene anzi espressamente confermata e che -altro aspetto rilevante- non è nemmeno contestata. Non vi è pertanto alcun bisogno di assicurare l’oralità e l’immediatezza nell’acquisizione della prova, i due valori a tutela de la rinnovazione dell’attività istruttoria è richiesta, tanto a livello convenzionale che legi giurisprudenziale interno. La Corte d’appello, in altri termini, ha operato su ‘dati freddi’ acclarati e mai contestati fin dal primo grado, rispetto ai quali non si può ragionare in term oralità (in quanto documentali).
Nemmeno si ritiene violato il canone, di origine giurisprudenziale, dell’obbligo di motivaz rafforzata, imposta al giudice d’appello per superare il ‘ragionevole dubbio’ che aveva indott giudice di primo grado alla soluzione assolutoria. Premesso che in mal:eria vige un principio proporzione, dovendosi riconoscere che l’onere argomentativo del secondo giudice è necessariamente collegato alla ‘quantità’ di motivazione adottata dal giudice di primo grado p assolvere (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, lmp. S., Rv. 284472 – 01), v’è da ritenere che nel specifico frangente, la Corte di Messina abbia validamente ed adeguatamente argomentato il proprio giudizio in relazione alla medesima, limitata conoscenza dei fatti in base alla qua primo giudice aveva pronunciato l’assoluzione.
Si tratta, in sostanza, dell’analisi dei dati relativi al movimento della vettura dell’i collocata irrefutabilmente dalla tracciatura elettronica in area prossima a quella in cu parcheggiata la vettura danneggiata, in orario notturno, nonché dell’analisi di ulteriori circostanziali, ritenuti insufficienti in primo grado, ma adeguatamente valorizzati in appello un giudizio immune da manifeste illogicità o contraddizioni. Infatti, la confutazione dell’alibi fornito (la visita ad una zia) che dell’ipotesi dell’uso alieno della vettura dell’i
ancor più che logica o plausibile, necessitata, cioè corrispondente non solo ad una rego esperienziale basata sulla elevata probabilità ma addirittura sulla assoluta certezza de infondatezza delle tesi difensive addotte. Quanto alla visita alla zia, che abita in pros della casa della vittima, perché va radicalmente escluso che la visita, sia essa di cortes giustificata da differenti esigenze (assistenziali o di solidarietà familiare), possa aver luo 2 o alle 3 di notte, per pochi minuti, in uno specifico momento storico, senza che prima o do tali inusuali comportamenti, che non hanno trovato altra conferma, avessero luogo. Quanto all’uso della vettura da parte di estranei, non è stata denunciata la sottrazione del veicolo stato indicato il possibile soggetto a cui l’uso era stato consentito. In definitiva, si ipotesi che appartengono alla categoria dell’irrealtà e che pertanto non sono in grado incrinare, sotto l’aspetto del ragionevole dubbio, il giudizio probatorio tratto dal dato delle registrazioni dei movimenti.
3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Come noto, ogni aspetto della motivazione inerente al trattamento sanzionatorio, dalla determinazione dell’entità de sanzione, alla applicazione e bilanciamento delle circostanze rientrano nell’ambito del pote discrezionale del giudice di merito, ove adeguatamente motivato con l’aggiunta che l’oner motivazionale è tanto più stringente quanto più la pena si discosti dal minimo edittale. Nel c specifico, la pena, certamente contenuta e ben lontana non solo dal massimo ma anche dal medio edittale, tanto per la pena base che per quella aggiunta per la continuazione, adeguatamente e congruamente motivata con riferimento alle formule adottate (cfr.pg .4). Ciò vale anche con riferimento all’aumento per la continuazione, implicitamente determinato i base ai medesimi parametri equitativi, data la identica natura della condotta e del reato, da non richiedere una specifica e puntuale motivazione.
Infine, anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sottolineatura della pervicacia delle condotte e dell’entità del danno, app parametro sufficiente a reggere alla critica di legittimità.
4. Va invece accolto l’ultimo motivo di ricorso: con la formula adottata (che fa riferiment mancato soddisfacimento delle condizioni previste dall’art.635 comma 4 c.p.) la Corte d’appello di Messina ha indebitamente anticipato al momento della pronuncia della sentenza il giudizio (sull’assolvimento della condizione per poter fruire della sospensione condizionale della pen che non può che seguire, e non precedere, il passaggio in giudicato della condanna e l’espirare del termine per l’esecuzione dell’obbligo di eliminazione delle conseguen dannose/pericolose o l’espletamento di un’attività a favore della collettività, eventualme disposto in sentenza. È di tutta evidenza che l’imputato, che si professa innocente e che e stato assolto in primo grado non potesse essere gravato da una obbligazione di risultat (rimozione del danno o del pericolo) o di mezzi (svolgimento dell’attività di pubblica utilità)
È con la concessione (e non con la negazione) della sospensione condizionale della pena, condizionata all’assolvimento di uno degli obblighi previsti dalla legge (ove applicabili),
invera il meccanismo riparativo e riabilitativo previsto dall’art.635 comma 4 c.p. in linea l’art.165 comma 2 c.p..
L’immediato, preliminare, anticipato rigetto della sospensione condizionale della pena motivato esclusivamente dall’anacoluto interpretativo dell’art. 635 comma 4 c.p., port all’inevitabile annullamento della sentenza di secondo grado, in parte qua, con rimessione ad altra Sezione della Corte d’appello di Messina per il giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024
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Il Consigliere estensore