Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41796 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41796 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 17/12/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a XXXXXX il giorno XXXXXXXX rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 17/4/2025 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le pervenute conclusioni della parte civile NOMEXX a firma dell’AVV_NOTAIO con le quali si Ł chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con conseguente conferma delle statuizioni civili già contenute nella sentenza di primo grado e con condanna dell’imputato al pagamento delle spese del grado come da nota allegata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17 aprile 2025 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza in data 17 settembre 2024, emessa all’esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, ha ridotto il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità di NOME in relazione ai reati di estorsione continuata (artt. 81 cpv., 61 n. 5 e 629 cod. pen.) nonchØ di atti persecutori (art. 612-bis, commi 1 e 2, cod. pen.) ai danni di NOMEXX. Reati commessi dal giugno 2022 al maggio 2023 (il primo) e dal maggio al settembre 2023 (il secondo).
In sintesi si contesta al XXXXXXX, con minaccia consistita nel prospettare alla minorenne NOME di riferire alla di lei madre che la loro relazione sentimentale, osteggiata da quest’ultima, stava continuando, costringeva con la persona offesa a consegnargli in diverse occasioni somme di denaro per un corrispettivo totale di 4.000,00 euro (capo A della rubrica delle imputazioni), nonchØ, non avendo accettato la decisione della XXXXXXX di interrompere la loro relazione molestava e minacciava quest’ultima col mezzo del telefono e tramite social networks con modalità tali da ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità e da costringerla ad alterare le quotidiane abitudini di vita (capo B).
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato
deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di appello, dopo avere ridotto la pena irrogata, non ha riconosciuto al XXXXXXX la sospensione condizionale della stessa, essendo l’imputato un soggetto infraventunenne all’epoca dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sulla doverosa premessa che non Ł in contestazione l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato da considerarsi divenuta irrevocabile, osserva il Collegio che il ricorso non Ł fondato.
L’imputato risulta, infatti, condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed alla multa di euro 533,00 sanzione che, tenendo conto della necessità di ragguagliare la pena pecuniaria alla congiunta pena detentiva ai sensi dell’art. 135 cod. pen., supererebbe i limiti di cui al comma 3 dell’art. 163 cod. pen.
E’ ben vero che l’ultima parte del comma 3 dell’art. 163 cod. pen. stabilisce che in caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa; tuttavia, tale mera facoltà non Ł stata esercitata dai giudici del merito e non vi Ł specifico richiamo alla stessa nel ricorso in esame.
In ogni caso ed in via comunque assorbente, deve anche essere rilevato che, mentre con riguardo al reato di estorsione di cui al capo A della rubrica delle imputazioni, lo stesso risulta consumato fino al maggio 2023 (data precisata nell’editto imputativo solo con riguardo al momento di presentazione della querela), quando l’imputato era ancora infraventunenne, per contro il reato di atti persecutori di cui al capo B, trattandosi di reato abituale il cui momento consumativo deve essere individuato al momento dell’ultima condotta posta in essere dal soggetto agente, risulta contestato come consumato fino al settembre 2023 allorquando il XXXXXXX, nato il DATA_NASCITA, aveva già superato gli anni 21 con la conseguente inapplicabilità per tale reato, da valutarsi in uno con il reato di cui al capo A con il quale Ł stato riconosciuto il vincolo della continuazione, del disposto di cui al comma 3 dell’art. 163 cod. pen.
Del resto nel ricorso, caratterizzato da genericità sul punto, non si Ł specificamente richiesta la separata valutazione dei due reati in ordine alla concedibilità della sospensione condizionale della pena.
Non ricorrevano, pertanto, le condizioni di legge per riconoscere all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e, di conseguenza, a nulla rileva che la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla relativa richiesta formulata dalla difesa.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rileva, infine, la Corte che non può accogliersi la richiesta di rifusione delle spese relative al presente grado di giudizio formulata nell’interesse della parte civile
NOMEXX.
Come da ultimo riaffermato nella sentenza delle Sezioni Unite ‘Sacchettino’ di questa Corte (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886 in motivazione) già nella sentenza delle Sezioni Unite ‘Gallo’ (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716-01) si era chiarito che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. “non partecipato”, quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa,
inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purchØ, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi.
Nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non Ł dovuta, perchØ essa non ha fornito alcun contributo, oltretutto relativo ad una questione non di diretto interesse della stessa e non incidente sui profili risarcitori quale quello della sospensione condizionale della pena, essendosi limitata a formulare la richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile NOMEXX. Così Ł deciso, 17/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.