Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13226 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13226 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CLUSONE il 02/02/1995
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17 giugno 2024 la Corte di appello di Brescia ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 4 luglio 2023 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500,00 ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 a 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore de beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto co motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
E’, infatti, manifestamente infondata la doglianza relativa all’omes applicazione della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte d appello ben rappresentato e giustificato (cfr. p. 4) le ragioni di diniego beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimit
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore