Sospensione Condizionale Pena: i Limiti del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale pena. Questa pronuncia sottolinea come la presentazione di motivi non dedotti nei gradi di merito e la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato possano condurre a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’oggetto principale della doglianza era il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa del ricorrente sosteneva l’illegittimità della decisione dei giudici di merito, chiedendone la riforma in sede di legittimità. Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione, la questione presentava delle criticità procedurali e di merito che si sono rivelate decisive per l’esito del giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei presupposti per l’accesso al giudizio di legittimità, confermando l’orientamento consolidato in materia.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su diverse argomentazioni giuridiche interconnesse. In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché introduceva un motivo di doglianza non precedentemente sollevato nel giudizio d’appello. Questo vizio procedurale impedisce alla Cassazione di esaminare nel merito la questione.
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. Dall’analisi congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, emergeva chiaramente che la richiesta di sospensione condizionale pena era stata respinta con una motivazione logica e priva di vizi. I giudici di merito avevano infatti tenuto conto dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, uno dei quali era anche specifico rispetto al reato per cui si procedeva. Tale circostanza, secondo la Corte, giustificava ampiamente un giudizio prognostico negativo sulla futura condotta del reo, elemento ostativo alla concessione del beneficio.
Infine, la Corte ha richiamato un principio fondamentale enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 22533/2019): l’imputato non può lamentare in Cassazione la mancata concessione del beneficio se non ne ha fatto esplicita richiesta nel corso del giudizio di merito. Sebbene il giudice d’appello abbia il dovere di motivare il mancato esercizio del suo potere di applicare d’ufficio il beneficio, l’inerzia della parte nel richiederlo preclude una successiva doglianza in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce alcuni capisaldi del processo penale. Innanzitutto, l’importanza di formulare tutte le richieste e le eccezioni nei gradi di merito, poiché l’omissione preclude la possibilità di sollevare la questione per la prima volta in Cassazione. In secondo luogo, conferma che la valutazione per la concessione della sospensione condizionale pena si basa su una prognosi futura che tiene conto in modo decisivo dei precedenti penali, specialmente se specifici. La decisione di rigetto, se adeguatamente motivata su tali basi, è difficilmente censurabile in sede di legittimità. Infine, la pronuncia serve da monito sulle conseguenze economiche di un ricorso inammissibile: oltre al pagamento delle spese processuali, scatta la condanna al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi proposti senza colpa grave.
Perché il ricorso per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: deduceva un motivo non sollevato nel precedente grado di appello ed era manifestamente infondato, dato che i giudici di merito avevano correttamente negato il beneficio in considerazione dei numerosi precedenti penali del ricorrente.
È possibile ricorrere in Cassazione per il diniego della sospensione condizionale se non è stata richiesta in appello?
No. Secondo un principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, l’imputato non può lamentarsi in sede di legittimità della mancata concessione del beneficio qualora non ne abbia fatto esplicita richiesta durante il giudizio di merito (primo grado e appello).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1387 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1387 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 03/08/1984
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo non dedotto in appello e, comunque, manifestamente infondato, potendosi desumere dall’analisi congiunta delle motivazioni delle due sentenze di merito (cfr. pagina 3 della sentenza di primo grado e pagina 2 della sentenza impugnata) che la richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata rigettata, con motivazione immune da vizi, in considerazione dei numerosi precedenti penali a carico del ricorrente uno dei quali, peraltro, anche specifico;
considerato, inoltre, che come affermato dalle Sezioni Unite, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l’obbligo del giudice d’appello di motivare circa il manca esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che n consentono il riconoscimento, l’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep.2019, Salerno, Rv. 275376);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024.