Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 684 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nata in Cina il 23/08/1982
avverso la sentenza del 22/02/2023 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Depositata in Cancelleria
Oggi ,
GLYPH 9 GEN, 2024
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 febbraio 2023, il Tribunale di Firenze ha condannato NOME COGNOME alla pena di 3.500 euro di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, quale titolare dell’impresa “RAGIONE_SOCIALE, depositato in modo incontrollato, in assenza della prescritta autorizzazione, in area censita al foglio di mappa 13 particella 47 del NCT in Lastra a Signa, rifiuti non pericolosi, consistenti in sacch di plastica neri contenenti ritagli di lastre di isolante termoacustico, frammenti d lastre di cartongesso, guaina catramata, materiale elettrico vario e residui di cantiere edile. In Lastra a Signa, il 16 maggio 2020.
Avverso la sentenza l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Errata applicazione della legge penale e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), co proc. pen., per avere il Tribunale commisurato la pena in misura eccessiva, discostandosi dal minimo edittale senza aver indicato gli elementi posti a base di tale valutazione.
2.2. Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di motivare in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. Mancanza di motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. in relazione all’esclusione della causa di non punibilità di cui all’ar 131-bis cod. pen.
2.4. Errata applicazione della legge penale e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. pro pen., per avere il Tribunale omesso la motivazione in ordine alla mancata sospensione della sospensione condizionale della pena, essendosi limitato ad esporre una giudizio negativo circa prognosi di non recidivanza, senza aver motivato in relazione alla capacità a delinquere, e senza aver considerato, l’assenza di precedenti penali e di polizia in capo alla ricorrente, nonché la scarsa gravità del reato commesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in relazione al quarto motivo, essendo gli altri inammissibili.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli art 132 e 133 cod. pen., sicché non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, nel caso di specie il Tribunale, con una valutazione di fatto certamente non manifestamente illogica – e quindi non sindacabile in questa sede di legittimità – nella scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria, ha optato per questa seconda, valutando la non pericolosità dei rifiuti e l’incensuratezza dell’imputata, pena inflitta peraltro in misura appena superiore al minimo edittale, nonostante il considerevole quantitativo di rifiuti, pari a cir otto quintali.
Il secondo motivo è inammissibile perché, come risulta dalle conclusioni riportate nella sentenza, la difesa aveva richiesto, in principalità, l’assoluzione e in subordine, il minimo della pena e i benefici se concedibili; non era stata perciò espressamente richiesta anche l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Orbene, il Tribunale ha l’obbligo di motivare sulla mancata applicazione delle circostanze attenuati generiche, solo se le medesime siano state espressamente richieste dalla parte in sede di conclusioni, il che non è avvenuto.
Si osserva, inoltre, che il motivo è del tutto generico, non indicando alcun elemento che avrebbe giustificato una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen.
Per i medesimi motivi, anche il terzo motivo è inammissibile.
Anche in tal caso, in sede di conclusioni non era stata avanzata alcuna richiesta in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., il che dispensa il Tribunale dall’obbligo di motivazione per giustificarne il diniego.
Si osserva, inoltre, per un verso, che dalla motivazione emerge l’insussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità, non potendosi certamente definire di “particolare tenuità” il deposito incontrollato di
circa otto quintali di rifiuti; per altro verso, che il motivo è generico, indicando alcun elemento valutabile ex art. 131-bis cod. pen.
5. Il quarto motivo è fondato.
A fronte di un’espressa richiesta formulata in sede di conclusioni, il Tribunale, nonostante l’incensuratezza dell’imputata – elemento certamente valutabile ex art. 164, comma 1, cod. pen. – si è limitato ad affermare che “non vi sono elementi concreti ed utili a fare una prognosi favorevole in ordine alla possibilità che la prevenuta si asterrà, nel futuro, dal commettere altri reati dell stessa specie”.
Per contro, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, se non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., tuttavia dev indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, dep. 22/10/2018, M., Rv. 273995), il che, nella specie, non è avvenuto, in quanto il Tribunale apoditticamente ha affermato l’insussistenza di elementi per riconoscere il beneficio richiesto.
Orbene, posto che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 dep. 24/01/2018, COGNOME, Rv. 271831), ritiene il Collegio che, in considerazione dello stato di incensuratezza dell’imputato, come emerge dal certificato del casellario giudiziale in atti, e dalla non particolare allarme sociale del fatto, pos essere riconosciuto il beneficio richiesto, senza necessità di rinvio al giudice del merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della sospensione condizionale della pena, beneficio che riconosce. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 14/12/2023.