Sospensione Condizionale Pena: Quando il Fallimento Successivo Non Salva dalla Revoca
La sospensione condizionale pena è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, che offre al condannato una possibilità di riscatto, evitando il carcere a determinate condizioni. Tuttavia, quando il beneficio è subordinato all’adempimento di specifici obblighi, come un risarcimento o un pagamento, cosa succede se questi non vengono rispettati? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce che la difficoltà economica deve essere provata al momento della scadenza, e non può essere giustificata da eventi successivi come un fallimento.
I Fatti del Caso: La Revoca della Sospensione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato a cui era stata concessa la sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento di una somma all’Erario entro un termine di sei mesi, a partire dal 2 maggio 2018. L’imputato non aveva adempiuto a tale obbligo, portando il Tribunale di merito a revocare il beneficio.
Contro questa decisione, l’uomo ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, l’inadempimento era dovuto all’impossibilità di pagare, comprovata dal fallimento della società di cui era amministratore, dichiarato però nell’agosto del 2021, oltre tre anni dopo la scadenza del termine per il pagamento.
La Decisione della Cassazione sulla Sospensione Condizionale Pena
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le censure mosse dal ricorrente erano generiche e si limitavano a contestare la valutazione dei fatti, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha confermato la correttezza della decisione del Tribunale, basata su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Motivazioni della Corte
Il fulcro della motivazione risiede nel principio secondo cui l’inosservanza degli obblighi legati alla sospensione condizionale pena non ne comporta la revoca automatica. Il condannato ha sempre la facoltà di dimostrare la “comprovata impossibilità” di adempiere.
Nel caso specifico, tuttavia, il ricorrente non ha fornito alcuna prova della sua incapacità economica alla data di scadenza dell’obbligo (novembre 2018). Il fallimento della società, avvenuto nell’agosto 2021, è stato considerato un evento temporalmente troppo distante e, quindi, irrilevante per dimostrare un’impossibilità di pagamento nel 2018. La Corte ha specificato che non era stata resa nota la consistenza finanziaria della società o del condannato stesso all’epoca dei fatti, elemento essenziale per valutare la sua reale capacità di adempiere.
In assenza di tale prova, il mancato pagamento è stato considerato una violazione ingiustificata delle condizioni imposte, legittimando la revoca del beneficio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio cruciale: la responsabilità di dimostrare l’impossibilità di adempiere a un’obbligazione pecuniaria, posta come condizione per un beneficio di legge, grava interamente sul condannato. Tale dimostrazione deve essere concreta, specifica e, soprattutto, temporalmente pertinente alla scadenza dell’obbligo. Eventi successivi, per quanto gravi, non possono essere usati retroattivamente come scusante. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
La revoca della sospensione condizionale della pena è automatica in caso di inadempimento di un obbligo?
No, la revoca non è automatica. L’inosservanza degli obblighi non comporta la revoca se il soggetto riesce a dimostrare la comprovata impossibilità di adempiere.
Una difficoltà economica successiva alla scadenza del termine, come un fallimento, può giustificare il mancato adempimento?
No. Secondo l’ordinanza, l’impossibilità di adempiere deve essere valutata con riferimento al momento in cui l’obbligazione doveva essere eseguita. Un fallimento avvenuto anni dopo non è considerato una prova sufficiente dell’incapacità economica pregressa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se non vi sono ragioni di esonero, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32539 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/04/2024 del TRIBUNALE di LUCCA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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v
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena – non sono consentite in sede di legittimità perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Lucca in composizione monocratica nell’ordinanza impugnata. In essa, invero, si fa corretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di determinati obblighi, l’inosservanza degli stessi non comporta la revoca automatica del beneficio, potendo il soggetto allegare la comprovata impossibilità dell’adempimento. Nel caso di specie il Tribunale rileva che: – l’obbligazione doveva essere adempiuta entro sei mesi dalla data del 2.5.2018, mentre il dedotto fallimento della società di cui COGNOME era amministratore risale all’agosto del 2021; – non vi sono elementi per ritenere che, alla scadenza del termine disposto per l’adempimento, COGNOME fosse impossibilitato a pagare all’Erario la somma di cui era debitore, non essendo stata resa nota la consistenza finanziaria della società o di COGNOME alla data del 2018.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1’11 luglio 2024.