Sospensione Condizionale Pena: Obbligatoria la Condizione alla Seconda Concessione
La sospensione condizionale della pena è uno degli istituti più noti del diritto penale, ma le sue modalità applicative possono nascondere complessità significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22101/2024) ha offerto un importante chiarimento su un aspetto cruciale: cosa accade quando questo beneficio viene concesso per la seconda volta? La Corte ha ribadito che, in tale circostanza, la subordinazione della sospensione a specifici obblighi, come il risarcimento del danno, non è una facoltà del giudice, ma un vero e proprio obbligo di legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per truffa aggravata emessa dal Tribunale di Pordenone. La Corte d’Appello di Trieste aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: pur dichiarando la prescrizione per alcuni reati e rideterminando la pena, aveva confermato la responsabilità dell’imputata. Cruciale, ai fini della vicenda, era stata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinata però al pagamento di una provvisionale entro dieci mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. L’imputata, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra le altre cose, l’erronea applicazione della legge penale proprio su questo punto. A suo avviso, i giudici di merito non avrebbero tenuto in debita considerazione le sue disagiate condizioni economiche nel vincolare il beneficio a un obbligo di pagamento.
L’analisi del Ricorso e la Sospensione Condizionale della Pena
Il ricorso presentato alla Corte di Cassazione si fondava su tre motivi principali:
1. Vizi di motivazione sulla conferma della responsabilità penale.
2. Mancata ammissione di una perizia contabile ritenuta decisiva.
3. Violazione degli artt. 164 e 165 c.p. per aver subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza considerare lo stato di indigenza dell’imputata.
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo motivazioni distinte per ciascun punto e soffermandosi in modo particolare sulla questione della sospensione condizionale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si articola su due binari principali: la proceduralità del ricorso e la corretta interpretazione della normativa sulla sospensione condizionale.
Inammissibilità per Genericità dei Motivi
In primo luogo, la Corte ha osservato che i motivi relativi alla valutazione della responsabilità e alla necessità di una perizia contabile erano una mera riproposizione delle argomentazioni già avanzate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro la logica giuridica della sentenza impugnata. Limitarsi a chiedere un nuovo esame del merito è una funzione preclusa al giudice di legittimità.
La Natura Obbligatoria della Condizione nella Seconda Concessione
Il punto centrale della decisione riguarda il terzo motivo di ricorso. La Corte ha stabilito che la censura era del tutto infondata. L’art. 165, secondo comma, del codice penale, stabilisce che qualora la sospensione condizionale della pena venga concessa per la seconda volta, essa deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma (restituzioni, pagamento della provvisionale, eliminazione delle conseguenze dannose del reato).
Secondo gli Ermellini, non si tratta di una scelta discrezionale del giudice, ma di una prescrizione normativa. La richiesta stessa di usufruire nuovamente del beneficio da parte dell’imputato implica un’accettazione implicita di tale condizionalità. Di conseguenza, le condizioni economiche disagiate dell’imputata, pur rilevanti per l’ammissione al gratuito patrocinio, diventano irrilevanti ai fini dell’applicazione di questa specifica norma. La legge impone al giudice di disporre la condizione, e il condannato che chiede il beneficio accetta tale vincolo come presupposto necessario per la sua concessione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un principio giuridico di notevole importanza pratica. Essa chiarisce che la sospensione condizionale della pena, se concessa per la seconda volta, perde la sua natura puramente discrezionale per diventare un beneficio legalmente condizionato.
Le implicazioni sono chiare:
* Per l’imputato: Chi ha già usufruito una volta della sospensione condizionale deve essere consapevole che una seconda concessione comporterà necessariamente l’adempimento di obblighi risarcitori o riparatori. Non sarà possibile invocare le proprie difficoltà economiche per eludere tale condizione.
* Per la difesa: L’avvocato dovrà informare chiaramente il proprio assistito delle conseguenze automatiche legate alla richiesta di una seconda sospensione, valutando attentamente la capacità del cliente di far fronte agli obblighi che verranno imposti.
* Per la parte civile: Questa interpretazione rafforza la tutela della vittima del reato, garantendo che la concessione di un ulteriore beneficio premiale all’imputato sia legata a un concreto sforzo riparatorio nei suoi confronti.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Quando si limita a riproporre le medesime argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio di appello, senza muovere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. In pratica, quando chiede un riesame dei fatti, compito precluso alla Corte di Cassazione.
La seconda concessione della sospensione condizionale della pena può essere libera da condizioni?
No. Secondo la Corte, l’articolo 165, comma secondo, del codice penale impone al giudice di subordinare la seconda concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dalla norma, come il risarcimento del danno. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo di legge.
Le difficoltà economiche dell’imputato possono esonerarlo dal pagamento della provvisionale per ottenere la sospensione condizionale?
No. La decisione chiarisce che, nel caso di una seconda concessione della sospensione condizionale, le condizioni economiche dell’imputato sono irrilevanti. La richiesta del beneficio implica l’accettazione della condizione risarcitoria, che la legge rende obbligatoria in questa specifica ipotesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22101 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22101 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 13 giugno 2023, ha parzialmente riformato (dichiarata prescrizione dei reati commessi fino al 21 gennaio 2016; esclusa l’aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 640, comma 2 bis, cod. pen., rideterminata la pena in un ann due mesi di reclusione ed euro 500 di multa, riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale entro 10 mesi dalla irrevocabilità della sentenza, conferma nel resto) la sentenza pronunciata dal tribunale d Pordenone il 10 marzo 2022, nei confronti di NOME COGNOME, che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa aggravata, di cui art. 640, cod. pen.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’imputata, a ministero del difensore di fiducia, deducendo vizi di motivazione in ordine alla conferma della riconosciuta responsabilit per il fatto ascritto; omessa assunzione di perizia contabile decisiva; inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 164 e 165 cod. pen., avendo subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale senza tuttavia tener conto delle disagiate condizioni economiche dell’imputata, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le doglianze difensive (replicate ed amplificate con memoria conclusionale del 29 marzo 2024) reiterano rilievi sul merito della responsabilità e sulla corretta valutazione delle prove, oltr sulla superfluità di disporre perizia contabile per accertare l’entità del danno patrimon documentalmente provato) già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con i supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricors (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME Sami, Rv. 277710).
La Corte di merito – alle pagine da 10 a 16 della sentenza impugnata – ha dato conto della verificata consistenza della prova assunta in primo grado, nel dibattimento, dando conto della entità del danno patrimoniale provocato, documentalmente dimostrato, donde la superfluità della perizia contabile richiesta, peraltro non accompagnata neppure da consulenza di parte che mettesse in discussione il dato documentale fatto proprio dalla Corte.
La subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale (art. 165, comma secondo, cod. pen.) non era eludibile, trattandosi della seconda concessione, pertanto del tutto infondato è il motivo che censura l’omessa considerazione delle condizioni economiche disagiate della imputata. La richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall’imputato, che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna, implica
57-43465/2023
infatti il.consenso alla subordinazione del beneficio alLadempimento di uno degli obblighi previst dall’art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice de necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (giur. costante, da ultimo Sez. 5, n. 19383 del 19/4/2023, Rv. 285766-02).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa ne determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.