Sospensione Condizionale della Pena: Non c’è due senza tre? La Cassazione dice no
La sospensione condizionale della pena è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, pensato per evitare il carcere a chi commette reati non gravi e offre garanzie di non recidiva. Tuttavia, questo beneficio non è illimitato. Con l’ordinanza n. 16626/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: non è possibile ottenere la sospensione per una terza volta. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda nasce dal ricorso di un individuo condannato per il reato di furto dalla Corte di Appello de L’Aquila. Nonostante la Corte territoriale avesse rideterminato la pena, concedendo un’attenuante, aveva negato la concessione della sospensione condizionale della pena. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando proprio la mancata applicazione di tale beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione ha confermato in toto la valutazione già espressa dalla Corte di Appello, ponendo fine al percorso giudiziario del ricorrente e rendendo definitiva la sua condanna. Oltre alla conferma della pena, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti della Sospensione Condizionale della Pena
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni, chiare e inequivocabili. La Corte di Cassazione ha evidenziato due ostacoli insormontabili alla richiesta dell’imputato:
1. I precedenti penali: La Corte di Appello aveva già correttamente sottolineato come i precedenti penali del ricorrente fossero “ostativi” alla concessione del beneficio. Questo indica che la valutazione prognostica sulla futura condotta del reo, elemento essenziale per la sospensione, era negativa.
2. Il limite delle due concessioni: Il punto dirimente, tuttavia, è un altro. La Corte ha ricordato un principio consolidato, citando una precedente sentenza (Sez. 5, n. 1783/1999), secondo cui la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ne ha già beneficiato per due volte. Nel caso specifico, il ricorrente aveva già usufruito di tale misura in due precedenti occasioni. La legge pone un limite numerico preciso per evitare un uso indiscriminato di questo strumento, che perderebbe la sua funzione specialpreventiva se concesso ripetutamente allo stesso soggetto.
La Corte ha quindi concluso che il ricorso era privo di qualsiasi fondamento giuridico, rendendone inevitabile la dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale per l’applicazione della sospensione condizionale della pena. Le implicazioni pratiche sono evidenti: gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che la possibilità di evitare l’esecuzione della pena tramite questo istituto è soggetta a limiti rigorosi. Non è un diritto acquisito, ma un beneficio concesso discrezionalmente dal giudice sulla base di una prognosi favorevole e, soprattutto, vincolato a un limite numerico invalicabile. Aver già ottenuto la sospensione per due volte preclude categoricamente una terza concessione, a prescindere dalla natura del nuovo reato commesso. La decisione serve come monito: la fiducia che l’ordinamento ripone nel condannato sospendendo la pena è una chance da non sprecare, perché non è infinita.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena per più di due volte?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che la reiterazione del beneficio non è consentita a chi ne abbia già usufruito due volte.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché l’imputato aveva già beneficiato per due volte della sospensione condizionale, superando il limite massimo previsto dalla legge per la sua concessione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16626 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16626 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di l’Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di furto, mentre, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen, ha rideterminato la pena;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha già osservato che i precedenti penali sono ostativi al riconoscimento del beneficio (cfr. pag. 2 dove per mero errore materiale è scritto “stati” in luogo di “ostativi”) e ricordato che la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena non è consentita a favore di chi (come l’odierno ricorrente) ne abbia già usufruito due volte (Sez. 5, n. 1783 del 19/04/1999, Falcone, Rv. 213180);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/04/2024