Sospensione Condizionale Pena: Quando i Precedenti la Escludono
La concessione della sospensione condizionale pena rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, volto a favorire il recupero del condannato evitando gli effetti desocializzanti del carcere per reati di minore gravità. Tuttavia, questo beneficio non è automatico e la sua applicazione dipende da una valutazione prognostica sul futuro comportamento del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri che possono portare al suo diniego, specialmente in presenza di precedenti penali specifici.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato da circostanze specifiche previste dal Codice della Strada. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione della Corte d’Appello di Bologna, ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e il Rifiuto della sospensione condizionale pena
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso lamentando due presunte violazioni di legge:
1. Erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la presunta lieve entità della condotta.
2. Mancata concessione della sospensione condizionale della pena: Il ricorrente contestava il diniego del beneficio previsto dall’art. 163 c.p., sostenendo che la motivazione della Corte d’Appello fosse carente o illogica.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo infondate entrambe le censure e confermando pienamente la decisione dei giudici di merito. L’analisi della Corte si è concentrata sui due punti sollevati dalla difesa.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha stabilito che la non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata correttamente esclusa. I giudici di merito avevano infatti evidenziato il ‘rilevato disvalore oggettivo della condotta’, un elemento che, se argomentato in modo logico e coerente con le prove, rende la decisione insindacabile in sede di legittimità. La gravità del comportamento, quindi, ostacolava l’applicazione di questo beneficio.
Sul secondo e cruciale punto, quello relativo alla sospensione condizionale pena, la Cassazione ha avallato la valutazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato il beneficio sottolineando la presenza di ‘altre precedenti condanne per reati di analoga natura’. Questi precedenti sono stati considerati elementi ostativi a una prognosi favorevole. In altre parole, la Corte ha ritenuto che la storia criminale dell’imputato non permettesse di presumere che si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati in futuro. Il ragionamento è stato considerato immune da vizi logici e, pertanto, non censurabile in Cassazione.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio consolidato: la valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena non può prescindere da un’analisi complessiva della personalità del reo e, in particolare, dei suoi precedenti penali. La presenza di condanne specifiche, specialmente per reati della stessa indole, costituisce un valido e robusto argomento per formulare un giudizio prognostico negativo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito, evidenziando come la reiterazione di condotte illecite precluda l’accesso a benefici pensati per chi commette un reato per la prima volta o in modo occasionale.
Per quale motivo è stata negata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La non punibilità è stata esclusa perché i giudici hanno riscontrato un significativo ‘disvalore oggettivo della condotta’, ritenendo quindi il fatto non sufficientemente lieve da poter beneficiare di tale istituto.
Su quali basi è stata rifiutata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale è stata negata a causa della presenza di precedenti condanne a carico dell’imputato per reati della stessa natura. Questo ha portato i giudici a formulare una prognosi negativa sulla sua futura condotta, ritenendo probabile che avrebbe commesso altri reati.
Qual è stato l’esito finale del ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38048 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MIRANDOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c) e 2-bis cod. strada.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; 2. Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 163 cod. pen., omessa motivazione sul punto.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato, quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che la Corte d’appello, con argomentare non censurabile in questa sede, ha evidenziato come la presenza di altre precedenti condanne per reati di analoga natura costituiscano elementi di valutazione ostativi alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, dal commettere ulteriori reati
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
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