Sospensione Condizionale della Pena: La Cassazione dice ‘No’ alla Terza Volta
L’istituto della sospensione condizionale della pena rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, volto a favorire il ravvedimento del condannato evitando gli effetti desocializzanti del carcere per reati di minore gravità. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e si basa su una prognosi favorevole circa la futura condotta del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i limiti invalicabili di questo beneficio, specialmente in caso di recidiva.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato in primo e secondo grado per reati continuati di furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, ha presentato ricorso in Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su tre punti principali: il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, la presunta eccessività della pena inflitta e, soprattutto, il diniego della sospensione condizionale della pena.
La Corte d’Appello aveva già negato il beneficio, e l’imputato lamentava un vizio di motivazione su tale decisione, sperando in un esito diverso davanti ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte sulla Sospensione Condizionale della Pena
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato in toto la decisione della Corte d’Appello, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, basandosi su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Altri Punti del Ricorso
Oltre al tema centrale della sospensione condizionale, la Corte ha respinto anche le altre censure. Per quanto riguarda l’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), i giudici hanno ricordato che la valutazione non deve limitarsi al mero valore della cosa sottratta, ma deve includere anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dal reato. In merito alla quantificazione della pena, la Cassazione ha ribadito che essa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, nel caso di specie, aveva fornito una motivazione logica e coerente.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni relative al diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha applicato un principio giurisprudenziale granitico: il beneficio non può essere concesso per più di due volte. Questa regola si fonda sulla logica stessa dell’istituto. La sospensione si basa su una presunzione, una scommessa che lo Stato fa sul condannato, confidando che si asterrà dal commettere nuovi reati. Se il soggetto, dopo aver già beneficiato per due volte di questa fiducia, delinque ancora, tale presunzione viene irrimediabilmente meno. A questo punto, secondo la Corte, diventa ‘inconcepibile’ formulare un giudizio prognostico di ravvedimento. La reiterazione dei reati dimostra che le precedenti sospensioni non hanno raggiunto il loro scopo rieducativo, rendendo ingiustificata un’ulteriore concessione del beneficio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur non introducendo principi innovativi, ha il merito di consolidare un orientamento giurisprudenziale chiaro e di fornire un importante monito. La sospensione condizionale della pena non è un diritto acquisito, ma un beneficio concesso sulla base di una valutazione prognostica concreta. La decisione sottolinea che la recidiva, soprattutto dopo aver già usufruito del beneficio, rappresenta un ostacolo insormontabile per una terza concessione. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è inequivocabile: la fiducia dell’ordinamento ha un limite, superato il quale le conseguenze della condanna diventano inevitabili.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena per la terza volta?
No, la Corte ha stabilito che la reiterazione del beneficio non è consentita a chi ne ha già usufruito due volte, poiché verrebbe meno la presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Come viene valutata l’attenuante del danno di speciale tenuità?
La valutazione non si basa solo sul valore economico del bene sottratto, ma deve considerare anche tutti gli ulteriori effetti dannosi derivati in conseguenza del reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni erano manifestamente infondate e in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia riguardo alla sospensione della pena sia riguardo alle altre censure mosse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna di NOME per i reati continuati di cui agli artt. 624, 625 co. 1 e 2 e 707 c.p.
L’unico motivo di ricorso, con cui si lamentano vizi di motivazione sotto plurimi profili – e, nella specie, in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 co. 4 c.p., alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio ex art. 163 c.p. – è manifestamente infondato in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
In primo luogo, invero, questo non tiene conto del fatto che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che la valutazione circa l’esiguità dell’offesa debba considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli derivati in conseguenza del reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615).
Ancora, il ricorrente non si confronta con il fatto che la graduazione della pena, salvo in ipotesi di manifesta illogicità argomentativa, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., circostanza certo ravvisabile nel caso di specie, avendo i giudici dell’appello assolto all’onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), per di più negando la concessione della sospensione condizionale della pena in corretta applicazione del principio per cui la reiterazione di tale beneficio non è consentita a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e la entità delle pene sospese inflitte con le due precedenti condanne perché, fondandosi questa sulla presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, sembra ragionevole che la sospensione non sia concessa per più di due volte, essendo coerente che in caso di recidiva plurima sia inconcepibile un giudizio prognostico di ravvedimento (ex multis Sez. 1, n. 2153 del 10/05/1993, COGNOME, Rv. 195657).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il
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marzo 2024