Sospensione Condizionale Pena: Quando i Precedenti la Impediscono?
La concessione della sospensione condizionale della pena è uno dei benefici più significativi nel nostro ordinamento penale, ma non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i criteri che guidano la discrezionalità del giudice, sottolineando come i precedenti penali e la mancanza di resipiscenza possano legittimamente condurre al diniego. Analizziamo insieme questa importante pronuncia per capire meglio i confini di applicazione di tale istituto.
Il Caso in Esame: Dal Furto in Abitazione al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per furto in abitazione, reato previsto dall’art. 624-bis del codice penale, commesso nell’aprile del 2019. La Corte d’Appello di Bologna, nel confermare la condanna, aveva negato all’imputato il beneficio della sospensione condizionale. L’imputato, non rassegnato, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro distinti motivi, tutti incentrati sulla presunta illegittimità del diniego del beneficio.
I Motivi del Ricorso e la Sospensione Condizionale della Pena
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su diversi punti critici, sostenendo che la Corte d’Appello avesse commesso:
1. Un error iuris nel considerare ostativa una precedente condanna a pena sostitutiva.
2. Un ulteriore error iuris per non aver concesso la sospensione condizionale subordinandola a specifici obblighi.
3. Un vizio di motivazione nel formulare il giudizio prognostico sulla futura ricaduta nel reato.
4. Una violazione del divieto di reformatio in pejus, poiché la sentenza di primo grado aveva invece riconosciuto l’esistenza delle condizioni per la concessione del beneficio.
In sostanza, il ricorrente lamentava una valutazione errata e ingiustificatamente negativa della sua posizione da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto in toto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, secca e perentoria, si basa su un’attenta analisi della motivazione della sentenza impugnata, ritenuta pienamente adeguata e conforme ai principi giurisprudenziali.
Le Motivazioni: Il Ruolo dei Precedenti Penali e del Giudizio Prognostico
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nella validazione del ragionamento seguito dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente fondato il suo giudizio prognostico negativo su elementi concreti e inequivocabili. In particolare, sono stati ritenuti decisivi:
* I numerosi precedenti penali: Anche se non specificati nel dettaglio, la loro presenza è stata considerata un indicatore di una spiccata e persistente propensione a delinquere.
* La mancanza di resipiscenza: L’imputato non ha mostrato alcun segno di ravvedimento. Le precedenti condanne non hanno sortito alcun effetto deterrente o critico, dimostrando la loro inefficacia nel dissuaderlo dal commettere nuovi reati.
La Corte ha ribadito che, in presenza di tali elementi, il giudice di merito può legittimamente concludere che vi sia una probabilità concreta di ricaduta nel reato, negando così la sospensione condizionale della pena. Questa valutazione non costituisce un automatismo, ma il risultato di un’analisi ponderata della personalità complessiva del reo, come indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione. Conferma che la concessione della sospensione condizionale non è un atto dovuto, ma una decisione discrezionale che si fonda su una prognosi favorevole circa il futuro comportamento del condannato. I precedenti penali non sono un ostacolo insormontabile, ma il loro numero e la loro natura, uniti all’assenza di segnali di cambiamento, possono costruire una base solida e sufficiente per negare il beneficio. La decisione insegna che il percorso criminale di un individuo e la sua reazione alle precedenti condanne sono fattori determinanti che il giudice ha il dovere di considerare attentamente per bilanciare l’esigenza rieducativa con quella di tutela della collettività.
I precedenti penali impediscono sempre la concessione della sospensione condizionale della pena?
Non automaticamente. Tuttavia, la Corte sottolinea che sono un elemento fondamentale nel ‘giudizio prognostico’. Se i precedenti, uniti alla mancanza di pentimento, indicano una concreta probabilità che l’imputato commetta nuovi reati, il giudice può legittimamente negare il beneficio.
Cosa si intende per ‘giudizio prognostico’ in questo contesto?
È una valutazione previsionale che il giudice deve fare sulla futura condotta del condannato. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che i numerosi precedenti penali e l’inefficacia deterrente delle passate condanne indicassero una prognosi negativa, giustificando così il diniego della sospensione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi proposti sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione in modo adeguato e conforme ai principi consolidati della giurisprudenza, basando correttamente il diniego sulla personalità e la storia criminale dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12794 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12794 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a VIGNOLA il 23/11/1968
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 luglio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui all’art. 624-bis, comma 1, cod. pen. (fatto commesso in Marano sul Panaro 1’8 aprile 2019);
che l’atto di impugnativa consta di quattro motivi;
che con memoria, depositata in Cancelleria tramite PEC il 27 gennaio 2025, il difensore del ricorrente ha chiesto che il ricorso, in quanto ammissibile, sia assegnato ad altra Sezione di questa Corte;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che tutti e quattro i motivi sono manifestamente infondati: infatti, la Corte territoriale, attendendosi ai criteri interpretativi elaborati dalla giurispru di legittimità in materia (da ultimo, Sez. 4, n. 4188 del 10/01/2023, Rv. 284092; Sez. 5, n. 9106 del 21/10/2019, dep. 2020, Rv. 278685), ha indicato con adeguatezza le ragioni del suo giudizio prognostico circa la probabile ricaduta nel reato dell’imputato, richiamando i suoi numerosi precedenti penali, ancorché non specifici, e la sua mancanza di resipiscenza, non avendo sortito su di lui alcun effetto critico o, comunque, deterrente le precedenti condanne, tanto dimostrando la sua propensione a delinquere (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025