Sospensione condizionale della pena: quando il giudice può negarla legittimamente
La sospensione condizionale della pena rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, volto a favorire il reinserimento sociale del condannato evitando gli effetti desocializzanti del carcere per reati di minore gravità. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri in base ai quali il diniego di tale beneficio può essere considerato legittimo, ponendo l’accento sul comportamento dell’imputato e sui suoi precedenti.
I fatti del caso
Il caso esaminato trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, una fattispecie attenuata legata agli stupefacenti. La Corte d’Appello, nel confermare la condanna, aveva negato all’imputato la concessione della sospensione condizionale della pena. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge.
La valutazione del giudice e la sospensione condizionale della pena
Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel negargli il beneficio. La difesa si basava sull’idea che la motivazione fornita dai giudici di merito fosse insufficiente o illogica. Il punto centrale della questione, dunque, non era la colpevolezza dell’imputato, ma la valutazione discrezionale del giudice riguardo alla sua futura condotta.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Le motivazioni dei giudici di legittimità sono cruciali per comprendere i limiti entro cui si muove il potere discrezionale del giudice di merito.
Il Giudizio Prognostico Sfavorable
La concessione della sospensione condizionale della pena si fonda su un ‘giudizio prognostico’. Il giudice deve prevedere se il condannato, in futuro, si asterrà dal commettere altri reati. Questa valutazione deve basarsi sui parametri indicati dall’art. 133 del codice penale, che includono la gravità del reato, la capacità a delinquere del colpevole, i suoi precedenti e la sua condotta.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la prognosi fosse sfavorevole sulla base di tre elementi concreti e non opinabili:
1. Il comportamento al momento del fatto: l’imputato era fuggito all’intervento degli agenti, dimostrando una scarsa volontà di sottomettersi alla legge.
2. La condotta successiva: l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione plausibile del suo comportamento, mantenendo un atteggiamento non collaborativo.
3. I precedenti penali: l’imputato aveva un precedente specifico per un reato della stessa natura, indicando una tendenza a reiterare la condotta illecita.
La Congruità della Motivazione
La Cassazione ha ribadito un principio cardine del proprio ruolo: non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che la motivazione sia logica, coerente e non contraddittoria. Poiché la decisione della Corte d’Appello era basata su elementi fattuali precisi e la sua argomentazione era priva di vizi logici, la censura è stata respinta.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che la sospensione condizionale della pena non è un diritto, ma un beneficio concesso sulla base di una valutazione discrezionale del giudice. Tale discrezionalità, però, non è arbitraria. Deve essere ancorata a elementi concreti, come il comportamento dell’imputato e la sua storia criminale. Una prognosi negativa, se adeguatamente motivata, è sufficiente a giustificare il diniego del beneficio. La decisione comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente: oltre al pagamento delle spese processuali, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa dell’evidente infondatezza del suo ricorso.
Su quali basi il giudice può negare la sospensione condizionale della pena?
Il giudice può negare il beneficio sulla base di un giudizio prognostico sfavorevole, fondato su elementi concreti come il comportamento dell’imputato al momento del reato (ad esempio, la fuga), la sua condotta processuale (come la mancata spiegazione del suo agire) e i suoi precedenti penali specifici.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto ‘manifestamente infondato’. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse congrua, logica e priva di vizi, e pertanto non sindacabile nel giudizio di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26678 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26678 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME,ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la è stato condannato per il reato di cui ali’ art. 73, comma 5, d.PR.309/1990, lamenta unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all’aff alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La censura è manifestamente infondata. La concessione del beneficio della sospens condizionale della pena si basa sulla formulazione di un giudizio prognostico in ord presunzione di astensione, da parte del colpevole, dalla commissione di ulteriori effettuarsi sulla base dei parametri indicati dall’art. 133 cod. pen.
La Corte d’appello ha, nel caso y in disamina , , effettuato un giudizio prognostico non favorevole, considerato il comportamento dell’imputato che fuggiva al momento dell’inter degli agenti operanti e che non ha fornito alcuna spiegazione in ordine all’accaduto e con il precedente specifico di cui è gravato l’imputato. Trattasi di motivazione congrua ed vizi logici, non sindacabile nel giudizio di legittimità.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituz rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibil declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm Così deciso in Roma il 10 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente