Sospensione Condizionale della Pena: Inammissibile se Già Concessa Due Volte
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di sospensione condizionale della pena: non si può impugnare un diniego se non si hanno i requisiti per ottenere il beneficio. Sembra ovvio, ma la pronuncia offre spunti importanti sulla differenza tra un motivo di ricorso infondato e uno ‘manifestamente’ infondato, al punto da rendere l’impugnazione del tutto inammissibile per carenza di interesse. Approfondiamo la vicenda per capire meglio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per reati fallimentari confermata dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un unico vizio nella sentenza di secondo grado: il diniego non motivato della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Si trattava, secondo la difesa, di un’omissione che rendeva la sentenza viziata e meritevole di annullamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
Contrariamente alle aspettative del ricorrente, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della presunta mancanza di motivazione, ma si è fermata a un livello precedente, quello dell’ammissibilità stessa del ricorso. Secondo i giudici, il motivo di appello era così palesemente privo di fondamento da non poter essere nemmeno discusso, determinando una totale ‘carenza d’interesse’ da parte dell’imputato a ottenere una pronuncia sul punto.
Le Motivazioni: Requisiti della sospensione condizionale della pena e inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra un argomento giuridico debole e uno impossibile. La Corte ha rilevato che, consultando il certificato del casellario giudiziale dell’imputato, emergeva un dato incontrovertibile: egli aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena in ben due occasioni precedenti, nel 2016.
La legge è chiara nel limitare la possibilità di ottenere questo beneficio. Concederlo per una terza volta era, quindi, giuridicamente impossibile. Di conseguenza, il motivo di appello con cui si chiedeva alla Corte territoriale di concedere il beneficio era ‘manifestamente infondato’ fin dall’origine. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che, in casi come questo, il giudice non è nemmeno tenuto a fornire una risposta espressa, poiché la richiesta è palesemente irricevibile.
L’inammissibilità del ricorso deriva dalla ‘carenza d’interesse’. L’interesse ad agire, infatti, richiede che l’esito favorevole del giudizio porti un’utilità concreta al ricorrente. In questo caso, anche se la Cassazione avesse annullato la sentenza per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non avrebbe comunque potuto concedere la sospensione condizionale, data l’impossibilità legale. L’eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe sortito alcun effetto favorevole per l’imputato, rendendo l’intera azione processuale priva di scopo e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ci insegna una lezione pratica fondamentale: prima di impugnare una sentenza, è cruciale verificare la sussistenza di tutti i presupposti di legge. Un ricorso basato su una richiesta giuridicamente impossibile è destinato all’inammissibilità. Non solo non porta alcun vantaggio, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie. La giustizia non può essere attivata per perseguire risultati che la legge stessa esclude a priori.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena per una terza volta?
Sulla base del provvedimento esaminato, emerge che l’imputato non poteva beneficiare di una terza sospensione condizionale, avendo già ottenuto il beneficio in due precedenti occasioni. Questo ha reso la sua richiesta manifestamente infondata.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ‘carenza d’interesse’, poiché l’accoglimento della sua richiesta era legalmente impossibile. Anche se la Cassazione avesse accolto il ricorso, il risultato pratico per l’imputato non sarebbe cambiato, rendendo l’impugnazione priva di qualsiasi utilità concreta.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che la pretesa avanzata è così palesemente priva di fondamento giuridico che il giudice non è tenuto a fornire una risposta dettagliata. Nel caso specifico, richiedere una terza sospensione condizionale, essendo impossibile per legge, costituiva un motivo manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18311 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che COGNOME NOME ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, pronunciata in data 18 dicembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per i delitti di cui agli artt. 223, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 2, 219, comma 2, n. 1 e comma 2, n. 2 R.D. 267/42 (fatto commesso in Milano 1’11 maggio 2017);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, che lamenta il vizio di motivazione in ordire all’immotivato dinieg della chiesta concessione della sospensione condizionale della perla, non è assistito dal necessario interesse, posto che, per la giurisprudenza di legittimità, «Ir tema d’impugnazioni, inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281) come nel caso di specie, in cui la Corte territoriale non era tenuta ad alcuna risposta espressa i ordine alla formulata richiesta di applicazione dell’istituto ex art. 163 cod. pen., atteso motivo di appello sulla concessione della sospensione condizionale della pena era manifestamente infondato in ragione dell’impossibilità per l’imputato cli beneficiarne una terz volta (vedasi certificato del casellario giudiziale, che, ai punti 2) e 3), attesta che COGNOME a già beneficiato della sospensione condizionale della pena in data 3 rrarzo 2016 e in data 18 maggio 2016 e Sez. 1, n. 906 del 09/10/2019, Rv. 277971);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
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Il Presidente