Sospensione Condizionale Pena: I Limiti del Ricorso in Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito importanti principi riguardanti la concessione della sospensione condizionale della pena, delineando con chiarezza i confini del ricorso per legittimità. La decisione sottolinea come non sia possibile utilizzare l’appello in Cassazione per ottenere una semplice rivalutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Questo caso offre spunti fondamentali per comprendere i criteri di valutazione del giudice e i motivi che possono portare alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso.
I fatti del processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che, confermando la decisione di primo grado, aveva negato la concessione delle attenuanti generiche e, soprattutto, della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente lamentava, in sostanza, una valutazione a suo dire errata da parte dei giudici di merito, chiedendo alla Corte di Cassazione di riconsiderare gli elementi probatori e di giungere a una conclusione diversa.
La decisione della Corte di Cassazione e la sospensione condizionale pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici delle precedenti istanze. Il ricorso è stato giudicato meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, trasformandosi in una richiesta inammissibile di “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”.
La rilevanza delle condanne successive per la sospensione condizionale pena
Un punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda la valutazione del comportamento futuro dell’imputato. I giudici di legittimità hanno confermato che la Corte territoriale ha correttamente valorizzato le condanne successive ai fatti per cui si procedeva al fine di formulare una prognosi negativa. Questo orientamento stabilisce che il giudice, nel decidere sulla sospensione condizionale della pena, può e deve considerare tutti gli elementi utili a prevedere se l’imputato si asterrà dal commettere nuovi reati, incluse le vicende giudiziarie successive.
Le motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano su due aspetti principali. In primo luogo, l’inammissibilità deriva dalla natura stessa dei motivi proposti, che non contestavano violazioni di legge, ma miravano a un riesame del merito. Questo tipo di richiesta è estraneo al sindacato di legittimità proprio della Cassazione.
In secondo luogo, la Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudice, nel valutare la concedibilità del beneficio, non è tenuto a un esame analitico di tutti i parametri indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere). Può, invece, limitarsi a indicare gli elementi ritenuti prevalenti e decisivi per la sua scelta. Nel caso di specie, la prognosi negativa basata sulle condanne successive è stata considerata un argomento giuridicamente corretto e sufficiente a giustificare il diniego della sospensione.
Le conclusioni
Questa pronuncia rafforza alcuni concetti fondamentali per chi si approccia al processo penale. Innanzitutto, un ricorso in Cassazione deve essere fondato su precise censure di violazione di legge o vizi di motivazione, non su un disaccordo con la valutazione delle prove. In secondo luogo, la decisione sulla sospensione condizionale della pena è ampiamente discrezionale e si basa su una prognosi futura: elementi come le condanne riportate anche dopo la commissione del reato per cui si procede sono indicatori legittimi e rilevanti per il giudice. Infine, viene confermato che la motivazione del giudice di merito può essere sintetica, purché si concentri sugli elementi ritenuti determinanti per la decisione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove per ottenere la sospensione condizionale della pena?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un ricorso è inammissibile se si limita a sollecitare una nuova valutazione delle fonti probatorie. Il suo ruolo è unicamente quello di verificare la correttaapplicazione della legge (sindacato di legittimità), non di riesaminare i fatti.
Le condanne ricevute dopo i fatti per cui si è processati possono influire sulla concessione della sospensione condizionale della pena?
Sì, la Corte ha confermato che le condanne successive possono essere legittimamente utilizzate dal giudice per formulare una prognosi negativa sul comportamento futuro del reo e, di conseguenza, negare la sospensione condizionale della pena.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi dell’art. 133 del codice penale per decidere sulla sospensione della pena?
No, secondo l’orientamento di legittimità confermato in questa ordinanza, il giudice non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., ma può limitarsi a indicare quelli che ritiene prevalenti per la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23975 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DESENZANO DEL GARDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi proposti, con cui il ricorrente ha censurato la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pagina 7 della sentenza impugnata);
considerato, in particolare, che le condanne successive ai fatti sono state valorizzate dalla Corte territoriale al fine della prognosi negativa sul comportamento futuro del ricorrente e, in tal modo, la menzionata Corte si è conformata all’orientamento di legittimità secondo cui il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l’obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenut prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del 7/02/2020, Filipache, Rv. 279206 – 02; Sez. 3, n. 35852 dell’11.5.2016, Camisotti, Rv. 267639 – 01);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.;
considerato che è pervenuta nota della parte civile con cui sono state rassegnate soltanto le conclusioni nell’interesse di detta parte, così che la nota non ha apportato alcun contributo utile alla decisione del ricorso e non possono essere liquidate le spese in favore della stessa parte;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannano ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/4/2024