Sospensione Condizionale della Pena: la Cassazione mette un Freno ai Ricorsi Generici
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui criteri di concessione della sospensione condizionale della pena e sui requisiti di ammissibilità del ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha respinto il ricorso di un imputato, sottolineando come la recidiva e la gravità della condotta siano elementi decisivi per negare il beneficio. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati.
Il Caso in Analisi: Ricorso contro la Condanna per Minaccia a Pubblico Ufficiale
Un soggetto, condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), ha proposto ricorso per Cassazione. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale e, aspetto cruciale, aveva negato la concessione della sospensione condizionale della pena.
I Motivi del Ricorso: Sospensione Condizionale e Valutazione delle Prove
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due principali motivi:
1. Mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena: Si lamentava che i giudici di merito non avessero concesso il beneficio, omettendo una valutazione adeguata.
2. Vizi sulla valutazione della responsabilità e delle prove: Si contestava il modo in cui i giudici avevano ricostruito i fatti e valutato gli elementi probatori a suo carico.
L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza e, in subordine, il riconoscimento del beneficio della sospensione della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le argomentazioni dei giudici sono state precise e distinte per ciascun punto sollevato.
Sulla Sospensione Condizionale della Pena: la Recidiva Conta
Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che, sebbene non esplicitato in una sezione dedicata, la motivazione della Corte d’Appello era implicitamente chiara e sufficiente. I giudici di merito avevano negato il beneficio basandosi su due elementi inconfutabili:
* La recidiva: Dal certificato penale dell’imputato emergeva che gli erano già state concesse in passato ben due sospensioni condizionali della pena. Questo precedente indicava una tendenza a delinquere che sconsigliava la concessione di un ulteriore beneficio.
* La gravità della condotta: La natura stessa del reato commesso (minaccia a un pubblico ufficiale) è stata considerata un fattore ostativo.
La Cassazione ha quindi confermato che la prognosi negativa sulla futura astensione dal commettere reati era ampiamente giustificata.
Inammissibilità per Genericità del Secondo Motivo
Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo, le censure erano meramente riproduttive di argomenti già presentati e adeguatamente valutati dai giudici nei precedenti gradi di giudizio. In secondo luogo, il motivo era generico, poiché non si confrontava specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In sostanza, il ricorrente si è limitato a riproporre le proprie tesi difensive senza attaccare puntualmente il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Quando un Ricorso è Destinato al Fallimento
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali del processo penale. Innanzitutto, la concessione della sospensione condizionale della pena non è un automatismo, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su una prognosi futura, in cui la recidiva e la gravità del reato giocano un ruolo determinante. In secondo luogo, un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve essere specifico e non può limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già respinti, ma deve individuare e criticare i vizi logici o giuridici della decisione impugnata. La mancata osservanza di questi requisiti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione è stata negata a causa della recidiva del ricorrente, al quale erano già state concesse due sospensioni in passato, e a causa della gravità della sua condotta, elementi che hanno portato a una valutazione negativa sulla sua futura astensione dal commettere reati.
Per quale motivo il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato, da un lato, una mera riproposizione di censure già valutate nei precedenti gradi di giudizio e, dall’altro, generico, in quanto non si confrontava in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33003 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTAGUTO il 12/03/1950
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9169/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 336 cod. la memoria;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla omessa valutazione dei motivi aggiunti – rigua il riconoscimento della sospensione condizionale della pena-, al giudizio di responsabilità e valutazione delle prove;
Ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, avendo la Corte implicitamente motivato sulla mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena sia facendo riferimento alla recidiva (cfr., certificato penale da cui si evince come siano state già in passato ricono due sospensioni condizionali della pena), sia evidenziando la gravità della condotta;
Ritenuto il secondo motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, generico rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.