Sospensione Condizionale Pena: i Limiti Stabiliti dalla Cassazione
La concessione della sospensione condizionale della pena è uno dei benefici più significativi nel diritto penale, ma non è un diritto automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri per la sua esclusione e ha chiarito, ancora una volta, i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. Analizziamo il caso per comprendere meglio i principi applicati dai giudici.
Il Caso in Analisi: Condanna per Reati in Materia di Armi
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per reati legati alla violazione della legge sulle armi. La condanna, emessa all’esito di un giudizio abbreviato, prevedeva una pena di un anno e sei mesi di reclusione e 4.000 euro di multa. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Roma.
Il Diniego della Sospensione Condizionale Pena
Il punto cruciale del processo di appello è stato il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale ha motivato la sua decisione sulla base di due elementi principali:
1. Precedente penale: L’imputato aveva già un precedente a suo carico.
2. Gravità dei fatti: La natura dei reati commessi è stata ritenuta grave al punto da non consentire una prognosi favorevole sulla sua futura condotta.
Secondo i giudici di merito, questi fattori impedivano di formulare un giudizio di non pericolosità, requisito indispensabile per la concessione del beneficio.
Il Ricorso in Cassazione e le Motivazioni dell’Inammissibilità
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le censure sollevate dal ricorrente sono state giudicate generiche e, soprattutto, volte a ottenere una lettura alternativa degli elementi processuali. In pratica, la difesa non ha evidenziato vizi di legittimità (cioè violazioni di legge o difetti di motivazione), ma ha tentato di indurre la Cassazione a una nuova e diversa valutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito principi consolidati. In primo luogo, ha affermato che la motivazione della Corte d’Appello sul diniego della sospensione condizionale pena era adeguata e non manifestamente illogica. La valutazione prognostica sulla futura condotta dell’imputato, basata su elementi concreti come i precedenti e la gravità del reato, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se correttamente motivata, non è sindacabile in Cassazione.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che un ricorso è inammissibile quando si limita a contrapporre una propria ricostruzione dei fatti a quella, coerente e logica, del giudice a quo. Il ruolo della Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa pronuncia rafforza due importanti principi. Il primo riguarda la sospensione condizionale della pena: la sua concessione è subordinata a una prognosi favorevole che il giudice deve formulare sulla base di elementi concreti. Precedenti penali e la specifica gravità del reato possono legittimamente fondare una decisione di diniego. Il secondo principio attiene ai requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: è necessario articolare censure specifiche che denuncino errori di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione, senza limitarsi a sollecitare una rivalutazione delle prove, che porterebbe inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Per quali motivi è stata negata la sospensione condizionale della pena?
La Corte d’Appello ha negato il beneficio a causa di un precedente penale a carico dell’imputato e della gravità dei fatti contestati. Questi elementi hanno portato a una prognosi negativa sulla sua futura condotta, ritenendolo a rischio di commettere nuovi reati.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure presentate erano generiche e proponevano una lettura alternativa degli elementi processuali. Invece di contestare vizi di legge, il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 590 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 590 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ANZIO il 19/04/1980
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata.
Ritenuto, anzitutto, che la richiesta di discussione orale avanzata dal difensore deve essere respinta, non essendo la stessa compatibile con il rito applicato ai ricorsi trattati da questa Sezione;
Considerato, poi, che la Corte di appello di Roma, ha confermato la sentenza di primo grado (resa all’esito del giudizio abbreviato) che aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole dei reati ascrittigli (relativi alla violazione della leg armi) e lo aveva condannato (con la riduzione prevista per il rito) alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.000 di multa;
Ritenuto in particolare che la Corte distrettuale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso la concessione della sospensione condizionale della pena per il precedente penale risultante a carico dell’imputato e per la gravità dei fatti che non impedivano la formulazione di una prognosi di non pericolosità;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per il trattamento sanzionatorio e per escludere la sospensione condizionale della pena;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.