Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4510 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4510 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DIAMANTESE NOME NOME a MAGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada.
Rilevato che, nel motivo unico di ricorso, la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, dolendosi della carenza di motivazione; della mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen.; della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che ì rilievi difensivi, del tutto generici e privi di confronto con la motivazione espressa dai giudici di merito, sono fondati su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione congrua, non censurabile in questa sede.
Rilevato che la critica riguardante l’assenza di motivazione è palesemente destituita di fondamento;
rilevato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’entità del fatto e la negativa personalità dell’imputato, gravato da altri precedenti.
Considerato che il motivo riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato: il giudizio discrezionale, rimesso al giudice di merito, avente ad oggetto la prognosi negativa circa il comportamento futuro dell’imputato è ancorato a salde giustificazioni, non censurabili in questa sede, discendenti dalla considerazione dei precedenti annoverati dal ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 gennaio 2025