Sospensione condizionale pena: quando il ricorso è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità del ricorso e, in particolare, sulle condizioni per la concessione di una seconda sospensione condizionale pena. La Suprema Corte ha ribadito che i motivi di ricorso non possono essere una mera ripetizione di quanto già discusso in appello e ha confermato la legittimità di subordinare il beneficio al risarcimento del danno, specialmente in caso di recidiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna per il reato di truffa emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato. Quest’ultimo decideva di presentare ricorso in Cassazione, affidandolo a tre distinti motivi. Con i primi due, contestava l’interpretazione della norma sulla truffa e la valutazione delle prove, sostenendo l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato. Con il terzo motivo, invece, eccepiva la nullità della sentenza per violazione delle norme sulla sospensione condizionale pena, lamentando che il beneficio fosse stato subordinato al pagamento di una provvisionale alla parte offesa.
La Decisione della Corte e la sospensione condizionale pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno di natura processuale e l’altro di diritto sostanziale.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha analizzato separatamente i motivi del ricorso, giungendo a conclusioni nette.
Per quanto riguarda i primi due motivi, relativi alla sussistenza del reato di truffa, i giudici li hanno qualificati come ‘aspecifici’ e ‘reiterativi’. In pratica, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale al ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva invece fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridicamente corretta per affermare la responsabilità penale.
Il punto centrale della decisione, tuttavia, riguarda il terzo motivo, quello sulla sospensione condizionale pena. La Corte lo ha definito ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno chiarito che la Corte d’Appello aveva applicato correttamente l’articolo 165 del codice penale. Poiché l’imputato aveva già usufruito in passato dello stesso beneficio per un altro reato (con sentenza divenuta irrevocabile), la concessione di una seconda sospensione non era un atto dovuto, ma una possibilità subordinata a determinate condizioni. La legge, infatti, prevede che in caso di seconda concessione il giudice possa imporre degli obblighi al condannato, tra cui il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. Tale condizione, quindi, non rappresenta una violazione di legge, ma una sua corretta applicazione finalizzata a bilanciare il beneficio con la tutela della vittima del reato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza due principi fondamentali del nostro sistema processuale e penale. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve essere formulato in modo specifico, attaccando le precise ragioni giuridiche della sentenza impugnata, e non può essere una semplice riproposizione delle difese precedenti. In secondo luogo, la sospensione condizionale pena, se concessa per la seconda volta, perde il suo carattere di quasi-automatismo. Diventa uno strumento che il giudice può e deve modellare imponendo obblighi concreti, come il risarcimento del danno, per assicurare che il beneficio non sia una mera formalità, ma contribuisca effettivamente al percorso di riparazione e reinserimento del condannato. La decisione di subordinare il beneficio al pagamento della provvisionale è, pertanto, pienamente legittima e conforme alla ratio della norma.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono considerati ‘aspecifici’ o ‘reiterativi’, ovvero se si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti senza contestare in modo puntuale la logica giuridica della sentenza impugnata.
È possibile ottenere una seconda sospensione condizionale della pena?
Sì, ma a differenza della prima concessione, il giudice ha la facoltà di subordinare il beneficio all’adempimento di specifici obblighi, come il pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno (provvisionale) alla parte lesa, ai sensi dell’art. 165 del codice penale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43749 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43749 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Panella Faustino;
Ritenuto che i primi due motivi di impugnazione con cui il ricorrente lamenta errone interpretazione dell’art. 640 cod. pe . e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa ed alla penale responsabilità dell’imputato sono asp in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei f all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in te precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione ese illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (vedi pag. 2 della sen impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazi responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa;
Ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente eccepisce la nul della sentenza conseguente alla violazione degli artt. 163, 164 e 165 cod. pen. è manifestamente infondato. I giudici di merito, subordinando la sospensione condizionale della pena al pagament della provvisionale, hanno correttamente applicato il disposto dell’art. 165, commi primo secondo, cod. pen. in considerazione del fatto che l’imputato aveva già usufruito una volta beneficio di cui all’art. 163 cod. pen. con sentenza divenuta irrevocabile in data 28/02/2020
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dic:hiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
La Presidente