Sospensione Condizionale della Pena: i Limiti del Ricorso e il Giudizio Prognostico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sui confini del ricorso e sui criteri di valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena. La decisione evidenzia come un comportamento connotato da ‘spregiudicatezza’ possa precludere l’accesso al beneficio, sottolineando l’importanza del giudizio prognostico del giudice. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). In seguito a un precedente annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione, la Corte d’Appello era stata chiamata a riesaminare il caso, ma con un perimetro di valutazione ben definito: la verifica dei presupposti per la concedibilità della sospensione condizionale della pena. L’imputato, non soddisfatto della nuova decisione della Corte territoriale, proponeva un ulteriore ricorso in Cassazione, affidandolo a due motivi principali.
Sospensione Condizionale della Pena: L’Analisi della Corte
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. In secondo luogo, si doleva della mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, smontando entrambe le argomentazioni.
Il Perimetro del Giudizio di Rinvio
Sul primo punto, la Cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata. La ragione è squisitamente processuale: la questione relativa all’art. 131-bis c.p. esulava dal perimetro tematico fissato dalla precedente sentenza di annullamento con rinvio. Il mandato per la Corte d’Appello era, infatti, limitato esclusivamente alla valutazione sulla sospensione condizionale. Qualsiasi altra doglianza era, pertanto, preclusa e non poteva essere sollevata in quella sede.
Il Giudizio Prognostico Sfavorevole
Anche il secondo motivo, cuore della controversia, è stato rigettato. La Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente non si confrontavano in modo efficace con la puntuale motivazione della Corte territoriale. Quest’ultima aveva negato il beneficio evidenziando un elemento decisivo: il comportamento dell’imputato, caratterizzato da un ‘significativo disvalore giuridico e spregiudicatezza’. Tale condotta era stata ritenuta un indicatore così negativo da giustificare un giudizio prognostico sfavorevole, ossia la previsione che l’imputato potesse commettere nuovi reati in futuro.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha ribadito due principi fondamentali. In primo luogo, il giudizio di rinvio deve strettamente attenersi ai punti indicati dalla sentenza di annullamento, senza poter estendere la propria cognizione ad altre questioni. In secondo luogo, la concessione della sospensione condizionale della pena non è un automatismo, ma è subordinata a un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito. Se tale giudizio è logicamente motivato, come nel caso di specie, sulla base di elementi concreti (quale il comportamento complessivo dell’imputato), esso non può essere messo in discussione in sede di legittimità se le critiche del ricorrente sono generiche e non colpiscono il nucleo della motivazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva deve essere attentamente calibrata, specialmente nella fase di rinvio. È inutile sollevare questioni che esulano dai limiti stabiliti dalla Cassazione. Inoltre, emerge con forza l’importanza degli elementi di fatto e comportamentali che il giudice può utilizzare per formulare il giudizio prognostico necessario alla concessione dei benefici di legge. Un comportamento che riveli spregiudicatezza e un elevato disvalore giuridico può essere un ostacolo insormontabile per ottenere la sospensione condizionale della pena, anche quando i requisiti formali (come i limiti di pena) sarebbero rispettati.
Perché il motivo di ricorso sulla particolare tenuità del fatto è stato respinto?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la questione esulava dal perimetro stabilito dalla precedente sentenza della Cassazione, che aveva limitato il riesame della Corte d’Appello alla sola verifica dei presupposti per la sospensione condizionale della pena.
Qual è stata la ragione principale per cui la sospensione condizionale della pena è stata negata?
È stata negata a causa di un giudizio prognostico sfavorevole basato sul comportamento dell’imputato, giudicato connotato da significativo disvalore giuridico e spregiudicatezza, elementi ritenuti indicativi di una futura propensione a delinquere.
Qual è stato l’esito finale del procedimento davanti alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15589 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15589 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
N. 40866/23 COGNOME
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. annullamento con rinvio disposto da questa Corte di cassazione);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la censura del ricorrente in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata in quanto esulante perimetro stabilito da questa Corte di legittimità in sede di rinvio, limitato alla verif sussistenza dei presupposti di concedibilità della sospensione condizionale della pena;
Ritenuto inoltre che le doglianze con cui il ricorrente si duole della mancata concession della sospensione condizionale della pena non si confrontano con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale ha evidenziato, quale elemento innpeditivo della concessione beneficio, il comportamento connotato da significativo disvalore giuridico e spregiudicatezz tale da comportare un giudizio prognostico sfavorevole;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2024