Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44356 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 22/10/1983 a Sassocorvaro avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19/12/2023 udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con cui si chiede che sia dichiarato inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 dicembre 2023 la Corte di appello di Ancona ha confermato la pena inflitta, a conclusione di un giudizio abbreviato, dal Tribunale di Ascoli Piceno emessa a NOME COGNOME ex artt. 110, 81, 582, 585 e 337 cod. pen. per essersi opposto con violenza, anche procurando lesioni, agli agenti della Polizia giudiziaria intervenuti per reprimere un contrasto tra l’imputato e NOME COGNOME come descritto nella imputazione.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione della legge perché la motivazione della sentenza è meramente apparente, limitandosi a recepire la motivazione della sentenza di primo grado.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione perché non è provato che sia stato COGNOME a inveire contro i pubblici ufficiali, mentre l’imputato intervenne soltanto per calmare la COGNOME, essendo egli consapevole delle problematiche psiche della donna (che è stata assolta perché non imputabile), e non intenzionalmente provocò danni agli agenti.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce omessa motivazione circa il rigetto della richiesta di concedere la sospensione della pena alle condizioni di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano aspecifici, perché non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, nella quale viene evidenziato (p 8) che la violenza esercitata da COGNOME fu rivolta verso la COGNOME, per impedirle di aggredire gli agenti, ma contro agente COGNOME al quale procurò le lesioni descritte nella imputazione.
Circa il terzo motivo, deve rilevarsi che effettivamente, nonostante l’appellante avesse formulato apposito motivo, la sentenza impugnata non contiene una motivazione esplicita circa il diniego della sospensione condizionale della pena. Tuttavia, si osserva che, nel negare le circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha rimarcato la pericolosità dell’imputato, manifestatasi con la condotta concretamente attuata nella vicenda in esame, e la sua «negativa personalità e condotta di vita (…) per come emergenti dagli atti dle fascicolo». Pertanto, dal percorso argomentativo emerge con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, sicché la sentenza impugnata contiene una motivazione implicita del rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena, riguardo alal quale, del resto, il ricorrente non adduce specifici elementi di valutazione favorevoli per la sospensione condizionale della pena.
Pertanto, il ricorso risulta inammissibile e dalla sua inammissibilità deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.