Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2400 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2400 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LUSCIANO il 04/12/1953
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del PG che ha concluso per l’annullamento con rinvio del questione della non menzione della condanna provvedimento limitatamente alla chiedendo nel resto, di dichiarare inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 03/06/2022, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione emessa il 10/03/2021 dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi d reclusione in riferimento al reato previso dall’art.2 del d.lgs. n.74 del 2000, contestato per avere indicato, nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, nella dichiarazione tributaria relativa all’anno 2012, elementi p fittizi, annotando nelle scritture contabili fatture relative a oper oggettivamente inesistenti.
La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n.32095/2023, ha accolto il terzo motivo di impugnazione proposto dall’imputato e relativo al dedotta violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine all’omes riconoscimento dei benefici della sospensione condizionale della pena e della no menzione della condanna; specificamente, questa Corte ha rilevato il totale difet di motivazione in ordine a tale secondo beneficio; evidenziando che medesimo esito si imponeva anche in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, atteso il carattere del tutto generico della motivazione punto, facente riferimento al carattere continuativo dell’attività ogget contestazione, ma senza esplicitare le fonti di tale giudizio (atteso che la cond si riferiva al solo anno 2012) e senza fare riferimento ai precedenti dell’impu e alla significatività della condotta in relazione al giudizio prognostico impos sensi dell’art.163 cod.pen..
La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha esposto ch l’imputato non era meritevole dei benefici di legge; tanto in presenza di precedente ostativo, rappresentato da una sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 31/03/1999, con la quale – ai sensi degl artt. 444 e ss., cod.proc.pen. – era stata applicata una pena di anni uno e otto·di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione;
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b cod.proc.pen. – il vizio di motivazione nella parte relativa all’applica dell’art.163 cod.pen..
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe applicato un automatismo giuridico/processuale in ragione del quale era stato ritenuto non concedibile beneficio della sospensione condizionale della pena in virtù di una precedent
condanna, senza offrire alcuna motivazione in ordine al dato rappresentato dal tempo trascorso dai fatti.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la mancanza di motivazione nella parte della stessa relativa all’art.175 cod.proc.pen., sulla base di considerazioni analoghe rispetto a quel poste alla base del primo motivo.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna.
Il ricorso è inammissibile, in quanto basato su motivi manifestamente infondati.
Difatti, nel negare i benefici della sospensione condizionale della pena della non menzione della condanna, il giudice del rinvio – nell’uniformarsi al dictum espresso nella sentenza di annullamento – ha fatto coerente applicazione dei principi derivanti dall’art.164, ultimo comma, cod.pen. nonché dall’art.175, comma 1, cod.pen., come derivante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale di 7 giugno 1984, n.155; e sulla base dei quali i relativi benefici n possono essere concessi una seconda volta quando – come nel caso di specie – i relativi limiti siano stati superati per effetto della presenza di una preced sentenza di condanna, rappresentata da una pronuncia di applicazione di pena condizionalmente sospesa, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen.
Evidenziando, a tale proposito e in relazione al beneficio della non menzione, che il relativo beneficio in ordine alla precedente condanna derivava ex lege sulla base del previgente testo dell’art.689 cod.proc.pen., poi confluito nell’art. comma 1, lett.d), del T.U. approvato con d.P.R. 14 novembre 20022, n.313.
D’altra parte, come sottolineato dalla Corte territoriale, deve rilevarsi che, fini del diniego della sospensione condizionale, la sentenza di applicazione dell pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell’ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell’art. comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato cui essa si riferisce (Sez. 6 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076, che ha chiarito, che in tema di sentenza di patteggiamento, l’estinzione totale degli effetti penali conseguente all’u decorso del termine di due o cinque anni – secondo che si tratti di delitto o contravvenzione – deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità del sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria una sanzione sostitutiva, sicché, qualora sia stata applicata una pena detentiva,
necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 1 comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio; nonché Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, COGNOME, Rv. 282377).
Ne consegue che non sussiste il vizio di violazione di legge dedotto dalla difesa, in relazione all’elemento – non rilevante in presenza del suddetto necessario automatismo – del tempo trascorso dalla prima sentenza di condanna.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senz versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrent va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
La Presidente
oggi
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