Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14128 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14128 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOMECOGNOME nato a Scilla il 26/02/1950; COGNOME NOMECOGNOME nata a Scilla il 19/12/1957; avverso il decreto in data 03/10/2024 del Tribunale di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.11 Giudice dell’esecuzione di Reggio Calabria ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione, con riguardo alla pena pecuniaria, della sentenza n. 673/2008 del Tribunale di Reggio Calabria perché non era stata dimostrata la demolizione del manufatto abusivo nei sei mesi dall’esecutività della sentenza, condizione cui era stata subordinata la sospensione condizionale della pena.
I ricorrenti lamentano la violazione di legge, sotto il profilo dell motivazione apparente, perché la demolizione era stata accertata dal Comune
nonché dalla consulenza del 2019, mentre il Corpo forestale aveva affermato che non era stata eseguita la demolizione, riferendosi tuttavia a beni non oggetto di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili perché generici e rivalutativi di circostanze di fatto il cui esame è precluso alla cognizione del giudice di legittimità.
Secondo la prospettazione difensiva, la demolizione era avvenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, come indicato dal Comune e nella consulenza di parte, mentre la Forestale aveva effettuato i suoi accertamenti, senza procedere a misurazioni, su immobili non oggetto di causa.
La tesi non si confronta con la decisione impugnata. Il Giudice dell’esecuzione, premesso che l’istanza di sospensione dell’esecuzione aveva a oggetto la sola pena pecuniaria, la detentiva essendo stata già espiata, ha esaminato la contraddizione tra il Comune di Scilla, secondo cui il fabbricato era stato demolito, e la Forestale secondo cui non era stato demolito – contraddizione esitata in un procedimento per falso e favoreggiamento a carico del COGNOME e del tecnico comunale, definito con sentenza di proscioglimento per prescrizione -, ma non è entrato nel merito della questione. Ha rigettato l’istanza per la mancanza di prova dell’esecuzione della demolizione del fabbricato nei sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Ha, infatti, affermato che né la nota del Comune nell’ottobre 2010, affetta da falsità ideologica, né la relazione del tecnico di parte del febbraio 2019 consentivano di ritenere raggiunta la piena prova del tempestivo adempimento richiesto dalla sentenza.
I ricorrenti hanno invocato a loro favore la sentenza di prescrizione dei reati di falso e di favoreggiamento. Tuttavia, tale sentenza non ha accertato la veridicità della certificazione del Comune né l’avvenuta demolizione demanufatto, per cui non è utilmente spendibile in tale procedimento. Allo stesso modo, la relazione del professionista risalente al 2019 è successiva al passaggio in giudicato della sentenza del 2010 e non offre alcun solido elemento a sostegno della tesi pro pugnata .
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in
ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in v equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore deila Cassa delle Ammende
Così deciso, il 6 marzo 2025
Il Consigliere estensore