Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26639 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26639 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Ricadi il 18-03-1966, avverso la sentenza del 27-09-2023 del Tribunale di Vibo Valentia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 settembre 2023, il Tribunale di Vibo Valentia, riconosciute le attenuanti generiche, condannava NOME COGNOME alla pena di 1.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 68 , comma 1 lett. b), in relazione agli art. 63 e 64, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 81 del 2008, reato a lui contestato per non avere provveduto, in qualità di datore di lavoro e di legale rappresentante della ditta RAGIONE_SOCIALE, proprietaria dell’hotel residence ‘INDIRIZZO‘, a che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requ isiti indicati nell’Allegato IV del medesimo decreto. Fatto accertato il 26 agosto 2020 in Ricadi.
Avverso la sentenza del Tribunale calabrese, COGNOME tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difensa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato, osservando che questi, sebbene si sia prontamente attivato per adempiere alle prescrizioni impostegli entro il termine prorogato, si è trovato impossibilitato ad adempierle a causa dell’emergenza sanitaria da Covid -19, per cui solo nell’aprile 2022 ha potuto eseguire i lavori che gli erano stati prescritti.
Con il secondo motivo, la difesa si duole, sotto il duplice profilo del difetto di motivazione e dell’inosservanza della legge penale, della mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., osservando che la condotta dell’imputato , peraltro incensurato, non può essere ritenuta abituale, essendo state sanate, seppure in ritardo, le prescrizioni impartite. Né può parlarsi nel caso di specie di rigetto implicito, stante l’esiguità della pena pecuniaria inflitta al ricorrente .
Il terzo motivo, infine, è dedicato alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio che, in sede di conclusioni del giudizio di primo grado, era stato invece invocato dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso sono infondati, mentre è meritevole di accoglimento il terzo motivo, con le conseguenze che saranno di seguito esposte.
Iniziando dal primo motivo, deve rilevarsi che il Tribunale ha operato un’adeguata disamina delle fonti dimostrative disponibili, valorizzando in particolare gli accertamenti svolti dai Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, i quali, il 26 agosto 2020, nell’ambito di un servizio di controllo in materia di sicurezza sul lavoro, effettuavano un controllo presso l’hotel residence ‘Villaggio INDIRIZZO‘ sito nella frazione San Nicolò del Comune di Ricadi, hotel il cui legale rappresentante veniva individuato nel ricorrente NOME COGNOME A ll’esito del
sopralluogo, venivano accertate talune violazioni della normativa antinfortunistica, stante, innanzitutto, la mancata installazione sia di apposita segnaletica, sia di illuminazione di sicurezza a servizio delle vie e delle uscite di emergenza, essendo inoltre emerso che l’azienda amministrata dall’imputato, pur essendo soggetta al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione antincendi, avendo oltre 100 posti letto, non aveva provveduto a presentare la s.c.i.a. per i locali destinati alla produzione di calore, come richiesto dal d.P.R. n. 151 del 2011. Veniva quindi fissato il termine di 120 giorni per la regolarizzazione delle infrazioni, ma l’imputato adempiva solo in parte alle prescrizioni impostegli , chiedendo e ottenendo una ulteriore proroga di 180 giorni , che scadevano nell’agosto 2021 .
L’adempimento delle prescrizioni veniva completato invece solo nell’aprile 2022, senza che al riguardo siano state addotte giustificazioni plausibili, sia in sede di merito che nell’odierno ricorso, nel quale è stata genericamente richiamata -19, senza che siano state esposte le eventuali ripercussioni della stessa circa l’esecuzione delle prescrizioni imposte all’esito del l’emergenza sanitaria da Covid controllo in occasione del quale sono state accertate le infrazioni contestate.
1.1. Orbene, in quanto scaturita da una disamina razionale degli elementi probatori acquisiti, la valutazione del giudice di merito circa la sussistenza e l’ascrivibilità a Di Marco della condotta illecita per cui si procede resiste alle censure difensive, che si articolano, peraltro in termini non adeguatamente specifici, nella sostanziale proposta di una rilettura alternativa e parziale delle fonti dimostrative. Tale operazione, tuttavia, non può ritenersi consentita in sede di legittimità, essendo costante l’affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’auton oma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità.
A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispetto al secondo motivo. Circa la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall ‘ art. 131 bis cod. pen., deve infatti osservarsi che, nelle conclusioni della difesa riportate nella sentenza impugnata, non vi fu alcuna sollecitazione in tal senso, il che spiega il silenzio argomentativo sul punto della sentenza impugnata, non potendosi in ogni caso sottacere che la pluralità delle violazioni antinfortunistiche riscontrate (e non tempestivamente eliminate nei termini fissati dagli organi di vigilanza) pare porsi in contrasto con una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità.
Il terzo motivo è invece fondato.
Occorre infatti evidenziare che, in sede di conclusioni, la difesa aveva sollecitato, in subordine, oltre al minimo della pena, anche il riconoscimento dei benefici di legge, ma, rispetto a quest’ultima richiesta, si registra nella sentenza impugnata un difetto di motivazione , essendo rimasta priva di risposta l’ istanza difensiva.
Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che, ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen., può essere concesso in questa sede, giustificando la pregressa condizione di incensurato dell’imputato e la entità della vicenda, per come rivelata dalla pena irrogata (mille euro di ammenda), una prognosi positiva rispetto a i futuri comportamenti dell’imputato .
Il ricorso va invece disatteso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che concede. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 29.04.2025