Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8061 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a Lucera il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 29/03/2023 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale (art. 165 cod. pen.); udito il difensore dell’imputato ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i moti ricorso ed ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza qui impugnata la Corte di appello di Torino -decidendo sulle impugnazioni proposte dal Pubblico ministero e dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento
(qualificato il fatto di appropriazione .contestato come sottrazione di cose comuni, fattispec decriminalizzata con d.lgs. n. 7 del 15/1/2016, art. 4 lett. b) pronunciata dal Tribunale di A in data 17 novembre 2020- ha riformato la decisione impugnata, affermando la responsabilità dell’imputato per il delitto di appropriazione indebita originariamente contestato e misurando sanzione in mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa. Seguiva la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi nella competente sede civile, e l’imposizione di una provvisional dell’ammontare di euro 4.000,00, oltre la rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civ nel doppio grado di giudizio. La Corte concedeva la non menzione della condanna nel certificato del casellario rilasciato a richiesta dei privati e la pena condizionalmente sospesa, subordina (art. 165, primo comma, cod. pen.) al pagamento della disposta provvisionale entro 4 mesi dalla irrevocabilità.
Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore, deducendo a motivi della impugnazione le ragioni in appresso sinteticamente descritte, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza della norma processuale, vizi esiziali di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen., in riferimen artt. 124 cod. pen., 529, comma 2, cod. proc. pen.) in relazione al ribaltamento de proscioglimento nel merito operato in sede di appello, in accoglimento della impugnazione proposta dalla parte pubblica e dalla parte civile; atteso che, ritenuto di dover qualificare il (prelievi da conto corrente materialmente effettuati prima del 19 dicembre 2018) come appropriazione indebita (reato procedibile a querela della persona offesa), la Corte avrebbe dovuto apprezzarne la tardività (14 maggio 2019); la persona offesa aveva infatti chiesto conto dei prelievi non autorizzati con raccomandata in data 14 febbraio 2019 (riscontrata con nota del 26 febbraio successivo), il che significa che già alcuni giorni prima di quella data aveva avu piena contezza, anche nell’ammontare, degli ammanchi di gestione societaria; la querela del 14 maggio 2019 era stata proposta dunque certamente oltre il termine di decadenza previsto dall’art. 124 cod. pen..
2.2. Violazione della legge penale, motivazione manifestamente illogica, travisamento della prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), avendo la Corte di merit riconosciuto la responsabilità penale e civile del ricorrente, pur in assenza di prova del fat del dolo di appropriazione, diverso dal dolo di inadempimento, che caratterizza la responsabilità civile di natura contratttuale. La Corte non ha infatti tenuto in debito conto del regolame pattuito all’atto dello scioglimento della società, ove si era già stabilito chi ed in quale m avrebbe dovuto sostenere le spese conseguenti allo scioglimento del sodalizio, tenendo naturalmente conto dei dati contabili e bancari già disponibili; quell’atto assumeva dunque le vesti della transazione dei pregressi rapporti obbligatori bilaterali.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge (art. 165 cod. pen.) e vi di motivazione per contraddittorietà intrinseca ed estrinseca (art. 606, comma 1, lett. b ed
cod. proc. pen.), atteso che la Corte ben conoscendo ex actis le condizioni di indigenza dell’imputato (dimostrata incapacità di soddisfare i propri creditori con risorse finanzia proprie), tanto da aver fondato su tale stato di indigenza il riconoscimento delle circostanz attenuanti generiche, aveva comunque scelto di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo di versare la provvisionale, nel termine dato, in favore della parte civile. Richiamava in proposito giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 3187/2021) a sostegno dei vizi dedotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi non si confrontano con le specifiche argomentazioni della Corte territoriale s punti dedotti con i motivi di gravame, sono pertanto inammissibili per difetto di specific estrinseca (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822-01). Consegue che l’affermazione di responsabilità per il fatto contestato e la misura della sanzione irrogata so irretrattabili. Il terzo motivo, svolto in tema di subordinazione della sospensione condiziona della pena all’adempimento dell’obbligazione civile, è fondato.
Il primo motivo di ricorso, svolto in tema di improcedibilità dell’azione penale p intempestività della querela è manifestamente infondato e, come poco sopra accennato, non si confronta con la lucida motivazione spesa sul punto dalla Corte territoriale.
1.1. Il delitto di appropriazione indebita tutela il proprietario dagli “abusi di confidenz possessore; il primo quindi è reso edotto dell’abuso commesso dal secondo quando ne conosce tutti gli estremi.
1.2. La Corte di merito ha specificamente argomentato (pag. 6 della sentenza impugnata) sul tema della individuazione del dies a quo del termine trimestrale di cui all’art, 124 cod. pen., che decorre solo dal momento in cui il deceptus ha assunto piena contezza della conclusiva determinazione dell’agente di tenere la cosa (o la somma di denaro) di cui aveva il possesso come propria, di trasformare cioè il possesso nomine alieno, che fino a quel momento caratterizzava la relazione con la res, in possesso di cosa propria, il che nella fattispecie si è verificato, argomenta logicamente la Corte di merito, allorquando l’offeso ha realizzato (con l nota ricevuta il 26 febbraio 2019) quali fossero le reali intenzioni dell’agente, determinando quindi, il successivo 14 maggio, a chiederne la punizione. Il Collegio intende’ sul punto dar continuità a quell’orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 24380, del 12/3/2015, Rv. 264165), assolutamente consolidato e condiviso, che stima tempestiva la proposizione della querela allorquando il fatto si manifesti al deceptus in tutti i suoi certi elementi costitutivi, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. pen. essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio.
Neppure il secondo motivo si confronta con l’argomentare, sul punto dedotto, della Corte di merito, che ha (pag. 6 della sentenza, capoverso successivo a quello dedicato all’apprezzamento della tempestività della querela) precisato come l’atto che regolava lo scioglimento della societ
in accomandita .si limitava a regolare le spese dello scioglimento e le pendenze ad esso conseguenti, ma non poteva tener conto delle condotte appropriative tenute dall’accomandatario, non ancora compiutamente definite con la manifestazione della volontà di intervesio. L’atto, quindi, argomenta la Corte di merito non poteva assumere le vesti della transazione.
2.1. Il motivo di ricorso si limita, dunque, a reiterare la denunzia del vizio, senza indica ragioni delle pretese illogicità o del reale travisamento della prova documentale, e ciò a fron delle puntuali argomentazioni contenute in motivazione, con le quali, evidentemente il ricorrente si confronta solo formalmente, eludendo i contenuti e le ragioni esplicite della riconosciu qualificazione delittuosa della condotta riconosciuta.
3. Quanto, invece, al tema della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, convivono, sul punto, diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Secondo una prima impostazione (Sezione 4, n. 4626 del 8/11/2019, COGNOME, Rv. 278290 – 01; Sezione 5, n. 12614 del 9/12/2015, COGNOME, Rv. 266873 – 01; Sezione 2, n. 26221 del 11/6/2015, COGNOME, Rv. 254913 – 01; Sezione 6, n. 33020 del 8/5/2014, S., Rv. 260555 – 01) “restrittiva” il giudice non è tenuto a svolgere accertamenti sulle condizioni economich dell’imputato, in quanto la verifica dell’eventuale impossibilità di adempiere del condannat rientra nella competenza del giudice dell’esecuzione. All’opposto, in altri arresti (Sezione 5, 46834 del 10/10/2022, COGNOME, Rv. 273802 – 01; Sezione 5, n. 40041 del 18/6/2019, COGNOME, Rv. 277604 – 01; Sezione 5, n. 21557 del 2/2/2015, COGNOME, Rv. 263675 – 01; Sezione 2, n. 22342 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255665 – 01) si è affermato che il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando sia pur sommariamente sul punto, le reali condizion economiche del condannato, al fine di verificare se lo stesso sia concretamente in grado di effettuare il pagamento entro il termine prefissato, atteso che la subordinazione del beneficio a una condizione inesigibile contrasta con il principio di eguaglianza sancito all’art. 3 Cost. e la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27 Cost..
Si è però più recentemente affacciato, tra gli opposti orientamenti, un terzo (Sezione 2, n. 38431 del 13/9/2023, COGNOME, Rv. 285041; Sezione 6, n. 11142 del 7/2/2023, E., Rv. 284609 – 01; Sezione 5, n. 26175 del 4/5/2022, COGNOME, Rv. 283591 – 01; Sezione 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 – 01; Sezione 6, n. 22094 del 18/3/2021, A., Rv. 281510 – 01; Sezione 5, n. 3187 del 26/10/2020, COGNOME, Rv. 280407 – 01; Sezione 5, n. 40480 del 24/6/2019, P., Rv. 278381 – 02), cui il Collegio intende dar continuità, secondo il quale, in tema di sospension condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice non è tenuto a svolgere un preventivo accertamento in ordine alle condizioni economiche dell’imputato, dovendo tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. In tale scia è stato, al osservato che è onere dell’imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici
e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell’interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta, con la conseguenza che non è sufficiente che l’imputato si limiti a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche per mancanza di reddito (Sezione 5, n. 26175/2022 cit.). Tale impostazione risulta convincente perché, da un lato, non demanda ad un momento successivo al giudizio di cognizione, segnatamente alla fase della esecuzione, la verifica della compatibilit della subordinazione della sospensione condizionale della pena alle condizioni economiche dell’imputato e dall’altro non onera il giudice di un accertamento che risulterebbe del tut superfluo, ove non reso necessario sulla base delle allegazioni della parte o della emersione di elementi specifici che facciano dubitare della sua capacità economica. In altri termini, ritiene Collegio che l’onere di motivazione non sia predeterminabile, variando a seconda che l’imputato abbia o meno allegato circostanze specifiche dalle quali desumere l’eventuale impossibilità di adempiere al risarcimento del danno; la motivazione, dunque, dovrà esser parametrata sugli elementi specificamente dedotti o comunque emersi nel giudizio, nonché tenendo conto dell’entità dell’importo dovuto, in quanto, a seconda dell’entità del risarcimento, potrà risul più o meno fondato il dubbio in relazione alla incapacità economica dell’imputato (così in motivazione Sez. 2, n. 38431/2023, cit.).
Nella fattispecie processuale in oggetto tali elementi dubitativi emergevano con tutta evidenza dagli atti e la stessa Corte ne ha apprezzato la concreta rilevanza, avendo sulla base di essi riconosciuto le circostanze attenuanti generiche. La specificità del motivo di ricorso speso su punto e la evidente omessa valutazione del dato patrimoniale conosciuto ed apprezzato (ad altri fini) dalla Corte territoriale, impongono l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte torinese, onerata di valutare la effettiva capacità patrimoniale finanziaria dell’imputato di far fronte al pagamento imposto, cui è stato condizionato il benefic riconosciuto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 165 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabi l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2024.