Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34640 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME GARGIULOche ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento del motivo di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 07/05/2021 dal Tribunale della stessa città, con sentenza del 27/10/2023 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alle condotte di ricettazione dell’assegno bancario Intesa Sanpaolo n. 5900615740-05 e della Banca Popolare di Novara 0.003991.214-06 perché estinte per intervenuto decorso del termine prescrizione, confermando nel resto e rideterminando di conseguenza la pena il delitto di ricettazione per le restanti condotte in anni 1, mesi 5, e giorni 6 di reclusione ed euro 690,00 di multa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, il COGNOME articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto la violazione degli art. 163, 164, 173 cod.pen., nonché 445, comma 2, cod.proc.pen. in considerazione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato; la sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
La motivazione della Corte di appello, decisamente sintetica, sul punto devoluto con motivo di appello, risulta sostanzialmente omessa, con conseguente violazione delle disposizioni evocate. In tal senso, occorre evidenziare come l’appellante avesse chiesto l’applicazione della sospensione condizionale, allegando alcune circostanze. La Corte di appello senza valutare in termini generali (tenuto conto delle caratteristiche e presupposti della norma evocata) la possibile applicazione dell’istituto della sospensione condizionale della pena si è limitata ad affermare che: ” COGNOME non è soggetto incensurato e non risulta minimamente comprovato che abbia risarcito le persone offese”.
La difesa in questa sede ha evidenziato, in modo fondato, la ricorrenza di violazione di legge, richiamando il certificato del casellario giudiziale relativo al proprio assistito e l’omessa considerazione in concreto da parte della Corte di appello dei presupposti per giungere alla applicazione della sospensione condizionale della pena. In tal senso, occorre osservare come effettivamente la Corte di appello si sia limitata ad affermare che il COGNOME non è incensurato, senza però precisare quale siano gli eventuali precedenti a suo carico, la pena in precedenza inflitta e la possibile compatibilità o meno di tale situazione giuridica con la applicazione della sospensione condizionale della pena in relazione al delitto ascritto al ricorrente per il quale ha riportato condanna con la sentenza in questa sede impugnata.
Si deve conseguentemente osservare come la motivazione sul tema devoluto sia sostanzialmente apparente e nella sostanza omessa, in violazione di legge quanto ai presupposti legittimanti una eventuale applicazione della sospensione condizionale della pena. La Corte di appello in sede di rinvio, dovrà dunque adeguatamente motivare sul punto devoluto dal ricorrente con specifico motivo, tenendo conto della situazione giuridica del COGNOME in modo esplicito, evidenziando caratteristiche e consistenza di eventuali precedenti condanne e compatibilità eventuale con la disciplina evocata dalla difesa; ciò in considerazione della funzione stessa della sospensione condizionale della pena, consistente nella individualizzazione della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato (Sez.1, n. 35315 del 25/03/2022, COGNOME, Rv. 283475 -01), oltre che della allegazione difensiva quanto alla applicabilità o meno al caso in esame, comunque, della previsione di cui all’art. 173 cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 12 luglio 2024.