Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19934 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della impugnata; sentenza lette le conclusioni del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, il insistito per l’accoglimento del ricorso; quale ha
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME propone ricorso avverso la sentenza dell Corte di appello di Cagliari -Sezione distaccata di Sassari del 20 settembre 2 che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto NOME responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.
1.1 Il difensore premette che l’imputata aveva proposto opposizione decreto penale di condanna, che annoverava tra le condotte sanzionate anche l guida in stato di ebbrezza, e che il giudice per le indagini preliminari, a dell’opposizione, aveva modificato il capo di imputazione, riformulandolo co l’espunzione della guida in stato di ebbrezza; ciò premesso, il difensore rilev tale modifica aveva rappresentato un vulnus rispetto alla originaria scelta processuale, scelta dovuta e obbligata visto che, se non vi fosse l’opposizione, vi sarebbe stata condanna anche per un reato commesso, e no essendo ammessa una opposizione frazionata, relativa ad uno solo dei rea contestati; pertanto, il difensore eccepisce la nullità di tutti gli atti succ modifica del capo di imputazione.
1.2 Il difensore lamenta la nullità della sentenza di appello, per essere notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello non presso il do dichiarato dall’imputata, ma presso il difensore: la lesione del diritto di di evidente, anche alla luce della nuova disciplina che prevede il conse dell’imputato, da prestare personalmente o a messo di procuratore speciale, a sostituzione della pena detentiva.
1.3 Il difensore eccepisce il travisamento della prova e la erro applicazione delle risultanze probatorie, la motivazione insufficiente e generi relazione alla individuazione di NOME COGNOME quale soggetto autore del fatto reato, visto che dalle stesse dichiarazioni del teste intervenuto si evinceva ch era stato effettuato alcun appostamento e/o attività di osservazione nei conf dell’imputata e che non era stato visto alcun acquisto della merce
1.4 II difensore lamenta l’omessa motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente all’ultimo motivo propost relativamente alla omessa motivazione stl€ richiesta di sospensione condiziona della pena.
1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che, come rilevato dalla Corte di appello, l’imputata non ha alcun interesse a contest
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modifica del capo di imputazione, che ha eliminato uno dei reati per i quali stato emesso il decreto penale di condanna; né la ricorrente indica quale dive scelta processuale avrebbe operato qualora fosse rimasto nella contestazione reato di guida in stato di ebbrezza, completamente sganciato dalla vicend processuale e che quindi non avrebbe inciso minimamente sull’impianto accusatorio.
1.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l’integraz della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (vedi Sez. 1 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304) che l’imputata, nell’istanza d ammissione al gratuito patrocinio, aveva eletto domicilio presso lo studio difensore, AVV_NOTAIO, dove le è stato notificato il decreto di citazione il giudizio di appello; a tale proposito, si deve ribadire che “L’elezione di dom contenuta nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anc nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilev l’espressa volontà dell’imputato di limitarne gli effetti esclusivamen procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen., sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domi effettuate nell’ambito di uno stesso procedimento” (Sez.3, n. 12243 d 13/02/2018, Villani, Rv. 272246)
1.3 Quanto alle censure del terzo motivo di ricorso, se ne deve rilevare natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peral genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapp propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei preceden gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazion compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
1.4 Fondato è, invece, il quarto motivo di ricorso limitatamente alla omess motivazione sulla sospensione condizionale della pena: la giurisprudenza di quest Corte è infatti costante nel sostenere il dovere del giudice di appello di mot il mancato esercizio del suo potere di ufficio di applicare il beneficio sospensione condizionale della pena in presenza delle condizioni che n consentono il riconoscimento, ove vi sia stata richiesta della parte, come avven nel caso in esame (vedi Sez.U’ 22533 del 25/10/2018, dep. 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376; pertanto, non essendovi alcuna motivazione sul punto, la sentenza
impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizi sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Cagliari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsab
Così deciso il 23/04/2024