Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20317 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20317 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE di APPELLO di CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che venga dichiarato inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e che sia annullata con rinvio la sentenza impugnata nei confronti del COGNOME, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno.
RITENUTO IN FATI -0
La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la responsabilità degli imputati in relazione al reato di truffa ed, in parziale riforma d sentenza impugnata, concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandola al pagamento della provvisionale di tredicimila euro, già dichiarata esecutiva dal tribunale. Si contestava agli stessi di avere tratto in Rnganno la parte civi offrendo in vendita un natante mai consegnato, nonostante l’incasso del prezzo.
Avverso tale sentenza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che, nell’interesse di entrambi gli imputati, deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 507 e 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione i ordine alla mancata audizione di NOME COGNOME, né in tribunale, né in appello, sul tema conclusione, nel periodo in cui sarebbe stata consumata la truffa, di una compravendita del tutto regolare; si tratterebbe di circostanza rilevante, in quanto dimostrerebbe che l’attività dell’impresa dei ricorrenti non era cessata;
2.2. violazione di legge (art. 165 cod. pen.) e vizio di motivazione: la sospensione condizionale era stata subordinata ala pagamento della provvisionale, senza l’effettuazione di alcun controllo sulle condizioni economiche dei ricorrenti; si allegava che COGNOME era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di amrnissibilità, in quanto manifestamente infondato.
La Corte di appello ha legittimamente respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria rilevando, con motivazione che non si presta a censure, che l’approfondimento istruttorio richiesto non era necessario poiché né la testimonianza di COGNOME, né tantomeno la documentazione allegata erano idonei a smentire la circostanza che all’epoca della truffa la ditta aveva già cessato la sua attività ma, soprattutto, non era idonea ad incidere sull prova della sussistenza della condotta fraudolenta, accertata sulla base delle residue fonti di prova (pag. 18 della sentenza impugnata).
Si tratta di una motivazione logica e coerente con le emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede.
Il secondo motivo è fondato.
2.1. Il collegio intende aderire all’orientamento secondo cui il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento
dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato (Sez. 4, n. 1436 dei 1.2/12/202, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285633 – 01; Sez. 5, n. 40041L del 18/6/2019, COGNOME, Rv. 277604 – 01; Sez. 6, n. 49718 del 25/07/2017. B., Rv. 271347 – 01; Sez. 5, n. 21557 del 2/2/2015, COGNOME, Rv. 263675 – 01; Sez. 2, n. 22342 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255665 – 01).
Come rilevato da ultimo dalla Quarta sezione nella sentenza n. 143623 i la Corte Costituzionale, con sentenza n.131 del 16 novembre 1979, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 136 cod. pen. (a norma del quale le pene pecuniarie, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertivano in pena detentiva) aveva considerato lesiva del principio di eguaglianza in materia penale l’automatica e indifferibile conversione, dovuta all’accertata insolvibilità del condannato, della pena pecuniaria in pena detentiva. Il che consente di affermare «che la condizione economica del condannato deve essere valutata, anche nel caso in esame, con l’analogo obiettivo di salvaguardare il principio di eguaglianza in materia penale, che sarebbe violato qualora la sospensione condizionale della pena fosse indiscriminatamente subordinata al pagamento di una somma di denaro senza previamente valutare se il condannato sia in condizione di ottemperarvi» (Sez. 4, n. 1436 del 12/12/2023, cit.).
Si rileva, peraltro che, nel caso di specie, la sospensione condizionale risulta condizionata al pagamento di provvisionale già dichiarata esecutiva in primo grado, senza che sia stata chiesta la sospensione della sua esecutività ai sensi dell’art. 600 comma 3 cod. proc. pen.. L’omissione di tale richiesta non osta alla ammissibilità della doglianza circa la legittimità della condizione imposta per consentire l’operatività della sospensione condizionale della pena.
La richiesta di sospensione della esecutività della provvisionale riguarda infatti un punto della sentenza relativo alle statuizioni civili, mentre la doglianza relativa a sospensione condizionale concerne l’area penale della decisione ed influisce sulla concreta esecuzione della pena. Si ritiene pertanto che la scelta di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale già dichiarata esecutiva possa essere contestata anche se l’imputato non ha chiesto la sospensione della esecutività ai sensi dell’art. 600, comma 3 cod. proc. pen..
2.2. Nel caso in esame il ricorrente denunciava fondatamente à illegittimità della scelta di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, senza l’effettuazione di alcuna verifica in ordine alle condizioni reddituali d ricorrenti.
Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari. L’affermazione di responsabilità deve essere dichiarata irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione eX art. 165 cod. pe con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Cagliari. Di inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabili le affermazioni di responsabil imputati.
Così deciso in Roma, il giorno 18 aprile 2024
Il Pr idente