Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36924 Anno 2025
RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 4 Num. 36924 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Con sentenza in data 31.1.2025 il Tribunale di Oristano ha ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e, concesse le circostanze attenuanti generiche Relatore: COGNOME NOME Data Udienza: 14/10/2025
equivalenti all’aggravante contestata, lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente di guida per anni uno ed alla confisca del veicolo con cui é stato commesso il reato.
Avverso detta sentenza la Procura Generale presso la Corte d’appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi.
Con il primo deduce l’assenza di motivazione e la violazione dell’art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e dell’art. 164 cod.proc.pen. ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.proc.pen.
Si assume che la sentenza impugnata ha concesso la sospensione condizionale della pena senza una motivazione sul punto, limitandosi con motivazione apparente ad affermare la sussistenza delle condizioni.
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 165 cod. pen., ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
Si assume che la sentenza impugnata ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena senza subordinarlo ad uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma 1, cod.pen., atteso che risulta che il COGNOME ha usufruito del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione a precedente condanna di talché la sentenza ha violato l’art. 165, comma 2, cod.pen.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi di cui all’art. 165, comma 2, cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che il ricorso proposto é un ricorso per saltum, entrambe le censure sono fondate.
Quanto alla prima, la sentenza adotta una motivazione apparente, con ciò concretando una violazione di legge, non specificando invero se non con una formula (‘sussistono le condizioni’) quali siano le ragioni atte a giustificare l’applicazione del beneficio e, quanto alla seconda, stante la precedente
concessione, non ha subordinato il beneficio ad alcuno degli obblighi di cui all’art. 165, comma 1, cod.proc.pen..
Peraltro, la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall’imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma 1, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio ( Sez. 5, n. 19383 del 19.04.2023, Rv. 285766).
In conclusione la sentenza impugnata va annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Oristano limitatamente alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Oristano, in diversa composizione.
Così deciso il 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME