Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41212 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Verona nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Barletta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 del Tribunale militare di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procur generale militare NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento d sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale militare di Verona dichiar NOME COGNOME colpevole del reato di disobbedienza, aggravata e continuata, e
concesse le attenuanti generiche prevalenti, lo condannava alla pena di tre di reclusione militare, con il beneficio della sospensione condizionale e dell menzione.
Ricorre per cassazione il Procuratore militare della Repubblica presso Tribunale militare di Verona, denunciando l’inosservanza ed erronea applicazion dell’art. 165 cod. pen.
Rileva il ricorrente che, trattandosi di seconda concessione della sospensi condizionale della pena, il beneficio andava subordinato all’adempimento di un degli obblighi previsti dal primo comma della citata disposizione.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La sospensione condizionale della pena è stata accordata a imputato che gi ne aveva usufruito una prima volta (v. sentenza della Corte militare di appel dicembre 2024, irrevocabile dal 18 febbraio 2025).
Era pertanto obbligatorio, ai sensi dell’art. 165, secondo comma, cod. pe subordinare la concessione del beneficio all’adempimento di uno degli obblig previsti dal comma primo della medesima disposizione, e il pubblico ministero parte processuale sicuramente legittimata fa valere tale vizio (da ultimo, Se n. 15143 del 06/03/2025, P., Rv. 287913-01).
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, c rinvio per nuovo giudizio sul punto – trattandosi di sentenza inappellabile, e 593, comma 1, cod. proc. pen. (v. Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 202 Rv. 278791-01) – ad altra sezione del Tribunale militare di Verona.
Annulla la sentenza impugnata, relativamente alla concessione dell sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto altra sezione del Tribunale militare di Verona.
Così deciso il 01/10/2025