Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14776 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14776 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a ORVIETO il 17/02/1964
avverso il decreto del 13/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette/s4atite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso il provvedimento ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. del G.i.p. del Tribunale di Perugia che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena di mesi due, giorni venti di arresto ed euro 1.200,00, sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità per la durata di giorni 85, di cui al decreto penale di condanna del 26 ottobre 2021, in ordine al reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, ai sensi dell’art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 286.
Il decreto penale di condanna non era stato opposto e il G.i.p., verificata la mancata esecuzione dei lavori di pubblica utilità, con provvedimento del 12 settembre 2024 aveva revocato la pena sostitutiva, ripristinando la pena detentiva e pecuniaria di cui al decreto penale di condanna, ritenendo di non poter concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il legislatore non ha previsto che, nella fase esecutiva, possa essere concesso il beneficio richiesto e che, in ogni caso, l’interessata non aveva svolto opposizione al decreto penale di condanna, unica sede nella quale avrebbe potuto avanzare una tale richiesta.
La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 163 cod. pen., 459, 666, 667 cod. proc. pen., 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, 3, 25 e 27 Cost., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell’esecuzione, senza l’instaurazione del contradditorio, avrebbe in maniera errata omesso di concedere il beneficio richiesto.
La ricorrente, pur consapevole del fatto che il giudice dell’esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena solo in determinati casi specificatamente indicati dal legislatore e dalla giurisprudenza di legittimità, evidenzia come, nel caso di specie, la stessa aveva deciso di non avtr-sk.k4to opposizione al decreto penale di condanna solo perché aveva avuto accesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, circostanza che non poteva essere intesa quale rinuncia tacita a chiedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso è infondato.
Giova in diritto premettere che la richiesta della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma
9-bis, cod. strada implica la tacita
rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti (Sez. 4, n. 36783
del 09/12/2020, Caltis, Rv. 280086).
4. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/02/2025