Sospensione Condizionale Pena: Un Precedente Condanna Può Essere Decisiva
La concessione della sospensione condizionale pena rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, volto a favorire il reinserimento sociale del condannato evitando, in determinati casi, l’esperienza del carcere. Tuttavia, questo beneficio non è automatico e la sua applicazione è subordinata a precise condizioni di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 29777/2024, ribadisce un principio cruciale: la presenza di una precedente condanna, per la quale si è già usufruito della sospensione, può precludere la concessione di un nuovo beneficio per un reato successivo.
Il caso: Ricorso contro una condanna per evasione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione, lamentando due principali vizi della sentenza impugnata: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, soprattutto, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
I motivi del ricorso e la sospensione condizionale pena
Il ricorrente ha contestato la valutazione dei giudici di merito su due fronti. In primo luogo, riteneva di avere diritto alle attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis c.p., che avrebbero potuto ridurre l’entità della pena. In secondo luogo, e punto focale del ricorso, ha criticato la decisione di non sospendere la pena, sostenendo che tale diniego non fosse adeguatamente motivato. La difesa puntava a ottenere un riesame che portasse a una pena più mite e, idealmente, non esecutiva, attraverso la concessione della sospensione condizionale pena.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno ritenuto infondate entrambe le doglianze. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza d’appello era logica, coerente e puntuale, e come tale non sindacabile in sede di cassazione.
Il punto cruciale, tuttavia, riguarda la sospensione condizionale pena. La Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, evidenziando che il diniego si basava su un “negativo giudizio prognostico”. Tale valutazione negativa non era arbitraria, ma fondata su un elemento oggettivo e insuperabile: l’imputato aveva già ricevuto una precedente condanna per un reato analogo, e in quell’occasione gli era già stata concessa la sospensione condizionale. Questa circostanza, secondo la Corte, non solo giustificava un giudizio negativo sulla futura condotta del reo, ma costituiva un vero e proprio ostacolo legale (ostativo ex lege) alla concessione di un secondo beneficio per un reato della stessa indole. In sostanza, aver già tradito la fiducia dell’ordinamento commettendo un nuovo delitto dopo una prima sospensione rende manifestamente infondata la richiesta di un’ulteriore possibilità.
Le conclusioni
La decisione della Cassazione è netta e ha importanti implicazioni pratiche. Con la dichiarazione di inammissibilità, la condanna diventa definitiva e l’imputato è obbligato a pagare non solo le spese processuali, ma anche una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dal punto di vista giuridico, l’ordinanza riafferma che la sospensione condizionale è una concessione basata sulla fiducia e su una prognosi favorevole. Quando questa fiducia è già stata tradita con la commissione di un nuovo reato, specialmente se simile al precedente, le porte per un nuovo beneficio si chiudono, rendendo la richiesta manifestamente infondata.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena se si ha già una condanna precedente con pena sospesa?
No, la sentenza chiarisce che una precedente condanna per un reato analogo, per cui si è già beneficiato della pena sospesa, costituisce un ostacolo legale (ostativo ex lege) e giustifica un giudizio prognostico negativo, impedendo la concessione di un nuovo beneficio.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni addotte sono state ritenute manifestamente infondate. In particolare, la richiesta di sospensione condizionale della pena era preclusa da una precedente condanna, rendendo la doglianza priva di fondamento giuridico.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta che la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29777 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29777 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale quanto al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, quanto al profilo di doglianza attinente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che è parimenti manifestamente infondato, dal momento che su tale punto la sentenza impugnata risulta immune da censure, avendo posto a base della valutazione il negativo giudizio prognostico derivante da precedente condanna (con pena sospesa) per analoga fattispecie delittuosa, peraltro ostativo ex lege;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024