Sospensione Condizionale della Pena: Quando il Secondo Beneficio è Impossibile
La sospensione condizionale della pena è uno degli istituti più noti del nostro ordinamento penale, ma le sue regole di applicazione, specialmente in caso di precedenti condanne, possono essere complesse. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i limiti invalicabili per la concessione di un secondo beneficio, offrendo importanti chiarimenti anche sul concetto di ‘giudicato progressivo’. Analizziamo insieme questa decisione per capire i confini di questa importante misura.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per bancarotta fraudolenta. L’imputato, dopo la condanna in appello, aveva presentato un primo ricorso in Cassazione. La Suprema Corte aveva annullato la sentenza precedente, ma solo limitatamente alla questione della sospensione condizionale della pena, rinviando il caso a una diversa sezione della Corte d’Appello per una nuova valutazione su quel punto specifico.
Il giudice del rinvio, decidendo nuovamente, confermava la condanna e negava il beneficio richiesto. Contro questa nuova decisione, l’imputato proponeva un ulteriore ricorso in Cassazione, basato su due motivi principali: l’avvenuta prescrizione del reato e l’erroneo diniego della sospensione della pena.
Il Limite della Prescrizione e il Principio del Giudicato Progressivo
Il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione del reato, è stato dichiarato manifestamente infondato dalla Cassazione. La Corte ha richiamato un principio fondamentale del diritto processuale penale: il cosiddetto ‘giudicato progressivo’.
Quando la Cassazione annulla una sentenza solo su un punto specifico (in questo caso, la pena), mentre conferma implicitamente l’accertamento del reato e la responsabilità dell’imputato, su questi ultimi punti si forma un giudicato. La decisione sulla colpevolezza diventa, quindi, definitiva e irrevocabile. Di conseguenza, eventuali cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate successivamente a tale giudicato parziale, non possono più essere fatte valere. Il processo può proseguire solo sui punti oggetto dell’annullamento.
I Limiti Matematici della Seconda Sospensione Condizionale della Pena
Il cuore della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso: il diniego della sospensione condizionale della pena. L’articolo 164, comma 4, del Codice Penale stabilisce che il beneficio non può essere concesso più di una volta. Tuttavia, la stessa norma prevede un’eccezione: il giudice può concedere una seconda sospensione se la nuova pena da infliggere, cumulata con quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall’articolo 163 del Codice Penale (generalmente, due anni).
Nel caso in esame, l’imputato aveva già beneficiato in passato della sospensione per una condanna a un anno e quattro mesi per un altro reato. La nuova condanna era di due anni di reclusione. La Corte ha evidenziato come la somma delle due pene (tre anni e quattro mesi) superasse ampiamente il limite di legge. Pertanto, il diniego del beneficio da parte del giudice d’appello era giuridicamente corretto e inevitabile. Il ricorso su questo punto è stato ritenuto generico, poiché non contestava specificamente questo calcolo e le risultanze del casellario giudiziale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Le motivazioni si fondano sulla manifesta infondatezza e genericità di entrambi i motivi proposti.
Per quanto riguarda la prescrizione, la Corte ha ribadito la consolidata giurisprudenza sul giudicato progressivo, che impedisce di rimettere in discussione la responsabilità dell’imputato una volta che questa è stata accertata in via definitiva.
In merito alla sospensione condizionale della pena, la motivazione è stata altrettanto netta: l’applicazione dell’istituto è soggetta a limiti matematici invalicabili. Una volta che l’imputato ha già ottenuto il beneficio, una seconda concessione è possibile solo se il cumulo delle pene rientra nei limiti normativi. In caso contrario, come in questa vicenda, il giudice non ha alcuna discrezionalità e deve negare la sospensione.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. In primo luogo, conferma la solidità del principio del giudicato progressivo: una volta che la colpevolezza è stata sigillata da una decisione della Cassazione, non si può tornare indietro, nemmeno se nel frattempo matura la prescrizione. In secondo luogo, delinea con chiarezza i confini della sospensione condizionale della pena: sebbene sia uno strumento volto al recupero del condannato, la sua applicazione per la seconda volta è soggetta a requisiti oggettivi e inderogabili. La legge impone un limite aritmetico al cumulo delle pene sospese, superato il quale il beneficio non può essere concesso, indipendentemente da ogni altra valutazione sulla persona del condannato.
Se la Cassazione annulla una sentenza solo per rideterminare la pena, si può ancora eccepire la prescrizione del reato?
No. Secondo la Corte, quando l’accertamento della responsabilità è diventato definitivo a seguito di una precedente decisione, si forma un ‘giudicato progressivo’. Questo impedisce di far valere cause di estinzione del reato, come la prescrizione, maturate successivamente.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena più di una volta?
Sì, ma a una condizione molto precisa. La legge (art. 164, comma 4, cod. pen.) permette una seconda sospensione solo se la nuova pena, sommata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti di legge (generalmente due anni, con alcune eccezioni).
Perché in questo caso specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici e manifestamente infondati. L’eccezione di prescrizione si scontrava con il principio del giudicato progressivo, mentre la richiesta di sospensione condizionale non poteva essere accolta perché la somma della nuova pena con una precedente già sospesa superava i limiti matematici previsti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40197 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 12 dicembre 2023, che, decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte – che, con sentenza Sez. 1, n. 30511 del 6 aprile 2023 aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 1 febbraio 2022 limitatamente al sospensione condizionale della pena richiesta dal ricorrente – ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223 e 2 comma 1, n. 1 L.F., negandogli il beneficio richiesto, e dichiarando inammissibile il motivo appello avente ad oggetto la prescrizione del reato;
che, in data 23 settembre 2024, il difensore del ricorrente ha trasmesso memoria con la quale ha meglio lumeggiato le doglianze di ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il motivo di ricorso, che eccepisce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, generico e manifestamente infondato, perché non si confronta con quanto al riguardo affermato da questa Corte nella sentenza rescindente, richiamando il diritto vivente, secondo cu «Qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formato sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della deci su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamen parziale» (Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Rv. 207640);
che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego della sospensione condizionale della pena, è generico, perché non attacca specificamente la seconda ed autosufficiente ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia il divieto di cui alla disposizione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. (a tenore della quale:«La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia il giudice, nell’infliggere una nuova condanna, può disporr la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall’articolo 163 cod. pen divieto, comunque, operante nei riguardi del ricorrente – che non ha specificamente contestato le risultanze del certificato del casellario giudiziale per come riportate nella sentenza impug -, già condanNOME alla pena di anni uno e mesi quattro per il delitto di bancarotta fraudolenta relazione al quale aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena, che cumulata con la pena di anni due di reclusione, irrogatagli per il reato di cui alla regiudicanda, supera il limite di cui all’art. 163 cod. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente