Sospensione Condizionale Pena: i Precedenti Contano Sempre
La sospensione condizionale della pena è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, ma la sua concessione è soggetta a limiti rigorosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: nel valutare i requisiti per il beneficio, si deve tener conto anche delle condanne precedenti, pure se il reato è stato dichiarato estinto. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Negata Sospensione
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato in primo grado a una pena di un anno e quattro mesi di reclusione. L’imputato aveva già subito in passato una condanna definitiva a dieci mesi di reclusione, per la quale aveva beneficiato della sospensione condizionale. La Corte d’Appello aveva negato la concessione di una nuova sospensione, ritenendo che la somma delle pene superasse i limiti previsti dalla legge.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione degli articoli del codice penale che regolano la materia e un vizio di motivazione. La sua tesi si basava sull’idea che la precedente condanna non dovesse più essere considerata ostativa.
La Decisione della Cassazione e il calcolo per la sospensione condizionale pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, sottolineando come la somma tra la nuova pena (1 anno e 4 mesi) e quella precedente (10 mesi) superi il limite legale per la concessione della sospensione condizionale della pena.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Il Cumulo delle Pene e gli Effetti della Precedente Condanna
Il cuore della motivazione risiede in un principio di diritto consolidato. La Corte ha spiegato che, ai sensi dell’art. 167 del codice penale, l’estinzione del reato a seguito del decorso del termine della prima sospensione condizionale non comporta l’eliminazione di tutti gli ‘effetti penali’ della condanna.
In altre parole, anche se il primo reato è considerato ‘estinto’, la condanna relativa rimane registrata e deve essere presa in considerazione per valutare la sussistenza dei presupposti per una nuova sospensione. Il legislatore ha fissato dei limiti precisi di pena (generalmente due anni) entro i quali è possibile concedere il beneficio. Se la somma della nuova pena e di quelle già sospese in precedenza supera tale soglia, il beneficio non può essere concesso. La Corte ha richiamato specifici precedenti giurisprudenziali che confermano questa interpretazione, evidenziando la continuità del proprio orientamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento pratico. Chi ha già beneficiato in passato della sospensione condizionale della pena deve essere consapevole che quella condanna, seppur ‘sospesa’ e con reato ‘estinto’, continua a produrre effetti. Essa verrà sempre sommata a eventuali nuove pene ai fini del calcolo dei limiti per una successiva concessione del beneficio. Questa decisione rafforza il rigore con cui i giudici devono valutare i presupposti per la sospensione, un istituto pensato per favorire il recupero di chi commette reati di minore gravità, ma che non può essere concesso indiscriminatamente. La sentenza sottolinea l’importanza di una valutazione complessiva della storia penale dell’imputato, senza ignorare il passato giudiziario.
Una precedente condanna, per la quale si è già ottenuta la sospensione condizionale, impedisce di ottenerne una nuova?
Sì, può impedirlo. La precedente condanna viene sommata alla nuova pena. Se il totale supera i limiti di legge (generalmente due anni), la nuova sospensione non può essere concessa, anche se il reato precedente è stato dichiarato estinto.
Cosa significa che l’estinzione del reato non cancella tutti gli effetti penali?
Significa che, sebbene il reato sia considerato estinto dopo il periodo di sospensione, la condanna rimane nel casellario giudiziale e viene considerata per valutare la sussistenza dei presupposti per altri benefici, come una nuova sospensione condizionale, o per valutare la recidiva.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito perché ritenuto privo dei requisiti di legge (nel caso specifico, ‘manifestamente infondato’). Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36315 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASORIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 163, 165 e 167 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazio in ordine alla mancata concessione dell’invocata sospensione condizionale dell pena è manifestamente infondato;
rilevato che la Corte di merito ha correttamente evidenziato che la pena detentiva inflitta dal primo giudice (anni 1 e mesi 4 di reclusione considerazione della precedente condanna già passata in giudicato (pari a mesi 1 di reclusione), è superiore ai limiti legali fissati dall’art. 163 cod. pen. (ve della sentenza oggetto di ricorso);
rilevato che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo c l’estinzione del reato a norma dell’art. 167 cod. pen. non comporta l’estinz degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tal deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per concessione della sospensione condizionale della pena (vedi Sez. 1, n. 47647 de 18/04/2019, NOME COGNOME, Rv. 277457 – 01; Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863 – 01) con conseguente manifesta infondatezza della doglianza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.