Sospensione condizionale pena: I limiti invalicabili secondo la Cassazione
La sospensione condizionale pena rappresenta una possibilità fondamentale nel nostro ordinamento, offrendo al condannato la possibilità di evitare il carcere a determinate condizioni. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico ed è subordinato a requisiti stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza due limiti invalicabili: l’impatto di precedenti condanne, anche se per reati estinti, e il calcolo complessivo della pena, che include anche le sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un imputato condannato dalla Corte d’Appello a una pena di due anni di reclusione e 5.000 euro di multa. L’imputato sperava di ottenere la sospensione condizionale, ma la sua richiesta è stata respinta. La difesa ha quindi deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Questa decisione non solo conferma la condanna precedente ma stabilisce anche principi chiari sulla concessione della sospensione condizionale della pena, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i limiti della sospensione condizionale pena
La Corte ha basato la sua decisione su due argomenti giuridici distinti e ugualmente importanti, che chiariscono i confini di applicazione di questo istituto.
L’irrilevanza dell’estinzione del reato precedente
Il primo punto cruciale riguarda l’errata convinzione che l’estinzione di un reato precedente cancelli ogni suo effetto negativo. I giudici hanno sottolineato che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 del codice penale non elimina tutti gli effetti penali della condanna. In particolare, tale condanna deve essere ancora considerata ai fini della valutazione dei presupposti per la concessione di una nuova sospensione condizionale pena. In altre parole, il passato giudiziario del soggetto rimane un fattore determinante per il giudice, che deve valutarne la meritevolezza attuale.
Il superamento dei limiti di pena
Il secondo motivo di inammissibilità è di natura prettamente matematica. La legge (art. 163 c.p.) fissa un limite massimo di pena entro il quale può essere concessa la sospensione. Nel caso di specie, la condanna era di due anni di reclusione e 5.000 euro di multa. La Corte ha applicato l’art. 135 del codice penale, che stabilisce i criteri per convertire la pena pecuniaria in pena detentiva ai fini del calcolo complessivo. Effettuando questo ragguaglio, la pena totale inflitta al ricorrente superava il limite massimo consentito per legge. Di conseguenza, la sospensione condizionale era oggettivamente preclusa, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla personalità del reo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Cassazione offre un importante promemoria sulle condizioni rigorose per l’accesso alla sospensione condizionale pena. Le conclusioni che possiamo trarre sono due: in primo luogo, l’estinzione di un reato non equivale a una “fedina penale pulita” per ogni finalità, specialmente quando si tratta di ottenere nuovi benefici. In secondo luogo, il calcolo della pena deve essere effettuato con estrema attenzione, includendo anche le pene pecuniarie convertite, poiché il superamento dei limiti di legge costituisce un ostacolo insormontabile. Per il cittadino, ciò significa che la possibilità di evitare il carcere tramite la sospensione è legata non solo alla gravità del reato commesso, ma anche alla sua storia giudiziaria e a precisi calcoli matematici.
L’estinzione di un reato precedente permette di ottenere una nuova sospensione condizionale della pena?
No. Secondo la Corte, l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p. non elimina tutti gli effetti penali. La precedente condanna deve essere comunque considerata per valutare i presupposti per la concessione di una nuova sospensione condizionale.
Come si calcola il limite di pena per la sospensione condizionale quando c’è anche una multa?
La pena pecuniaria (in questo caso una multa di 5.000 euro) viene ragguagliata a pena detentiva ai sensi dell’art. 135 c.p. e sommata alla pena detentiva principale. Se il totale supera il limite previsto dall’art. 163 c.p., la sospensione non può essere concessa.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende, poiché si presume che abbia proposto il ricorso con colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44549 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44549 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CEGLIE MESSAPICA il 23/09/1976
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto; ritenuto, infatti, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dal Coll condivisa e ribadita, l’estinzione del reato a norma dell’art. 167 cod. pen. non comp l’estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di t deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione dell sospensione condizionale della pena (così, tra le tante, Sez. 1, n. 47647 del 18/04/201 COGNOME El Mostafa, Rv. 277457);
ritenuto, inoltre, che, anche a prescindere dalla sopravvenuta estinzione del reato ogget della precedente condanna a pena sospesa, nella fattispecie in esame il ricorrente è sta condannato a una pena detentiva di due anni di reclusione ed alla pena pecuniaria di euro 5.000 di multa che, ragguagliata ai sensi dell’art. 135 cod. pen., comporta il superamento del li previsto dall’art. 163 cod. pen. (cfr. Sez. 6, n. 15917 del 24/05/1990, COGNOME, Rv. 1859
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa del ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 ottobre 2024.