Sospensione Condizionale Pena: i Limiti per la Seconda Concessione
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta due temi di grande rilevanza pratica: i limiti di ammissibilità del ricorso di legittimità e, soprattutto, le condizioni per ottenere una seconda sospensione condizionale della pena. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione, chiarendo in modo inequivocabile i paletti normativi che regolano il beneficio della sospensione.
I Motivi del Ricorso
L’imputato aveva presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, basandolo su due motivi principali:
1. La ricostruzione dei fatti: Il primo motivo contestava la valutazione delle prove, in particolare le condizioni di luminosità al momento dell’arresto in flagranza di reato. Secondo la difesa, tale valutazione era stata illogica e avrebbe dovuto portare a un esito diverso del processo.
2. La richiesta di sospensione condizionale: Il secondo motivo verteva sulla mancata concessione, per la seconda volta, del beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa riteneva che l’imputato ne avesse diritto.
La Decisione della Corte e la Sospensione Condizionale Pena
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno ribadito un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non può riesaminare i fatti del processo o valutare la logicità della motivazione se questa non presenta vizi evidenti. Le valutazioni sulle condizioni di luminosità, essendo state argomentate in modo non illogico dalla Corte d’Appello, non erano sindacabili in quella sede.
Il fulcro della decisione, tuttavia, risiede nel secondo motivo. La Corte ha spiegato che la sospensione condizionale della pena non poteva essere concessa una seconda volta perché la nuova pena inflitta (un anno di reclusione), sommata a quella precedentemente sospesa (un anno e quattro mesi), superava i limiti massimi previsti dalla legge per la concessione del beneficio.
Conseguenze dell’Inammissibilità
In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
* La condanna al pagamento delle spese processuali.
* La condanna al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni sollevate.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. Sul primo motivo, si è sottolineato come il ricorso fosse, oltre che infondato, anche ‘reiterativo’, ovvero riproponeva questioni già esaminate e respinte correttamente nei gradi di merito. Il tentativo di rimettere in discussione le modalità del controllo di polizia e le relative condizioni di visibilità è stato visto come un tentativo di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, cosa non consentita.
Sulla sospensione condizionale della pena, la motivazione è stata puramente matematica e giuridica. La legge pone dei limiti precisi alla concessione del beneficio, specialmente per la seconda volta. La somma delle pene (quella nuova e quella già sospesa) superava la soglia di ammissibilità. Inoltre, la Corte ha specificato che non era applicabile alcuna deroga, come quelle previste per i soggetti infraventunenni, poiché non era il caso dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, ribadisce che il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su questioni di diritto e non può essere utilizzato per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. I ricorsi manifestamente infondati o ripetitivi non solo vengono respinti, ma comportano anche costi significativi per chi li propone. In secondo luogo, e più specificamente, la decisione conferma la rigorosità dei criteri per la concessione di una seconda sospensione condizionale della pena. È un beneficio eccezionale, non automatico, e subordinato a limiti numerici invalicabili che devono essere attentamente considerati prima di intraprendere un percorso giudiziario.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti sono manifestamente infondati, ripetitivi di questioni già decise, oppure quando si chiede alla Corte una rivalutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
È possibile ottenere la sospensione condizionale della pena per la seconda volta?
Sì, ma solo a condizioni molto rigide. La nuova pena da infliggere, sommata a quella precedentemente sospesa, non deve superare i limiti massimi stabiliti dalla legge. Se questa soglia viene superata, il beneficio non può essere concesso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
In base all’art. 616 c.p.p., la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33098 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33098 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 10/09/1991
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 14746/25
ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato oltre che reiterativo, atteso che le valutazioni espresse sulle condizioni di luminosità non sono suscettibili di alcun vaglio in sede di legittimità, a fronte di una motivazione che da conto in modo non illogico delle modalità e degli esiti certi del controllo operato dagli agenti di polizia giudiziaria in sede di arresto in flagranza di reato;
ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato atteso che la pena in concreto irrogata (anni uno di reclusione), considerata quella già sospesa (pari ad un anno e mesi quattro) supera i limiti di ammissibilità per la seconda volta del beneficio della sospensione condizionale della pena, non trattandosi di soggetto infraventunenne;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente