Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20732 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in GERMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla previsione della durata dell’attività non retribuita a favore della collettività; letta la memoria con la quale, anche in replica a tale requisitoria, il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la pronuncia condanna di primo grado del ricorrente per condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesse nella veste di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE
Avverso la richiamata sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall’art. 17 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 165 cod. pen., poiché la sospensione condizionale della pena era stata subordinata alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività in mancanza del prescritto consenso dell’imputato.
2.2. Mediante il secondo motivo il COGNOME deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 165, primo comma, cod. pen., 18-bis disp. cord. cod. pen. e 54 del d.lgs. n. 274 del 2000, in ordine alla durata dell’attività non retribuita a favore della collettività, fissata nel termine di dieci mesi superiore quello di sei mesi consentito dal predetto art. 54.
2.3. Con il terzo motivo l’imputato lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 165 e 168 cod. pen. in quanto la condizione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità è stata apposta senza indicare il termine entro il quale egli deve provvedere all’obbligo imposto, termine che deve essere indicato perché suscettibile di incidere sulla revoca del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso non è fondato, essendo ormai indirizzo assolutamente dominante nella giurisprudenza di legittimità, quello, condiviso dal collegio, per il quale la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata dall’imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente
condanna implica il consenso alla subordinazione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio (ex multis, Sez. 5, n. 19383 del 19/04/2023, L., Rv. 285766 – 02; Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712 – 01).
Non osta a tale conclusione la circostanza che Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283191 – 01, abbia ritenuto necessario, di contro, un consenso espresso dell’imputato alla sospensione della pena “condizionata” al rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 165 cod. pen., poiché tale decisione è espressamente modellata sulla peculiare struttura del rito speciale dell’applicazione della pena su accordo tra le parti, che presuppone, a differenza di quanto avviene negli altri riti, che la convenzione negoziale riguardi tutti gli aspetti del trattamento sanzionatorio.
Il secondo motivo è, invece, fondato poiché la decisione impugnata, nel determinare la durata del lavoro di pubblica utilità in mesi dieci si è posta in contrasto con il principio, sancito dalla stessa Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283191 – 02, per il quale la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività sogqiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello stabilito dall’art. 165, comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa solo se inferiore.
Nella fattispecie in esame, invece, non tenendo conto del richiamato principio, la decisione impugnata ha determinato in mesi dieci la durata della prestazione di attività non lavorativa a favore della collettiva avendo riguardo alla sola previsione espressa dall’art. 165, comma primo, cod. pen., non tenendo conto della prevalenza del limite massimo di mesi sei contemplato dall’art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000.
Orbene, considerati i criteri commisurativi della pena cui ha fatto riferimento la sentenza impugnata (p. 6), ovvero il rilevante danno alle casse aziendali, i pregiudizi rilevabili dal certificato penale, nonché la pregressa sospensione condizionale della pena, la durata della prestazione di attività non retributiva può essere determinata da questa stessa Corte in mesi sei.
Il terzo motivo non è fondato, poiché l’individuazione del termine dal quale decorre l’obbligo del ricorrente di adempiere al dovere imposto nella data di irrevocabilità della decisione si desume agevolmente dalla lettura dispositivo della pronuncia impugnata laddove demanda alla Cancelleria la comunicazione dell’irrevocabilità della sentenza all’autorità di pubblica sicur delegata ai fini dei successivi adempimenti nonché all’UEPE competente.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettivi cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, durata rideterminata in mesi sei.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, durata che ridetermina in mesi sei;
Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 28 marzo 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presidente