Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6960 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6960 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTEVARCHI il 27/08/1991
avverso la sentenza del 04/07/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di GROSSETO
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al periodo di prestazione di attività non retribuita, ai sensi dell’art. 620
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lett. I) cod. proc. pen. per il periodo massimo di mesi sei;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudic delle indagini preliminari del Tribunale di Grosseto condannava NOME COGNOME per violazione domicilio, danneggiamento e tentativo d’incendio, alla pena concordata di anni uno e mesi sei d reclusione con concessione della sospensione condizionale della pena subordinata, ai sensi dell’art. 165 cod. pen. per averne già usufruito l’imputata in relazione a una precede condanna a quattro mesi di reclusione, alla prestazione di attività non retribuita pari alla irrogata.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso t provvedimento affidandosi ad un unico motivo.
Con tale motivo, l’interessata denuncia, con rituale ministero difensivo, l’erro applicazione della legge penale in relazione agli artt. 18-bis disp. att. cod. pen. e art. 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che impongono una durata della prestazione di attività no retribuita non superiore a sei mesi.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullament senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al periodo di prestazione di attività no retribuita, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., per il periodo massimo di mesi
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte con Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, Rv. 283191-02, ha precisato che “la durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nonché a quello, se inferiore, stabilito dall’art. comma primo, cod. pen. in relazione alla misura della pena sospesa” poiché è stato considerato “più aderente alla ratio del compendio normativo di riferimento concludere che, attraverso il rinvio operato dall’art. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. all’art. 54 d.lgs. n. 274 del 2000, legislatore abbia proprio inteso configurare un correttivo idoneo ad evitare che il parametr commisurazione della durata della prestazione cui viene subordinata la concessione della sospensione condizionale indicato nel primo comma dell’art. 165 cod. pen. possa tradursi in un eccesso di afflittività di una misura che non è destinata a sostituire la pena”.
Poiché la Corte d’appello ha erroneamente determinato la durata temporale della prestazione lavorativa non retribuita in misura equivalente alla pena sospesa ovvero in anni un e mesi sei, così violando il dettato normativo come interpretato dal Massimo Consesso nomofilattico, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata sul punto, ma senza rinvio
potendo provvedere il Collegio a fissare la durata della prestazione lavorativa, ai sensi dell 620, lett. I), cod. proc. pen., ritenuto di poter decidere, senza la necessità di u accertamenti di fatto, rideterminando la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merit in particolare, della consistenza della pena irrogata su richiesta delle parti.
Per quanto sinora esposto segue, a norma dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pe l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alla durata della prestazione della attività non retribuita a favore della collettività che questa Corte determina in mesi s
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo alla durata della prestazione della attività non retribuita a favore della collettività che determina in mesi sei. Così deciso in data 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente