Sospensione condizionale della pena: la Cassazione sui criteri di diniego
L’istituto della sospensione condizionale della pena rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, ma la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri che un giudice deve seguire per motivare il diniego di tale beneficio, chiarendo che non è necessaria una disamina analitica di ogni aspetto, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ostativi. Analizziamo insieme la decisione.
Il caso in esame: dal furto al ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di tentato furto aggravato. In primo grado, la pena inflitta era di un anno di reclusione e 400 euro di multa. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, ha ridotto la pena a nove mesi di reclusione e 150 euro di multa, ma ha confermato il diniego della sospensione condizionale della pena.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione al mancato riconoscimento del beneficio. Secondo la difesa, la sentenza d’appello non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni del diniego.
La decisione della Corte di Cassazione e la sospensione condizionale della pena
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno sottolineato come la sentenza impugnata, sebbene sintetica, avesse fornito una motivazione sufficiente e non illogica sul punto.
Le motivazioni
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: per motivare il diniego della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non è tenuto a un’analisi dettagliata di tutti gli elementi previsti dall’articolo 133 del codice penale. È invece sufficiente che faccia un “congruo riferimento” agli elementi ostativi che ha ritenuto decisivi o rilevanti per formulare un giudizio prognostico negativo sulla futura condotta del reo.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente individuato e indicato gli elementi che deponevano contro la concessione del beneficio, rendendo la sua motivazione adeguata e immune da censure di legittimità. Il ricorso è stato quindi giudicato un tentativo di ottenere una nuova e non consentita valutazione nel merito.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena è una prerogativa del giudice di merito. La Corte di Cassazione interviene solo se la motivazione è assente, palesemente illogica o contraddittoria. Per l’imputato, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza delle sue doglianze. La decisione rafforza la discrezionalità del giudice di merito nel valutare la personalità dell’imputato e la probabilità di futura astensione dal commettere reati.
Quali requisiti deve avere la motivazione di un giudice per negare la sospensione condizionale della pena?
Secondo la Corte, per motivare il diniego del beneficio è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di una disamina analitica di tutti gli aspetti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata presentava una motivazione sufficiente e non illogica per il diniego del beneficio, basata su elementi ostativi concreti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43027 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43027 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME:
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato – limitatamente all determinazione della pena inflitta ridotta nella misura di mesi nove di reclusi ed euro 150,00 di multa – la pronuncia di primo grado con la quale l’imputa era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di mul per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è generico oltre che manifestamente infondato in quanto la senten impugnata offre motivazione sufficiente e non manifestamente illogica sul punto ed inoltre, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferime da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o ri come avvenuto nella specie (si veda pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrentP al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023.