Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41558 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41558 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/07/2025 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’ inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l ‘ ordinanza indicata nel preambolo, il G.i.p. del Tribunale di Bergamo ha rigettato l’opposizione , promossa ai sensi dell’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., da NOME COGNOME, avverso il provvedimento, in data 7 marzo 2025, con cui il Giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di riduzione della pena di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. inflittale dalla sentenza, in data 19 settembre 2024, emessa in esito a giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, aveva negato il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione.
A ragione della decisione il decidente osserva che dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen., di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024, non deriva un automatico
diritto del condanNOME alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. La pronuncia della Consulta impone al giudice dell’esecuzione di valutare l ‘ eventuale sussistenza dei presupposti cui gli articoli 163 e 175 cod. pen..
Correttamente, pertanto, il provvedimento oggetto di opposizione aveva denegato i benefici richiesti ritenendo non formulabile una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione della condannata dalla commissione di ulteriori reati. Non si tratta di una valutazione in contrasto con quella espressa dal giudice della cognizione, che non si era mai confrontato con i presupposti dei benefici, limitandosi ad osservare la loro non concedibilità in ragione della misura della pena inflitta.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Evidenzia che il giudice dell’esecuzione è incappato in un errore di diritto laddove afferma che il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di concessione del beneficio, ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024, possa prendere una decisione contrastante con quella del giudice della cognizione. Nella specie, la sentenza di condanna irrevocabile aveva implicitamente ritenuto sussistenti le condizioni di merito per la concessione della sospensione condizionale della pena, risolvendo, pertanto, il giudizio prognostico previsto dall’art 163 cod. pen. in senso favorevole al condanNOME, laddove aveva dato atto ‘dell’inapplicabilità dell’istituto per il solo superamento del limite quantitativo di pena ‘.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unica censura dedotta nel ricorso è infondata.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 208/2024 ha dichiarato « l’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2bis , del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici» e ha dichiarato, in via consequenziale,
«ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici».
Secondo la Consulta, rimettendo il nostro sistema processuale al giudice procedente la valutazione circa la concedibilità dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, ogni qual volta la misura finale della pena sia pari o inferiore a due anni, la norma dichiarata incostituzionale, come interpretata dalla giurisprudenza, aveva introdotto un elemento dissonante rispetto al sistema e alla finalità rieducativa perseguita con i detti istituti.
Quanto al perimetro e ai limiti della valutazione rimessa al giudice dell’esecuzione chiamato a concedere i benefici una volta venuta meno la condizione ostativa dei limiti edittali per l’applicazione della riduzione di un sesto , non può dubitarsi che coincidano con quelli previsti dagli artt. 163 e seg. cod. pen. e che, quindi, siano sovrapponibili a quelli che connotano esercizio dell’analogo potere discrezionale attribuito al giudice della cognizione .
Con riferimento alla valutazione prognostica sull’ astensione del condanNOME dalla commissione di reati, la piattaforma decisoria utilizzabile non può che essere costituita dalle circostanze accertate in sede di cognizione.
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza formatasi nell’ interpretazione della disposizione dell’art . 671, comma 2, cod. proc. pen. – che prevede la facoltà del giudice dell’ esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione in fase esecutiva qualora ricorrono determinate condizioni costituisce condizione ostativa alla concessione dei benefici l’esclusione espressa da parte el giudice della cognizione per ragioni diverse della dosimetria della pena (Sez. 1, n. 46146 del 12/04/2018, Rv. 273986 -01; Sez. 1, n. 14013 del 09/01/2025 Rv. 287817 – 01).
2. L’ ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli esposti principi.
Il Giudice dell ‘opposizione , preso atto che la sentenza irrevocabile di condanna alla pena ridotta ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. si era limitata a constatare il superamento dei limiti previsti dall’a rt. 163 cod. pen. e dall’art. 175 cod. pen. senza esprimere, nemmeno in termini impliciti, alcuna valutazione di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti di entrambi i benefici, ha ineccepibilmente osservato, in linea con quanto già evidenziato nel provvedimento opposto, che la richiesta difensiva non poteva trovare accoglimento, dovendosi,
alla luce de ll’accertamento del giudice della cognizione , formularsi un prognosi negativa in ordine alla futura astensione della COGNOME dalla commissione di ulteriori reati.
Al riguardo, ha evidenziato, con apprezzamenti tutt ‘ altro che illogici e comunque non rivisitabili in sede di legittimità, che deponevano in senso sfavorevole alla condannata le modalità esecutive della condotta concorsuale ed il contesto in cui l ‘ azione delittuosa era stata consumata: la COGNOME, lungi dal prestare un contributo occasionale, si era messa sistematicamente a disposizione del correo per consentirgli di occultare i profitti derivanti dal delitto di usura in un ampio arco temporale
3 Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 17 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME