Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 41867 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 41867 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL COGNOME COGNOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Velletri che, all’esito di giudizio abbreviato, riteneva l’imputato COGNOME NOME nella qualità di legale rappresentate della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, responsabile del reato di cui all’art. 2 d. Igs. 74/00, e, ricondotto il fatto all’ip di cui al comma 2-bis della disposizione richiamata, lo condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con pene accessorie, confisca ex art. 12-bis d.lgs. 74/00 di somme o beni fino alla concorrenza di euro 88.742,00 e concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento delle imposte evase.
L’imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte territoriale, affidato a sei motivi.
Con il primo motivo deduce violazione, falsa applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 lett. b), e c) cod. proc. pen., in relazione agli art. 187, 192 e 546, lett. e) del medesimo codice con conseguente vizio di motivazione e travisamento delle emergenze processuali, deducendo che tanto il giudice di primo grado quanto la Corte di appello hanno accertato la responsabilità dell’imputato sulla base di stralci di dichiarazioni estrapolate dal contesto e rese da soggetto a sua volta indagato, senza alcuna verifica in ordine alla effettività delle prestazioni e neppure quanto alle modalità “contanti” di pagamento delle fatture.
Con il secondo motivo deduce violazione, falsa applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen., in relazione all’elemento soggettivo del reato con conseguente vizio di motivazione e travisamento delle emergenze processuali, censurando che la Corte territoriale abbia correlato la prova del dolo specifico richiesto dalla norma penale incriminatrice al superamento della soglia di punibilità e al volume di affari.
Con il terzo motivo deduce violazione, falsa applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all’art. 62-bis cod. pen., con conseguente vizio di motivazione e determinazione di una pena eccessiva, avendo la Corte di appello ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi suscettibili di valutazione in favore dell’imputato e tenuto conto del superamento della soglia di punibilità per un ammontare significativo.
Con il quarto motivo deduce violazione, falsa applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 133 cod. pen., in ragione della omessa valutazione della natura indiziaria della prova e
della carenza di prova in ordine alla sistematicità o preordinazione dell’at delittuosa, pur richiamate in sentenza dalla Corte di appello.
Con il quinto motivo deduce violazione, falsa applicazione della legg penale ai sensi dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla conferma delle statuizioni in ordine alla subordinazione della sospensi condizionale della pena al pagamento delle imposte evase, senza valutazione dell capacità patrimoniale dell’imputato.
Con il sesto motivo deduce violazione, falsa applicazione della legge penal ai sensi dell’art. 606 lett. b), c) ed e) in relazione all’art. 546, lett. e) cod. proc. pen. non avendo la corte territoriale speso argomenti sullo specifico motivo appello proposto in relazione al principio di diritto affermato dalla Cor Cassazione per il quale il giudice non può subordinare la sospensione condiziona della pena in difetto di costituzione della parte civile all’adempimento dell’ob delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato o al risarcime danno.
La Procura Generale, in persona del sostituto procuratore NOME COGNOME ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO, del Foro di Velletri, ha depositato memorie di replica art. 611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Occorre anzit premettere che la Corte territoriale ha chiaramente affermato di concordare c l’analisi e la valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della deci di primo grado condividendone altresì la motivazione. Siamo quindi al cospetto d una ipotesi di c.d. doppia conforme, sicché, secondo la consolidata giurispruden della Corte (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595 – 01; Se 2, n. 37295 del 12/06/2019, COGNOME, Rv. 277218 – 01), ai fini del controllo di legit sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo e le motivazioni dei due provvedimenti si integrano a formare un corpo unico, co il conseguente obbligo, per il ricorrente, di confrontarsi in maniera puntuale contenuti delle due sentenze (Sez. 1, sent. n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, Rv. 209145).
1.1. Quanto al primo motivo, esso è generico poiché non si confronta con gli argomenti svolti nella sentenza della corte territoriale. Trattasi, i motivo del tutto sovrapponibile al corrispondente motivo di appello, del quale
corte territoriale ha ritenuto l’infondatezza valorizzando specifiche circostanze emerse dalle attività di indagini relative alla inconsistenza della società emittente le fatture per operazioni inesistenti utilizzate dalla società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, (ovvero la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) cosi indicate: tale ultima società non presentava dichiarazioni annuali a far data dal 2013, non aveva mai eseguito versamenti di imposta, non disponeva di mezzi e personale né di luogo di svolgimento dell’attività imprenditoriale, né risultava aver sostenuto i costi ordinariamente correlati allo svolgimento di attività di impresa, le fatture contenevano generiche descrizioni delle attività rese, sicché conclusivamente per tutte le predette ragioni doveva comunque ritenersi la natura di mera “cartiera”. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, limitandosi a reiterare la censura già proposta con l’atto di appello e dolendosi dell’utilizzo delle dichiarazioni rese dalla legale rappresentante della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Sotto tale ultimo profilo, il motivo, peraltro, è generico poiché il ricorrente nulla adduce quanto alle specifiche ragioni per le quali ritenere non utilizzabili le dichiarazioni rese dall stessa, genericamente qualificata come “indagata” (che, peraltro, risulta dalla sentenza di primo grado sia sitata sentita con le garanzie difensive), senza ulteriori elementi o allegazioni valevoli a comprovare la dedotta inutilizzabilità.
1.2 Con riferimento al secondo motivo, si osserva che lo stesso non risulta dedotto con l’atto di appello né riportato nel riepilogo citizt dei motivi contenuto nella sentenza della corte territoriale (riepilogo parimenti non oggetto di specifica censura) e, per l’effetto, è inammissibile in questa sede (sul punto, Sez. 2, Sentenza n. 9028 del 05/11/2013 Ud. (dep. 25/02/2014), Carrieri, Rv. 259066).
1.3 II terzo motivo, relativo al riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., è generico e comunque pone questioni di fatto in questa sede precluse. La Corte di appello, nel confermare anche sul punto la sentenza del Tribunale di primo grado, ha escluso il riconoscimento delle circostanze generiche, valorizzando allo scopo l’ammontare dei tributi evasi, da un lato, e, dall’altro, l’assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili. Il ricorrente ha, dal canto suo, offerto quale elemento di positiva valutazione lo stato di incensuratezza e, comunque, l’assenza di contestazioni per fatti similari a carico dell’imputato. Sul punto si osserva che la Corte, con indirizzo costante, ha affermato che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del
08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01)». Quanto al profilo relativo alla carenza di ulteriori contestazioni per fatti analoghi a carico dell’imputato, si osserva che i giudice di primo grado, con motivazione adeguata, aveva a sua volta escluso il riconoscimento delle circostanze generiche valutando che, allo scopo, non potesse valorizzarsi il tempo trascorso dall’unico precedente a suo carico, anche in considerazione della la sistematicità e preordinazione dell’attività delittuosa e della indifferenza mostrata a fronte dell’iniziativa giudiziaria relativa al medesimo precedente (punto 4 della motivazione della sentenza del Tribunale di Velletri). A fronte di tali compiute motivazioni, scevre da profili di contraddittorietà, il giudiz di merito complessivamente svolto dal Tribunale e dalla corte territoriale non è sindacabile in questa sede (cfr. sul punto Cass., sez. 5, sent. n. 43952 del 13/04/2017 (dep. 22/09/2017), Pettinelli, Rv. 271269).
1.4 II quarto motivo è parimenti generico, limitandosi a prospettare una richiesta di più mite trattamento sanzionatorio in ragione del ritenuto carattere indiziario delle prove raccolte e GLYPH negando che vi fosse in atti prova della sistematicità e preordinazione della condotta (elementi, invece, GLYPH rit nuti sussistenti sia dal giudice di primo grado che dalla corte territoriale, e valorizzat alla stregua di criteri di determinazione della pena, tenuto conto della protrazione ininterrotta della condotta dal mese di aprile al mese di dicembre del 2015). Si osserva, infine, che la determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, insindacabile in sed di legittimità se adeguatamente motivata (Sez. 6, sent. n. 5008 del 06/12/1979, dep. 1980, Rondisson, Rv. 14504).
1.5 Il quinto motivo viene posto con riferimento alla violazione di legge penale ed alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ebbene, fermck,restando la articolazione confusa del motivo, che non presceglie, tra i vizi della motivazione deducibili, quello concretamente optato, si osserva che, a fronte della specifica correlazione posta dalla sentenza di primo grado tra la attività imprenditoriale svolta dal ricorrente e la sua capacità patrimoniale, funzionale al pagamento dei tributi evasi cui è condizionata la sospensione della pena, non si ravvisa il dedotto vizio della motivazione. Si osserva, inoltre, che il ricorrente non ha addotto o allegato, a sostegno del motivo, atti del processo che consentano l’emersione di profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
1.5.1 Infine, quanto al sesto motivo, corrispondente al quarto motivo di appello trattato dalla corte territoriale e dalla stessa così riepilogato (terzo alin di pagina 1): “concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza subordinazione al pagamento delle imposte evase”, lo stesso è infondato. Il
ricorrente omette di considerare le peculiarità dei reati tributari, peculiarità ragione delle quali la Corte ha affermato che, proprio in tema di omesso versamento di IVA, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento dell’imposta evasa anche nel caso in cui non vi sia stata costituzione di parte civile da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE delle entrate, non costituendo, quest’ultima, presupposto necessario perché il riconoscimento del beneficio sia condizionato. Ciò in quanto, il pagamento del tributo evaso non costituisce il risarcimento del danno conseguente al reato, né la restituzione di un bene di cui l’agente si sia appropriato, ma rappresenta la doverosa ricomposizione di un rapporto economico tra lo Stato e il contribuente fondato sul presupposto che il bene giuridico tutelato dalle fattispecie penal-tributarie correlate all evasione dei tributi dovuti sia l’integrità dell’erario, quale strumento per sostentamento della spesa pubblica alla quale ciascuno è tenuto a concorrere (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 46753 del 20/11/2024 Ud. (dep. 19/12/2024), COGNOME NOME, Rv. 287218). Quanto alle ulteriori e diverse considerazioni formulate dal ricorrente con la memoria di replica ex art. 611 cod. proc. pen., con riferimento ai canoni di esigibilità e certezza del debito fiscale in ordine al tempo concesso all’obbligato affinché possa ragionevolmente adempiervi, si osserva che tale motivo, anzitutto, costituisce motivo non dedotto in sede di atto di appello, e, comunque, è a sua volta infondato in quanto la sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla sentenza di appello, espressamente si riferisce al pagamento del tributo evaso, con ciò determinandone l’ammontare, ed individua un termine certo per il relativo pagamento (entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza).
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 18/11/2025