Sospensione Condizionale della Pena: Anche i Reati Non Puniti Contano
La concessione della sospensione condizionale della pena rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché offre al condannato la possibilità di evitare il carcere. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione prognostica del giudice sulla futura condotta dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: anche i precedenti episodi criminosi, seppur non sanzionati per la loro lieve entità, possono influenzare negativamente questa valutazione.
I Fatti del Caso: Condanna per Spaccio e Ricorso in Cassazione
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di illecita detenzione e cessione di una modica quantità di cocaina, commesso in concorso con altre persone. La Corte d’Appello, nel confermare la condanna, aveva negato all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Contro tale decisione, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione proprio in relazione al diniego del beneficio. L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta inadeguatezza delle ragioni addotte dai giudici di merito per giustificare la prognosi negativa sulla futura condotta del condannato.
Il Diniego della Sospensione Condizionale della Pena: La Valutazione dei Giudici di Merito
I giudici della Corte d’Appello avevano basato la loro decisione su una serie di elementi concreti, ritenuti indici di una probabile futura recidiva. Nello specifico, avevano valorizzato:
* Le modalità della condotta: il reato era stato commesso in forma concorsuale, con una precisa ripartizione dei compiti tra i soggetti coinvolti.
* La natura dello spaccio: l’attività non appariva come un fatto isolato o occasionale, ma inserita in un contesto più strutturato.
* I precedenti dell’imputato: erano emersi precedenti episodi giudicati, che, sebbene non avessero portato a una pena per l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), presupponevano comunque un accertamento della commissione di un reato.
Secondo la Corte d’Appello, l’insieme di questi fattori delineava un quadro che non permetteva di formulare un giudizio prognostico favorevole, requisito indispensabile per la concessione del beneficio.
La Decisione della Cassazione: Precedenti ‘Lievi’ e Prognosi Futura
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la decisione dei giudici di merito congruamente motivata e giuridicamente corretta. Gli Ermellini hanno sottolineato come il ricorso fosse generico e non si confrontasse adeguatamente con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha chiarito che, ai fini della prognosi richiesta per la sospensione condizionale della pena, il giudice ha il dovere di valutare tutti gli elementi a sua disposizione. In questo contesto, anche un precedente proscioglimento per particolare tenuità del fatto assume un’importanza decisiva. Sebbene tale istituto escluda la punibilità, esso non cancella il fatto storico: l’accertamento che un reato è stato commesso rimane. Pertanto, tale precedente può e deve essere considerato come un valido indicatore della personalità del reo e della sua inclinazione a delinquere. La decisione della Corte d’Appello, basata su una valutazione complessiva che includeva le modalità del reato e i precedenti specifici, è stata quindi giudicata immune da vizi logici o giuridici.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione pratica: una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non equivale a una fedina penale immacolata ai fini delle valutazioni future. Questo precedente, pur non costituendo una condanna formale, rimane un ‘campanello d’allarme’ che i giudici possono legittimamente utilizzare per negare benefici come la sospensione condizionale. Di conseguenza, la valutazione sulla pericolosità sociale e sulla probabilità di recidiva si basa su un’analisi a tutto tondo della vita e della condotta dell’imputato, dove nessun episodio giudizialmente accertato può essere considerato irrilevante.
Un giudice può negare la sospensione condizionale della pena basandosi su reati precedenti non puniti?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che i giudici possono considerare, nella loro valutazione prognostica, anche episodi criminosi per i quali è stata dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), poiché l’accertamento del fatto di reato rimane un indice rilevante.
Quali elementi sono decisivi per la concessione della sospensione condizionale della pena?
La concessione del beneficio dipende da una prognosi favorevole sulla futura condotta del condannato. I giudici valutano vari fattori, tra cui le modalità del reato commesso (es. in concorso), la sua natura non occasionale e i precedenti giudiziari, anche se non hanno portato a una condanna a pena detentiva.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Non ha contestato specificamente e in modo puntuale le motivazioni della Corte d’Appello, la quale aveva giustificato in modo logico e congruo il diniego del beneficio sulla base di elementi concreti, come i precedenti e le modalità dell’azione criminale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38594 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stat confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per concorso nel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 1,82 di cocai ceduta in tempi diversi a più soggetti non identificati, in Roma il 10/1/2023);
ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legge e viz della motivazione limitatamente al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, doglianza non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione avendo «giudici del gravame còngruamente giustificato la decisione, rinviando a indici di sicuro rilievo ai fini del relativo scrutinio, quali le modalità della condotta (in forma concorsuale), anche attraverso la ripartizione dei compiti, la natura non episodica neppure occasionale dello spaccio, precedenti episodi giudicati come non bisognosi di pena per applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis, cod. pen. e purtuttavia valutabili ai fini della prognosi operata, siccome presupponenti l’accertamento del fatto di reato (sul punto, sez. 3, n. 42293 del 5/10/2022, COGNOME, Rv. 283703-01; sez. 2, n. 459 del 2/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280226-01);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024