Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30059 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30059 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANONICA NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza n. 4748/23 della Corte di appello di Torino del 7 luglio 2023
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla condizione apposta alla sospensione condizional della pena e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 luglio 2023, ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 12 luglio 2021 il Tribunale di Asti aveva ritenuto COGNOME NOME NOME del reato di cui all’art. 8 del dlgs n. 74 del 2000 per avere lo stesso, in qualità di titolare d omonima ditta individuale, al fine di consentire a terzi, nella specie le imprese di COGNOME NOMENOME COGNOME COGNOME NOME e la RAGIONE_SOCIALE, l’evasione RAGIONE_SOCIALE imposte, ~ fatture relative ad operazioni inesistenti da detti contribuenti utilizzate onde abbattere il loro rispett imponibile fiscale, e lo aveva, pertanto, condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, oltre accessori.
Il citato giudice del gravame, avendo ritenuto il prevenuto meritevole RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena irrogata a suo carico nella misura di anni 1 di reclusione, disponendo che la esecuzione della stessa rimanesse condizionalmente sospesa, subordinato, tuttavia, siffatto effetto all’avvenuto assolvimento dell’onere tributario scaturente dalla violazione attribuita a carico del prevenuto, entro un anno dall’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza in questione.
Avverso di essa ha interposto ricorso per cassazione, tramite la propria difesa fiduciaria, il RAGIONE_SOCIALE, affidando le proprie censure a due motivi di ricorso; con il primo egli ha contestato, sotto il profilo del vizio di motivazio la sentenza in relazione alla stessa affermazione della insussistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni documentate con le fatture da lui emesse di cui al capo di imputazione e, pertanto, in relazione alla stessa sussistenza della condotta criminosa a lui attribuita.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si è doluto, sia con riferimento alla violazione di legge che al vizio di motivazione, del fatto che l Corte di merito abbia ritenuto di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto in suo favore all’assolvimento del debito tributario scaturente dalla violazione normativa per cui si procede e non abbia concesso il beneficio della non menzione della sentenza di condanna
Osserva il ricorrente sia che il reato per il quale in passato il RAGIONE_SOCIALE ha goduto della sospensione condizionale della pena, si tratta della violazione dell’art. 8 (e non 2, come erroneamente indicato in ricorso) della legge n. 772 del 1972, come sostituito dall’art. 2 della legge n. 695 del 1974, è stat abrogato a decorrere dal 2010, di tal che la sentenza, nella parte in cui si
sostiene che la concessione della sospensione condizionale della pena dovesse essere subordinata ad una condizione stante la presenza di una precedente condanna, deve intendersi, sul punto erronea.
Peraltro, il riferimento operato dalla Corte di Torino a tale precedente condanna, siccome ostativo alla concessione incondizionata della sospensione condizionale della pena sarebbe, comunque, errato, posto che con la precedente condanna la esecuzione della pena non era stata sospesa ai sensi dell’art. 163 cod. pen.
Quanto alla omessa concessione del beneficio della non menzione, il ricorrente si duole che tale “pronunzia” non sia sostenuta da alcuna motivazione.
Ancora il ricorrente ha osservato sia che la Corte di Torino aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena ad una prestazione patrimoniale senza verificare se le condizioni economiche del condannato gli avrebbero consentito di adempiere ad essa, sia che la medesima Corte non aveva fatto buon governo dei principi interpretativi affermati da questa Corte di legittimità ed in base ai quali il beneficio della sospension condizionale della pena può essere subordinato alla condizione costituita dal pagamento di una somma di danaro quale adempimento di un preesistente obbligo, solo in quanto il beneficiario della prestazione in questione si si costituito parte civile nel giudizio penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione e, pertanto, lo stesso deve essere accolto entro i limiti che saranno testé illustrati.
Il primo motivo di impugnazione è inammissibile; con esso, infatti, il ricorrente si è limitato ad ipotizzare la possibilità di fornire una diversa lett degli elementi di accusa utilizzati in sede di merito a carico del prevenuto ma non ha affatto segnalato la implausibilità della interpretazione che degli stess elementi ha dato la Corte di merito.
In sostanza le doglianze articolate dalla difesa del COGNOME con il primo motivo di impugnazione si risolvono in un inammissibile tentativo di rivalutazione del significato dimostrativo del materiale istruttorio, per lo più natura documentale secondo la elencazionè numerata contenuta a pagg. 3 e 4 della sentenza censurata, estraneo all’ambito di cognizione di questa Corte di legittimità.
Fondato è viceversa, sia pure in termini parziali, il successivo motivo di impugnazione.
Invero, inammissibile è la questione concernente l’omessa motivazione sul mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della sentenza di condanna irrogata a carico del RAGIONE_SOCIALE sui certificati penali spediti a richiest dei privati; infatti, il riconoscimento di siffatto beneficio, già escluso in occasi della emissione della sentenza di primo grado, non aveva formato oggetto di gravame, per cui legittimamente su di esso la Corte di merito aveva omesso qualsivoglia ulteriore valutazione.
Quanto, invece, all’avvenuta subordinazione della sospensione condizionale della pena all’avveramento di una condizione, a cagione della esistenza di una precedente condanna a carico del COGNOME, consistente “nell’assolvimento del debito tributario scaturente dalla violazione per cui s procede”, osserva il Collegio che la previsione di cui la Corte subalpina si è fatt portatrice è stata illegittimamente disposta.
Come è noto, l’art. 165, comma secondo, cod. pen. prevede che, allorché la sospensione condizionale della pena debba essere concessa, ricorrendone le residue condizioni di ammissibilità, a persona che già ne abbia usufruito, la stessa deve essere subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma primo della medesima disposizione; fra i quali vi sono: l’adempimento dell’obbligo RAGIONE_SOCIALE restituzioni, il pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno ovvero a titolo di provvisionale o infine, la pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno partit dal danneggiato dai reato.
Quanto al caso di specie, rilevato che la Corte di appello ha sostenuto di dovere subordinare la sospensione condizionale della pena inflitta al COGNOME alla più volte descritta condizione, stante “la precedente condanna” a suo carico, si osserva che non coglie nel segno il primo dei rilievi formulati da ricorrente, legato al fatto che, dovendosi intendere depenalizzato, stante la sua avvenuta abrogazione, il reato che era stato a lui a suo tempo contestato ed in relazione al quale egli aveva riportato una condanna penale, cioè la violazione dell’art. 8 della legge n. 772 del 1972, come modificato per effetto dell’art. della legge n. 695 del 1974, di esso non deve tenersi conto ai fini della subordinazione della sospensione condizionale ad eventuali prestazioni.
Osserva, infatti, il Collegio che, sebbene vada confermata la indicazione giurisprudenziale secondo la quale, l’eventuale venir meno della rilevanza
penale di una condotta derivante da aboliti° criminis fa cessare gli effetti penali della precedente condanna emessa per quella, dovendo annoverarsi fra gli effetti caducati anche l’attitudine della medesima condanna a costituire un precedente ostativo alla reiterazione o comunque al piano riconoscimento della sospensione condizionale della pena (Corte di cassazione, Sezione I penale, 24 luglio 2020, n. 22277, rv 279438), va tuttavia segnalato, quanto al caso ora in esame che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il reato a lui a suo tempo contestato, avente ad oggetto il rifiuto del servizio militare non armato o del servizio civile opposto da chi fosse già stato ammesso al “beneficio RAGIONE_SOCIALE obiezione di coscienza”, non è stato oggetto di abrogazione per effetto della entrata in vigore del dlgs n. 66 del 2010, recante “Codice dell’ordinamento militare”.
Deve, infatti, ritenersi che la ricordata preesistente ipotesi di reato s stata trasfusa – sia pure all’interno di una cornice sanzionatoria edittale più mi rispetto alla precedente, la quale, tuttavia, non preclude il regime di continuit normativa (a tale proposito, si veda, infatti – oltre gli arresti in materi continuità normativa fra il reato di millantato credito e quello di traffico influenze – ad esempio: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 gennaio 2017, n. 4113, rv 269735 – Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 luglio 1999, n. 9739, rv 214088) – nella previsione incriminatrice disciplinata dall’art 2110 del citato dlgs n. 66 del 2010, il quale punisce, appunto, la condotta dell’obiettore che, ammesso al servizio civile rifiuti di prestarlo (in tale se anche successivamente alla istituzione del servizio militare professionale, intervenuta a seguito della entrata in vigore della legge n. 331 del 2000, s veda: Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 maggio 2017, n. 21791, rv NUMERO_CARTA).
Per completezza si osserva che la circostanza che la precedente condanna risalga a diverso tempo addietro e che, pertanto, anche laddove la stessa (la circostanza è, infatti, solo genericamente contestata dal ricorrente) fosse stat oggetto di sospensione condizionale (come parrebbe, invece, logicamente evincersi dalla sentenza impugnata), il relativo reato sarebbe estinto per effett della successiva condotta tenuta dall’odierno imputato nel termine di cui all’art 167 cod. pen., è fattore privo di rilievo, posto che l’estinzione del reato a segu della sospensione condizionale della pena non comporta altresì l’estinzione degli effetti penali della condanna diversi da quelli espressamente previsti, sicché d questa dovrà tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l’ulteriore concessione del benefici all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della medesima
disposizione normativa (Corte di cassazione, Sezione II penale,, 12 febbraio 2024, n. 6017, n. 285863).
Fondati, sono, invece, i successivi rilievi formulati dalla difesa de COGNOME in relazione alla censurata previsione contenuta nella sentenza impugnata.
Ciò, si osserva, senza che sia necessario verificare il profilo, peraltro non oggetto di una specifica censura da parte del ricorrente, legato alla mancata indicazione da parte della Corte territoriale di quale sia “il debito tributa scaturente dalla violazione per cui si procede”; va, invero, ricordato che i materia di violazione dell’art. 8 del dlgs n. 74 del 2000, sebbene sia stat osservato che, qualora manchino elementi per determinare esattamente quale sia stato il “prezzo” del reato di emissione di fatture relative ad operazio inesistenti, riconducibile al compenso che l’emittente ha pattuito per tale sua condotta fraudolenta, è legittimo ritenere che esso possa essere costituito, sino al limite della manifesta sproporzione fra questa ed il valore RAGIONE_SOCIALE fattur emesse, da qualsiasi utilità economica derivante, immediatamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 dicembre 2014, n. 50310, rv 261517), non è consentito ricondurre alla nozione di profitto del reato conseguito dall’emittente l’importo dell imposte che, attraverso la utilizzazione, in quanto rappresentative di apparenti elementi passivi di reddito, RAGIONE_SOCIALE fatture riguardanti operazioni inesistenti ha omesso di versare all’Erario.
Come è stato, infatti, osservato, il regime derogatorio dettato dall’art. del dlgs n. 74 del 2000, escludendo il concorso reciproco nel reato fra emittente ed utilizzatore di fatture relative ad operazioni inesistenti, impedisc l’applicazione del regime solidaristico di conseguimento del profitto, tipico RAGIONE_SOCIALE ipotesi di illecito plurisoggettivo (si veda, infatti, in tale senso: Cort cassazione, Sezione III penale, 18 ottobre 2016, n. 43952, rv 267925; Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 aprile 2016, n. 15458, rv 266832).
Dovrebbe, pertanto, concludersi nel senso che il debito tributario cui la Corte di Torino si riferisce sia quello, il cui ammontare non è però assolutamente indicato in sentenza, direttamente derivante al COGNOME dalla omessa soggezione ad imposta del vantaggio economico (riconducibile appunto al concetto di “prezzo” del reato) da lui conseguito attraverso la emissione RAGIONE_SOCIALE fatture relative ad operazioni fittizie emesse onde consentire a terzi la evasione RAGIONE_SOCIALE imposte (in tema di assoggettabilità ad imposta anche dei redditi
provenienti dallo svolgimento di un’attività illecita: Corte di cassazione, Sezione V civile, 14 novembre 2002, n. 15984, rv 558465).
Al di là di tale problematica, come detto non espressamente dedotta in ricorso dalla difesa dell’imputato, deve, infatti, segnalarsi come, per un verso colga, invece, nel segno la doglianza da questa formulata e concernente la mancata valutazione da parte della Corte di Torino, preliminare alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ad una prestazione patrimoniale, RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche dell’imputato; infatti, al fine di evitare che la sospensione della esecuzione della pena – istitut evidentemente preordinato ad impedire che il soggetto che non presenti, stante la sua prevedibile astensione dalla nuova ricaduta nel crimine, una immediata esigenza rieducativa (scopo questo cui è ovviamente predisposta la espiazione della sanzione penale), sia inutilmente assoggettato ad una sanzione afflittiva – sia resa impraticabile attraverso la subordinazione di essa ad una condizione il cui avveramento sia, sostanzialmente impossibile, va ribadito di principio secondo il quale il giudice che intenda subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, è tenuto a valutare preventivamente, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in condizione di effettuare il pagamento entro il termine prefissato (Corte dì cassazione, Sezione IV penale, 12 gennaio 2024, n. 1436, rv 285633).
Valutazione alla quale la Corte di Tor ino si è sottratta, nulla osservando sul punto.
Tale mancanza imporrebbe già di per sé l’annullamento della sentenza censurata, sia pure con rinvio, essendo necessaria una tale verifica ai fini dell legittimità del provvedimento impugnato e potendo questa essere ancora operata in sede di giudizio di rinvio.
Ma va, altresì, osservato come la statuizione riguardante la subordinazione della sospensione condizionale riconosciuta in favore del COGNOME, sia anche per altro verso viziata, determinando anche tale ulteriore vizio l’accoglimento del ricorso con il derivante annullamento, questa volta senza rinvio, della sentenza impugnata.
Infatti – considerato che le prestazioni cui il prevenuto che sia stat condannato può essere tenuto ad adempiere in occasione della subordinazione ad esse del beneficio della sospensione condizionale della pena attengono ora alle “restituzioni” ora al “risarcimento del danno”,, ora alla “pubblicazione della
sentenza” con finalità risarcitorie – deve concludersi, con l’avallo dell giurisprudenza di questa Corte, che una siffatta statuizione è logicamente concepibile solamente nel caso in cui il soggetto che di dette prestazioni, tutt afferenti a profili di ristoro del danno civile derivante dal reato, si sia appu costituito parte civile nel processo penale onde conseguire, appunto, una pronunzia che, nei limiti del possibile, lo reintegri, in natura o per equivalent nella posizione soggettiva preesistente al fatto commesso.
Più volte questa Corte ha, infatti, puntualizzato che il giudice non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo RAGIONE_SOCIALE restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, in difetto di costituzione di parte civile da parte del danneggiato dal reat in quanto queste, come il risarcimento, riguardano soltanto il danno civile e non quello criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dall norma penale (fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 maggio 2022, n. 16973, non massimata); una tale impostazione ha, d’altra parte, ricevuto successivamente, e si direbbe definitivamente, l’autorevolie sigillo RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte, le quali hanno chiarito che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto risarcimento, come l’adempimento dell’obbligo della restituzione dei beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile (Corte d cassazione, Sezioni unite civili, 27 luglio 2023, n. 32939, rv 284969).
Né, anche in questo caso si precisa solo per mera completezza espositiva, una tale regola potrebbe soffrire eccezioni in materia di illeciti tributari, nei qu danno “civile” e pregiudizio “penale” sono intimamente connessi, sino a sostanzialmente compenetrarsi :
Infatti a presidio dell’interesse alla riscossione dei debiti tributari quella articolazione della Amministrazione finanziaria che risponde al nome di RAGIONE_SOCIALE e che, quale ente cui è affidata la tutela dell’interess indubbiamente pubblico ma non per questo necessariamente rilevante dal punto di vista penale – al corretto adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie, è persona offesa (o meglio, trattandosi di interessi civilmente rilevanti, soggetto danneggiato da reato) dei reati tributari ed è, pertanto, autonomamente legittimata a costituirsi parte civile nei relativi giudizi penali (Cort cassazione, Sezione II penali, 9 febbraio 2022, n. 4583, rv 282812), onde
conseguire il ristoro dei danni in tale modo patiti dall’Erario (Corte di cassazione Sezione feriale, 29 agosto 2013, n. 35729, rv 256583).
Poiché nel caso che interessa risulta pacificamente che nel processo a carico del COGNOME non vi sia stata costituzione di parte civile di alcun soggetto rappresentativo della Amministrazione finanziaria e dovendosi, indubbiamente, ritenere che gli adempimenti tributari cui la Corte di appello di Torino fa riferimento nella sua sentenza ai fini della subordinazione ad essi del beneficio della sospensione condizionale in favore del condannato hanno natura schiettamente restitutoria, essendo essi programmaticamente volti al conseguimento RAGIONE_SOCIALE imposte il cui pagamento è stato omesso per effetto RAGIONE_SOCIALE condotte realizzate dal COGNOME, alla illegittimità, per le ragioni dianzi espost di tale subordinazione fa seguito l’annullamento della sentenza impugnata sullo specifico punto ora controverso – senza necessità di alcun rinvio per un nuovo ulteriore esame della tematica, reso ultroneo dalla incontestata assenza di costituzione di parte civile – e la eliminazione della subordinazione disposta dalla Corte subalpina.
Conclusivamente la sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente all’avvenuta apposizione di una condizione alla sospensione condizionale della pena, dovendo siffatta subordinazione essere eliminata; il ricorso è nel resto inammissibile e per tale lo stesso va dichiarat
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena, condizione che elimina.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente