Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16656 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16656 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 11/10/1991 avverso la sentenza del 25/09/2024 della Corte d’appello di Catania Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Leti la requisitoria trasmessa dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur COGNOME che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 13 luglio 2021, la Corte di appello di Catania, in par accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME assolveva l’imputato d reati di cui ai capi d), g), della rubrica; riqualificava il capo f) in ric rideterminava la pena irrogata in primo grado per i reati ascritti al predetto (cap in complessivi anni uno e mesi sei di reclusione e 560 di multa, di cui, per quel c interessa, mesi due ed euro 100 di multa per l’aumento in continuazione legato al c e), da ridurre per il rito.
Al contempo sospendeva la pena irrogata per cinque anni, condizionando il benefici alla prestazione, da parte dell’imputato, di attività non retribuita da rendere a un ente convenzionato con la Corte di appello, per complessivi quattro mesi e per monte orario di sei ore settimanali.
Interposto ricorso per cassazione, la detta sentenza veniva annullat limitatamente alla ricettazione di cui al capo e), con rinvio alla Corte territoriale, a del quale, con la decisone descritta in epigrafe, è stato dichiarato non doversi proce per intervenuta estinzione per prescrizione del reato in questione e conseguen rideterminazione del trattamento sanzionatorio una volta espunta la quota parte di pen irrogata, a titolo di aumento, per il capo oggetto della regiudicanda.
Interpone nuovo ricorso la difesa dell’imputato e lamenta vizio integrale d motivazione quanto alla misura dei lavori di pubblica utilità destinati a condizionare ex art 165 cod. pen la sospensione della pena accordata in precedenza. Misura rimasta invariata, senza alcuna giustificazione, malgrado il diverso e minor rilievo / assetto, qualitativo e quantitativo, assunto dalla pena da sospendere in esito alla decis gravata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
Come precisato dalle sezioni unite di questa Corte (Sentenza n. 23400 del 27/1/2022, COGNOME, in motivazione, § 15.2), la prestazione dell’attività non retrib di cui all’art 165 cod. pen. assume una “funzione non omologabile a quella di un sanzione, pur attribuitale dal legislatore in altre occasioni, ma semmai lontanamen assimilabile (nonostante le profonde differenze che caratterizzano i due istituti) a q di cui è investita nella disciplina della messa alla prova, della quale, infatti, la della sospensione condizionale effettuata nel 2004 è stata talvolta considerata una so di anticipazione. Ciò non esclude, però, che tale misura sia modellata sui medesim parametri qualitativi e quantitativi delle pene, principali e sostitutive, che con d etichetta hanno i medesimi contenuti in altri contesti normativi, il che ne rivela dubbio la sostanza afflittiva, peraltro evidente attesa la sua capacità di impa limitandoli, su diritti fondamentali del condannato”.
Ferma, dunque, la sostanza afflittiva dei lavori non retribuiti di cui all’art 165 pen. e altrettanto certo il raccordo degli stessi ai criteri determinativi propri delle penali, in ogni caso è altrettanto incontrovertibile che l’istituto in questione estraneo allo statuto normativo proprio delle pene.
Da qui l’evidente inapplicabilità della previsione di cui all’art. 597, comma 3, proc.pen., che nel caso sembra informare, in termini di evidente inconferenza, i contenu della censura esposta dal ricorso sollecitando una sorta di automatismo valutativo ( a riduzione della pena irrogata in primo grado dovrebbe automaticamente conseguire anche una riduzione della estensione del periodo di applicazione dei lavori cui ris
condizionata la sospensione condizionale) che, in realtà, non trova conforto sul piano della disciplina normativa.
4. Esclusa, dunque, ogni ipotesi di violazione di legge, è tuttavia innegabile che i due temi (la misura della pena irrogata e l’entità temporale dei lavori condizionanti
sospensione della prima) trovano ragioni di collegamento logico sistematiche foriere di possibili vizi argomentativi sul piano della giustificazione da rendere laddove, come nel
caso, la pena comminata in primo grado e sospesa dal primo giudice, condizionando l’efficacia del beneficio ai lavori citati, sia stata rivista e ridotta in appello senza c
abbia fatto seguito una riduzione proporzionale anche della durata della prestazione condizionante indicata in precedenza.
Ciò ancor più alla luce degli aspetti prospettici tipici dei momenti di probation che per quanto già detto, informano in genere l’istituto della sospensione condizionale dell
pena, ancor più se visti sotto tale specifico profilo valutativo.
5. E’ a dirsi, tuttavia, che un tale difetto della motivazione andava stigmatizzat indicando, con la dovuta specificità, le ragioni per le quali il venir meno, per prescrizio di uno dei reati ascritti al ricorrente avrebbe, nel caso, inciso sulla più estesa valuta da rendere nel determinare la misura dei lavori condizionanti la sospensione della pena; ciò alla luce del complessivo portato da ascrivere alle condotte a giudizio, segnalando l precipua incidenza, sul tema, del reato estinto anche in considerazione dell’assolut modestia della riduzione di pena irrogata in appello rispetto a quella determinata i precedenza, sulla quale risultava (ed è rimasta) attestata la durata dei lavori di cui a 165 cod. pen.
Argomentazioni, queste, tutte pretermesse dal ricorso che occupa, con conseguente inammissibilità, per genericità dell’impugnazione, alla quale seguono le pronunce di cui all’art 616, comma 1, cod. proc. pen., determinate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/03/2025.