Sospensione condizionale pena: Anche i reati depenalizzati contano?
La concessione della sospensione condizionale della pena è uno dei benefici più importanti nel nostro sistema penale, ma la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali, anche quelli per reati nel frattempo depenalizzati, possano influenzare la decisione del giudice. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire meglio i criteri di valutazione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che, oltre a confermare la sua responsabilità penale, gli aveva negato il beneficio della sospensione condizionale della pena. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali. Il primo contestava proprio la mancata concessione del beneficio, sostenendo che i suoi precedenti penali non dovessero essere considerati ostativi. Gli altri due motivi, invece, miravano a contestare l’affermazione della sua colpevolezza e la qualificazione giuridica del reato, proponendo una diversa lettura delle prove raccolte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla sospensione condizionale e hanno giudicato gli altri due motivi come un tentativo, non consentito in sede di legittimità, di ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa, che spetta invece esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo dei Precedenti nella Sospensione Condizionale della Pena
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto la richiesta di sospensione condizionale della pena. Il ricorrente sosteneva che i suoi precedenti non dovessero pesare, in quanto relativi a reati che erano stati successivamente depenalizzati.
La Cassazione, tuttavia, ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: ai fini del giudizio sulla concessione del beneficio, il giudice ha il potere di valutare qualsiasi precedente penale del soggetto. La presenza di condanne passate, anche per reati non più considerati tali dalla legge, può essere legittimamente interpretata come un elemento che smentisce la presunzione che il condannato si asterrà dal commettere nuovi reati in futuro. In altre parole, la depenalizzazione cancella il reato, ma non la storia criminale della persona, che rimane un fattore rilevante per la prognosi sulla sua futura condotta.
Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, la Corte ha sottolineato come fossero generici e finalizzati a ottenere una rilettura delle prove. I giudici di merito avevano già adeguatamente motivato la colpevolezza dell’imputato, evidenziando come il compenso percepito per l’operazione illecita e l’omessa indicazione della sua provenienza dimostrassero la sua piena consapevolezza dell’origine delittuosa delle somme.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la valutazione per la concessione della sospensione condizionale della pena è un giudizio complesso che lascia ampia discrezionalità al giudice. La decisione ci insegna che:
1. I precedenti contano sempre: Anche se un reato viene depenalizzato, la condanna subita in passato può ancora influenzare negativamente la valutazione sulla futura affidabilità del soggetto.
2. La prognosi è centrale: Il giudice deve formulare un giudizio prognostico, cercando di prevedere se il condannato si asterrà dal delinquere. In questo processo, l’intera storia personale e giudiziaria dell’imputato è rilevante.
3. I limiti del ricorso in Cassazione: Non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per rimettere in discussione le prove e i fatti già accertati nei precedenti gradi di giudizio. Il sindacato della Suprema Corte è limitato alla violazione di legge e ai vizi di motivazione, non a una nuova valutazione del merito.
Un precedente penale per un reato che è stato poi depenalizzato può impedire la concessione della sospensione condizionale della pena?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può essere legittimamente valutata dal giudice come un elemento contrario alla presunzione che il colpevole si asterrà, in futuro, dal commettere ulteriori reati.
È possibile contestare davanti alla Corte di Cassazione la valutazione delle prove fatta dai giudici dei gradi precedenti?
No, il ricorso in Cassazione non può avere ad oggetto una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. Un ricorso che tenta di farlo, senza individuare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata, viene dichiarato inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39006 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANCONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria depositata nell’interesse dello stesso;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena, la presenza di precedenti condanne per reati poi depenalizzati può legittimamente essere valutata dal giudice come elemento ostativo alla presunzione che il colpevole si asterrà, per il futuro, da commettere ulteriori reati (Sez. 5, n. 34682 del 11/02/2005, COGNOME, Rv. 232312 – 01), come avvenuto nella specie;
che peraltro il beneficio richiesto non potrebbe comunque essere concesso al ricorrente in ragione delle ulteriori condanne a pena detentiva dallo stesso riportate;
considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui genericamente si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e alla qualificazione giuridica del fatto, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, un’alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito, per rispondere alle medesime doglianze oggetto di appello, con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5 sul compenso percepito dall’imputato per l’operazione quale prova della sua consapevolezza dell’origine delittuosa delle somme unita all’omessa indicazione della loro provenienza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigliere est sore COGNOME
Il Presidente