Sospensione Condizionale della Pena: Il Ruolo Decisivo dei Precedenti Penali
La recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina un aspetto cruciale del diritto penale: i criteri per la concessione della sospensione condizionale della pena. Questo beneficio, che permette di evitare il carcere, non è un diritto automatico, ma è subordinato a una valutazione discrezionale del giudice sulla futura condotta del reo. Il caso in esame dimostra come una storia di recidiva e la violazione di misure cautelari possano rendere impossibile una prognosi favorevole, portando al rigetto della richiesta.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’Appello aveva respinto la sua richiesta di benefici, tra cui la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La sua situazione era particolarmente complessa: aveva commesso il reato per cui si procedeva solo poche ore dopo essere stato scarcerato per un precedente furto. Inoltre, al momento del nuovo reato, era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Il suo curriculum criminale includeva un perdono giudiziale, due furti commessi a breve distanza l’uno dall’altro, la violazione di un’altra misura cautelare e ben quattro denunce per furto, una delle quali lo aveva portato agli arresti domiciliari.
La Decisione della Corte sulla Sospensione Condizionale della Pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso “manifestamente infondato” e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno confermato la validità della decisione della Corte d’Appello, sottolineando come questa avesse già fornito una motivazione adeguata e logica. La catena di reati e la totale noncuranza per le prescrizioni dell’autorità giudiziaria rendevano impossibile formulare una prognosi favorevole riguardo alla sua futura condotta, requisito indispensabile per la concessione della sospensione condizionale della pena.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Infondato?
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione complessiva della personalità e della condotta del ricorrente. Gli elementi decisivi sono stati:
1. Recidiva specifica e infra-periodale: La commissione di un nuovo reato (un furto) a poche ore dalla scarcerazione per un reato identico ha dimostrato una forte e attuale propensione a delinquere.
2. Inosservanza delle misure cautelari: Il fatto di aver agito mentre era già sottoposto a un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria è stato interpretato come un segnale di disprezzo per le regole e l’autorità.
3. Pluralità di precedenti: La presenza di numerosi precedenti per furto e denunce pendenti ha contribuito a delineare un quadro di abitualità nel commettere reati, incompatibile con la fiducia che lo Stato ripone nel condannato quando concede la sospensione della pena.
In sostanza, la Corte ha ritenuto che il comportamento del ricorrente non offrisse alcuna garanzia che si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati in futuro. Di conseguenza, è stata esclusa sia la pena sostitutiva che la sospensione condizionale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: i benefici penali sono strumenti volti al reinserimento sociale, ma la loro concessione richiede una valutazione rigorosa e concreta della meritevolezza del condannato. Non basta l’assenza di elementi ostativi formali; è necessaria una prognosi positiva basata su dati di fatto. Una carriera criminale persistente e la dimostrata incapacità di rispettare le prescrizioni giudiziarie costituiscono un ostacolo insormontabile per ottenere la sospensione condizionale della pena. La decisione finale ha quindi comportato, oltre alla conferma della condanna, anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Quando può essere negata la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena può essere negata quando il giudice, analizzando i precedenti penali e la condotta complessiva dell’imputato, formula una prognosi sfavorevole, ovvero ritiene probabile che l’individuo commetta nuovi reati in futuro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha stabilito che la Corte d’Appello aveva già motivato in modo esauriente il diniego dei benefici, basandosi sulla condotta del ricorrente: la commissione di un reato poche ore dopo la scarcerazione, la violazione di misure cautelari e numerosi precedenti specifici.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4463 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4463 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOMECODICE_FISCALE nato a ROMA il 18/12/1997
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha adeguatamente risposto motivatamente escludendo che le prescrizioni connesse alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sarebbero adempiute dal condannato, in considerazione del fatto che egli ha commesso il reato per il quale si procede poche ore dopo essere stato scarcerato (dopo un arresto per furto per furto) e mentre era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ha commesso reati dopo avere fruito del perdono giudiziale ha commesso due furti a distanza ravvicinata e ha violato altra misura cautelare applicatigli; inoltre, sulla base di quanto precede e valutando, ii aggiunta, che gravano a carico del ricorrente anche quattro denunce per furto (in relazione a una delle quali egli è stato sottoposto agli arresti domiciliari), escluso che possa formularsi prognosi favorevole alla sospensione condizionale della pena;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagampnto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
re estensore
Il Pr i idente